PER UN SISTEMA ELETTORALE A COLLEGIO UNINOMINALE CON SCELTA ALTERNATIVA DEL CANDIDATO

IL PROGETTO PER INTRODURRE IN ITALIA IL SISTEMA GIA’ SPERIMENTATO IN AUSTRALIA, CHE MIRA A COMBINARE I VANTAGGI DELL’UNINOMINALE “SECCO” (ALL’INGLESE) E DELL’UNINOMINALE A DOPPIO TURNO (ALLA FRANCESE): L’ELETTORE INDICA SULLA SCHEDA ANCHE LA PROPRIA “SECONDA SCELTA”, DELLA QUALE SI TERRA’ CONTO NEL SOLO CASO IN CUI NESSUN CANDIDATO ABBIA RAGGIUNTO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DELLE “PRIME SCELTE”

Disegno di legge presentato alla Presidenza del Senato il 30 luglio 2010 –  In argomento v, anche il mio editoriale per la Newsletter n. 115 e il Manifesto per l’Uninominale (ivi le indicazioni per l’adesione al Comitato per l’uninominale)

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DISEGNO DI LEGGE N. 2312
d’iniziativa dei senatori CECCANTI, ICHINO, NEGRI, LANNUTTI,
Mariapia GARAVAGLIA e DE SENA

 Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con voto alternativo, per i membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

Onorevoli Senatori! – Già il 9 febbraio scorso, al termine di un vivacissimo dibattito che si è protratto per varie ore, denso di riferimenti teorici, storici e comparatistici, su proposta del Ministro della Giustizia Jack Straw e per mandato del Primo Ministro Gordon Brown, la House of Commons aveva approvato con 365 voti contro 187 la proposta di indire un referendum entro l’ottobre 2011 per scegliere tra il mantenimento dell’attuale sistema elettorale, il collegio uninominale maggioritario a un turno, e il cosiddetto voto alternativo. Quest’ultimo metodo, praticato in Australia, consente all’elettore nel collegio di esprimere anche seconde preferenze. Vengono anzitutto scrutinati i primi voti; se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta (nel quale caso sarebbe subito proclamato eletto) si comincia ad escludere il candidato che abbia ottenuto una minore quantità di primi voti e si spartiscono i suoi secondi voti tra i candidati restanti. L’operazione è ripetuta finché un candidato non arriva alla maggioranza assoluta. Tale sistema consente di avere i benefici del secondo turno elettorale, alzando significativamente la soglia di legittimazione dell’eletto, senza bisogno di portare per due volte gli elettori alle urne, evitando quindi i relativi costi politici (rischio di astensionismo) nonché materiali.

Nella nuova legislatura inglese il referendum sul voto alternativo è stato ricompreso nell’accordo che ha condotto all’alleanza tra Conservatori e Liberali, sia pure divisi sul merito dello stesso: favorevoli i Liberali, contrari e Conservatori. Il 22 luglio scorso il Vice-Premier Clegg ha presentato il relativo disegno di legge governativo che prevede la celebrazione del referendum per il prossimo 5 maggio 2011, data che era già stata preannunciata dal Premier Cameron il 5 luglio. Diverse appaiono al momento le posizioni in merito dei candidati alla guida del Partito Laburista, che ha comunque manifestato contrarietà perché il disegno di legge comprende anche una revisione dei collegi uninominali ritenuta frutto di logiche di parte.

In Italia la proposta ha avuto echi sin dal 1953, quando Luigi Einaudi allora Capo dello Stato, la definì di “ballottaggio preventivo”, prospettandola in alternativa alla legge con premio di maggioranza, sino alla proposta di legge dell’allora deputato Valerio Zanone del 18 dicembre 1992 (progetto di legge n. 2052 della XI Legislatura), di fronte allo scontro tra sostenitori del turno unico e di quello doppio.

Quella qui riportata corrisponde puntualmente alle modalità suggerite per la Francia da Maurice Duverger nel volume “La nostalgie de l’impuissance”, Albin Michel, Paris 1988, pagina 189.

Perché riproporlo ora? Con tutta evidenza nella seconda parte della legislatura il tema della legge elettorale è destinato a riproporsi in modo più stringente. A parole molti si dicono favorevoli a ritrovare un rapporto stringente tra eletti ed elettori, esigenza che trova nel collegio uninominale lo strumento più idoneo perché su una dimensione di scala piccola e che contiene le spese elettorali il giudizio può essere più puntuale e motivato, senza mettere in discussione la conquista del bipolarismo. La legge elettorale lo assicura con uno strumento rozzo, quello del premio di maggioranza, che è controproducente per vari motivi, ma esso non può essere semplicemente eliminato perché la regressione a sistemi proporzionali puri rischierebbe seriamente di farci tornare ad alleanze esclusivamente post-elettorali, al gioco spregiudicato dei poteri di coalizione, negando il rapporto stringente tra consenso, potere e responsabilità. Il voto alternativo in collegi uninominali incentiva invece in modo significativo un bipolarismo scelto collegio per collegio dagli elettori con la elevata soglia di legittimazione della maggioranza assoluta, nella semplicità di un unico turno elettorale.

Per i motivi suesposti, si auspica  un esame ed una approvazione in tempi rapidi del presente Disegno di legge.

***

SCHEDA VOTO ALTERNATIVO

Primo voto

“Fare una croce nella casella corrispondente al vostro candidato”

Bianchi

Rossi

Verdi

Gialli

Secondo voto

“Se il mio candidato non può essere eletto sulla base dei primi voti, io voto come seconda scelta per,……”(1)

(1) Attenzione: il secondo voto, qualora, espresso, deve essere diverso dal primo.

 

Bianchi

Rossi

Verdi

Gialli 

Metodo di funzionamento

a)      Ammettiamo che l’esito della votazione sia questo:

Bianchi 80

Rossi 60

Verdi 40

Gialli 20

Sono 200 voti; il quorum è la metà + 1= 101; risultato: quorum non raggiunto.

b)      Si esclude il candidato Gialli e si ripartiscono i suoi secondi voti: ne hanno dati 15, 5 per uno agli altri tre candidati.

Per cui il risultato sarebbe:

Bianchi 85

Rossi 65

Verdi 45

I voti validi sono 195; il quorum è 98; risultato: non raggiunto.

c)      Si elimina il candidato Verdi e si spartiscono i suoi secondi voti: ammettiamo che siano 35, di cui 5 a Bianchi e 30 a Rossi.

Risultato finale: Bianchi va a 90 e Rossi vince, superandolo con 95 voti.

***

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)

1. L’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in unico turno elettorale.

2. Il territorio nazionale è ripartito in seicentodiciotto collegi elettorali assegnati alle singole circoscrizioni di cui alla allegata Tabella A».

2. L’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.

3. L’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. – 1. Il voto è un diritto e un dovere di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di un voto per la elezione del candidato nel collegio e della facoltà di un secondo voto per altro candidato nel medesimo collegio, da esprimere su un’apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato che, oltre che dall’eventuale contrassegno proprio del candidato, può essere accompagnato dal contrassegno o dai contrassegni di gruppi o movimenti politici che ne appoggiano la candidatura. I contrassegni che contraddistinguono il candidato nella scheda non possono essere inferiori a uno e superiori a quattro. Nella scheda gli spazi complessivi riservati a ciascun candidato, accompagnati da uno o più contrassegni, devono essere uguali. La scheda è suddivisa a metà in due parti. Nella parte sinistra in alto è posta la dicitura “primo voto” e sotto di essa la frase “Fare una croce nella casella corrispondente al vostro candidato”; al di sotto sono posti i candidati coi relativi contrassegni e la relativa casella. Nella parte destra in alto è posta la dicitura “secondo voto”, sotto di essa la frase “Se il mio candidato non può essere eletto sulla base dei primi voti, io voto come seconda scelta per”, al di sotto ancora la dicitura “Attenzione: il secondo voto, qualora espresso, deve essere diverso dal primo”, infine sono posti i candidati coi relativi contrassegni e la relativa casella in modo tale che l’elenco sia posizionato in modo corrispondente a quello della parte sinistra. Nel caso di doppio voto identico si computa soltanto il primo».

4. All’articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati».

5. L’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. – 1. Presso il Tribunale nella cui giurisdizione è situato il comune capoluogo del collegio è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l’ufficio elettorale circondariale, composto da tre magistrati per ciascun collegio compreso nella sua giurisdizione e da un presidente scelto dal Presidente della Corte d’appello anche tra i magistrati della Corte d’appello stessa o di altri tribunali della circoscrizione».

6. All’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare o appoggiare candidature nei collegi, debbono depositare presso il Ministero dell’Interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le candidature nei collegi stessi. All’atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato. Coloro che intendano presentare candidati al di fuori dei partiti o gruppi organizzati di cui al presente comma debbono preventivamente presentare il contrassegno con il quale intendono candidarsi».

7. L’articolo 14- bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.

8. Dopo l’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:

«Art. 17- bis. – 1. La presentazione delle candidature è fatta per singoli candidati. I candidati che sono presentati dai partiti o gruppi politici di cui all’articolo 14 devono, per poter utilizzare il relativo contrassegno, presentare una dichiarazione di collegamento che deve essere accompagnata dall’accettazione scritta del rappresentante di cui all’articolo 17. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.

2. La dichiarazione di appoggio a un candidato da parte di un partito o gruppo politico di cui all’articolo 14 deve essere fatta entro ventiquattro ore dalla presentazione della candidatura con dichiarazione accompagnata dall’accettazione del candidato a cui favore è fatta, nelle stesse forme previste per la presentazione della candidatura stessa.

3. Qualora le dichiarazioni di appoggio alla candidatura siano superiori al numero dei contrassegni di cui all’articolo 4, sono preferiti, dopo l’eventuale contrassegno proprio del candidato, i contrassegni secondo l’ordine di dichiarazione di appoggio. Nel manifesto elettorale di cui all’articolo 24 sono riportati tutti i contrassegni.

4. Per ogni candidato nei collegi deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell’Interno con cui si intende contraddistinguerlo.

5. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi deve contenere l’indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

6. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.
7. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Per i cittadini residenti all’estero l’autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

8. L’accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi ».

9. L’articolo 18- bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.

10. L’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. – 1. A pena di nullità dell’elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica».

11. L’articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 68. – 1. Compiute le operazioni di cui all’articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall’urna contenente le schede per l’elezione del candidato nel collegio e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato nel collegio al quale è stato attribuito il primo voto, poi quello del candidato cui è dato il secondo voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei primi e secondi voti di ciascun candidato.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi, distinguendo tra i primi e i secondi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

3 . È vietato estrarre dall’urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, dei primi e dei secondi voti di ciascun candidato, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

6. Tutte le operazioni di cui al presente articolo devono essere compiute nell’ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».

12. L’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 77. – 1. L’ufficio elettorale centrale, compiute le operazioni di sua competenza, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piú esperti scelti dal presidente, proclama eletto in ciascun collegio, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto almeno la metà piú uno dei primi voti validamente espressi.

2. Qualora nessun candidato venga proclamato eletto in base alle disposizioni di cui al comma 1, il candidato che nel collegio abbia ottenuto il minor numero di primi voti è escluso e i relativi secondi voti sono distribuiti tra i candidati restanti, aggiungendosi ai primi voti. Se dopo tale operazione un candidato ha raggiunto la metà più uno dei voti validamente espressi, ovvero dei primi voti dei candidati rimasti incrementati dei secondi voti del candidato escluso, il candidato che raggiunto tale cifra elettorale è proclamato eletto. In caso negativo tale operazione è ripetuta successivamente in relazione ai candidati rimasti secondo l’ordine crescente dei primi voti validi, finché un candidato non raggiunga la cifra della metà più uno dei voti validi, comprensiva dei propri primi voti e dei secondi voti dei candidati esclusi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il piú anziano di età».

13. Gli articoli 83, 84 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono abrogati.

14. L’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 86. – 1. Qualora successivamente allo svolgimento delle elezioni generali un seggio attribuito ai sensi dell’articolo 77 rimanga vacante per qualsiasi causa, entro quindici giorni si procede alla convocazione dei comizi elettorali da tenersi in una domenica compresa tra il quarantesimo e il quarantacinquesimo giorno successivi.

2. Il mandato del deputato eletto in una elezione suppletiva cessa con la scadenza costituzionale o l’anticipato scioglimento della Camera dei deputati».

Art. 2.

(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica)

1. L’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – 1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvo i seggi assegnati alla circoscrizione estero. I trecentonove seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell’articolo 57 della Costituzione, sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Il territorio di ciascuna regione è ripartito in collegi uninominali, pari al numero dei seggi assegnati ad ognuna di esse.

3. La regione Valle d’Aosta è costituita in unico collegio uninominale. Il territorio della regione Molise è ripartito in due collegi uninominali.

4. I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422».

2. L’articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. – 1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nei collegi. Ogni elettore dispone di un voto per la elezione del candidato nel collegio e della facoltà di un secondo voto per altro candidato nel medesimo collegio, da esprimere su un’apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato che, oltre che dall’eventuale contrassegno proprio del candidato, può essere accompagnato dal contrassegno o dai contrassegni di gruppi o movimenti politici che ne appoggiano la candidatura. I contrassegni che contraddistinguono il candidato nella scheda non possono essere inferiori a uno e superiori a quattro. Nella scheda gli spazi complessivi riservati a ciascun candidato, accompagnati da uno o più contrassegni, devono essere uguali. La scheda è suddivisa a metà in due parti. Nella parte sinistra in alto è posta la dicitura “primo voto” e sotto di essa la frase “Fare una croce nella casella corrispondente al vostro candidato”; al di sotto sono posti i candidati coi relativi contrassegni e la relativa casella. Nella parte destra in alto è posta la dicitura “secondo voto”, sotto di essa la frase “Se il mio candidato non può essere eletto sulla base dei primi voti, io voto come seconda scelta per;”, al di sotto ancora la dicitura “Attenzione: il secondo voto, qualora espresso, deve essere diverso dal primo”, infine sono posti i candidati coi relativi contrassegni e la relativa casella in modo tale che l’elenco sia posizionato in modo corrispondente a quello della parte sinistra. Nel caso di doppio voto identico si computa soltanto il primo».

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquista efficacia l’articolo 6 del decreto legislativo n. 533 del 1993, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

4. L’articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. – 1. I partiti o gruppi politici organizzati nonché singoli candidati che intendono presentare candidature per la elezione del Senato della Repubblica debbono depositare presso il Ministero dell’interno il contrassegno o i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le candidature medesime, con l’osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni».

5. L’articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. – 1. La dichiarazione di presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta dai singoli candidati con l’accettazione della candidatura.

2. A pena di nullità della elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in piú di un collegio o la candidatura contestuale al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati.

3. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale si presenta e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell’interno intenda contraddistinguersi.

4. La dichiarazione di presentazione della candidatura di collegio deve contenere l’indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

5. La dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.

6. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza costituzionale di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà.

7. L’accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.

8. La documentazione relativa alle candidature deve essere presentata per ciascuna regione alla cancelleria della Corte d’appello o del Tribunale sede dell’ufficio elettorale regionale dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione».

6. L’articolo 10 del decreto legislativo n. 533 del 1993, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. – 1. L’ufficio elettorale regionale verifica se le candidature siano state presentate in termini e nelle forme prescritte.

2. Il singolo candidato o il suo delegato può prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall’ufficio elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate.

3. L’ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

4. Le decisioni dell’ufficio elettorale regionale in ordine all’ammissione delle candidature sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati.

5. Contro le decisioni di eliminazione delle candidature, i delegati possono ricorrere all’ufficio centrale nazionale previsto dall’articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

6. Per le modalità ed i termini per la presentazione dei ricorsi nonché per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali regionali si osservano le norme di cui all’articolo 23 del predetto testo unico».

7. L’articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. – 1. L’ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell’ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati appositamente convocati, il numero d’ordine da assegnare ai candidati ammessi. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni sono riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui alla lettera d) secondo l’ordine risultato dal sorteggio;

b) assegna per ciascun collegio un numero d’ordine a ciascun candidato secondo l’ordine di ammissione;
c) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;

d) procede, per ciascun collegio, per mezzo della prefettura – ufficio territoriale del Governo nel cui ambito ha sede l’ufficio elettorale circoscrizionale:

1) alla stampa delle schede di votazione, recanti le generalità dei candidati ed i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 8;

2) alla stampa del manifesto con il nome dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d’ordine ed all’invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l’affissione nell’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni sono riportati nelle schede di votazione e sul manifesto secondo l’ordine di cui alla lettera b) del comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato nella scheda non possono essere inferiori a uno e superiori a quattro.

3. Le schede sono di carta consistente, di identico tipo e colore per ogni collegio, sono fornite a cura del Ministero dell’interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico e riproducono le generalità dei candidati ed i contrassegni secondo l’ordine di cui alla lettera a) del comma 1.

4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

5. La scheda elettorale per l’elezione nel collegio della Valle d’Aosta deve recare doppie diciture in lingua italiana ed in lingua francese».

8. L’articolo 12 del decreto legislativo n. 533 del 1993, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. – 1. La designazione dei rappresentanti dei candidati presso gli uffici elettorali regionali e dei rappresentanti dei candidati presso l’ufficio elettorale circoscrizionale e le singole sezioni è effettuata dai delegati con le modalità e nei termini previsti dall’articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

2. I rappresentanti dei candidati presso i seggi e presso l’ufficio elettorale circoscrizionale devono essere iscritti nelle liste elettorali del collegio».

9. L’articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. – 1. All’elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età.

2. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio, nonché i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono ammessi a votare, rispettivamente, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per causa di servizio.

3. I rappresentanti dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori del collegio.

4. I rappresentanti dei candidati nei collegi per l’elezione della Camera dei deputati votano per l’elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché siano elettori del collegio senatoriale».

10. L’articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. – 1. Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato prescelto. Sono vietati altri segni o indicazioni».

11. Dopo l’articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993, nell’ambito del Titolo V, è inserito il seguente:
«Art. 14- bis. – 1. L’ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai sensi dell’articolo 6, procede con l’assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) somma i primi voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali e i secondi voti relativi a ciascun candidato;.

2. Il presidente dell’ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto la metà piú uno dei voti validi.

3. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 2, il candidato che nel collegio abbia ottenuto il minor numero di primi voti è escluso e i relativi secondi voti sono distribuiti tra i candidati restanti, aggiungendosi ai primi voti. Se dopo tale operazione un candidato ha raggiunto la metà più uno dei voti validamente espressi, ovvero dei primi voti dei candidati rimasti incrementati dei secondi voti del candidato escluso, il candidato che raggiunto tale cifra elettorale è proclamato eletto. In caso negativo tale operazione è ripetuta successivamente in relazione ai candidati rimasti secondo l’ordine crescente dei primi voti validi, finché un candidato non raggiunga la cifra della metà più uno dei voti validi, comprensiva dei propri primi voti e dei secondi voti dei candidati esclusi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il piú anziano di età».

12. L’articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. – 1. Di tutte le operazioni dell’ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in triplice esemplare, apposito verbale; uno degli esemplari è inviato subito alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta; il secondo è trasmesso alla cancelleria della corte di appello o del tribunale sede dell’ufficio elettorale regionale.

2. Il terzo esemplare è depositato nella cancelleria del tribunale, dove ha sede l’ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni».

13. Gli articoli 17, 17- bis e 18 del decreto legislativo n. 533 del 1993, sono abrogati.

14. L’articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. – 1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore, il Presidente del Senato della Repubblica ne dà immediatamente comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell’interno perchè si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalità di cui agli articoli 9 e 15.

2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.

3. Le elezioni suppletive sono indette entro trenta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni del Senato.

4. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l’anticipato scioglimento del Senato della Repubblica.

5. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall’articolo 7 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni».

Art. 3.

(Ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957)

1. All’articolo 16, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: «delle liste», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «delle candidature».

2. All’articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: «della lista dei candidati» sono soppresse.

3. All’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «le liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «le candidature nei collegi»;

b) al secondo comma, le parole: «Insieme con le liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «Per le candidature nei collegi» e le parole: «della lista dei candidati» sono sostituite dalle seguenti «delle candidature nei collegi»;

c) al terzo comma, le parole: «l’iscrizione alle liste elettorali della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «l’iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegi.»;

d) al sesto comma, le parole: le parole «di una lista di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «di una candidatura di collegio»;

e) al settimo comma, le parole: «della lista di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «della candidatura nei collegi» e le parole: «la lista» sono sostituite dalle seguenti: «la candidatura nei collegi.»;

f) l’ottavo comma è abrogato.

4. All’articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: «della lista dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «delle candidature nei collegi» e le parole: «a ciascuna lista» sono sostituite dalle seguenti: «a ciascuna candidatura nei collegi».

5. All’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, alinea, le parole: «delle liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «delle candidature nei collegi»;

b) al primo comma, numeri 1) e 2), le parole: «le liste» sono sostituite dalle seguenti: «le candidature nei collegi»;

c) al primo comma, numero 3), le parole: «le liste» sono sostituite dalle seguenti: «le candidature nei collegi» e le parole: «riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell’articolo 18- bis , cancellando gli ultimi nomi e» sono soppresse;

d) al primo comma, numero 4), le parole: «cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali» sono sostituite dalle seguenti: «dichiara non valide le candidature nei collegi, per le quali»;

e) al primo comma, numero 5), le parole: «cancella dalle liste i nomi dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «dichiara non valide le candidature nei collegi»;

f) al primo comma, il numero 6) è abrogato;

g) al primo comma, dopo il numero 6) è aggiunto, in fine, il seguente:

«6- bis) dichiara non valide le candidature nei collegi di candidati già presentatisi in altro collegio.»;
h) al secondo comma, le parole: «di ciascuna lista» sono sostituite dalle seguenti «di ciascun candidato nei collegi»;

i) al terzo comma, le parole: «delle liste contestate o modificate» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati contestati».

6. All’articolo 23, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nei collegi» e al secondo comma le parole: «di liste o» sono soppresse.

7. All’articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2 è premesso il seguente:

«02) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi, appositamente convocati, il numero d’ordine da assegnare a ciascun candidato nel rispettivo collegio. I candidati nei collegi saranno riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l’ordine risultato dal sorteggio»;
b) il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di cui al numero 1), il numero d’ordine da assegnarsi ai contrassegni dei candidati. I contrassegni di ogni candidato sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso, secondo l’ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio, salvo quanto disposto dall’articolo 18, comma 3»;

c) al numero 3), le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nei collegi»;

d) al numero 4), le parole: «le liste ammesse» sono sostituite dalle seguenti: «i nominativi dei candidati nei collegi»;

e) al numero 5), le parole: «delle liste» sono sostituite dalle seguenti: «dei nominativi dei candidati nei singoli collegi» e le parole: «alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio».

8. All’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole «i delegati di cui» sono inserite le seguenti: «all’articolo 18 e» le parole: «della lista» sono sostituite dalle seguenti: «del candidato nel collegio»;

b) al terzo comma, primo periodo, le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nei collegi» e le parole: «delle liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «delle condidature nei collegi»; al secondo periodo, le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nei collegi» e le parole: «delle liste» sono sostituite dalle seguenti: «delle candidature nei collegi».

9. All’articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: «di ogni lista di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «di ogni candidato nel collegio».

10. All’articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 4), le parole: «le liste dei candidati della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «i nominativi dei candidati nel collegio»;

b) al numero 6), le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nel collegio».

11. All’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole «tabelle A- bis e A- ter » sono sostituite dalla seguente «tabella B»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le schede per l’elezione dei deputati nei collegi riportano accanto ad ogni contrassegno il cognome ed il nome del candidato.»;

c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate».

12. All’articolo 40, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nei collegi».

13. All’articolo 41, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: «delle liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nei collegi» ed al secondo comma le parole: «di liste» sono soppresse.

14. All’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma, le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nei collegi»;

b) al settimo comma, le parole: «le liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «i candidati nei collegi».

15. All’articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: «delle liste» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nei collegi» e le parole: «della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «del collegio».

16. All’articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati».

17. All’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L’elettore senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il primo voto l’eventuale secondo voto con la matita sulla scheda per l’elezione del candidato. Sono vietati altri segni o indicazioni. L’elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in esse tracciate e chiuderle inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti che l’elettore ha facoltà di esprimere».

18. All’articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dal seguente: «Una scheda valida per l’elezione del candidato nel collegio rappresenta un voto individuale».

19. All’articolo 67, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, al numero 2), terzo periodo, le parole: «delle liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nei collegi».

20. All’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 2), le parole: «dei voti di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei voti per i candidati nel collegio»;

b) al secondo comma, le parole: «per le singole liste» sono sostituite dalle seguenti: «per i singoli candidati nei collegi».

21. All’articolo 72, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nel collegio».

22. All’articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: «della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «del Collegio», e le parole «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nel collegio».

23. All’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «delle liste presenti» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nel collegio»;

b) al secondo comma, le parole: «alle liste» sono sostituite dalle seguenti: «ai candidati».

24. All’articolo 75, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, al secondo periodo, le parole: «delle liste presenti» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nel collegio».

25. All’articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «del Collegio»;

b) al quinto e al sesto comma, le parole: «delle liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nei collegi».

26. All’articolo 81, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: «di lista presenti» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nei collegi».

27. All’articolo 104, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: «delle liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nei collegi».

28. All’articolo 112, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nei collegi».

Art. 4.

(Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno piú collegi. In quest’ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell’ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princípi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell’esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il dieci per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del quindici per cento, in eccesso o in difetto.

2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, dalla Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell’Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall’invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell’espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti, il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente una adeguata motivazione.

4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

5. Il Governo è delegato altresì ad adottare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, un decreto legislativo con cui sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e al decreto legislativo n. 533 del 1993 le modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni di cui alla presente legge, nonché norme per la semplificazione e l’abbreviazione del procedimento elettorale.

6. All’inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della Commissione di cui al comma 2 secondo le modalità ivi previste. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all’estero si procede, altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di una disciplina del voto da parte degli italiani all’estero.

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