SCHEDA TECNICA SULLE POSSIBILITA’ PER LA FIAT DI SVINCOLARSI DAL CCNL

PUO’ UN CONTRATTO AZIENDALE DEROGARE AL CONTRATTO NAZIONALE? PUO’ LA FIAT DISDIRE IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEI METALMECCANICI? LA NEWCO CHE RILEVERA’ LO STABILIMENTO DI POMIGLIANO DOVRA’ ASSUMERE TUTTI I DIPENDENTI ATTUALI O POTRA’ SCEGLIERE TRA DI ESSI? SE NON POTRA’ SCEGLIERE, QUAL E’ LO SCOPO DELLA FIAT IN QUESTA OPERAZIONE?

Scheda tecnica predisposta su richiesta dell’Agenzia Ansa, 27 luglio 2010, poi ripresa sul sito lavoce.info

   1. Secondo l’orientamento oggi prevalente della giurisprudenza, per poter derogare al contratto collettivo nazionale con effetti estesi a tutti i dipendenti dell’azienda, un contratto aziendale deve essere firmato da tutte le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale.

   2. Secondo l’orientamento giurisprudenziale oggi prevalente, la clausola di tregua contenuta in un contratto collettivo vincola soltanto i sindacati stipulanti, ma non i singoli lavoratori, i quali, anche se iscritti ai sindacati stipulanti, possono aderire a qualsiasi sciopero proclamato da altre organizzazioni. Ma sta rafforzandosi la corrente dottrinale – finora minoritaria – secondo cui, invece, come nella maggior parte degli altri Paesi europei, la clausola di tregua vincola anche i singoli lavoratori a cui il contratto collettivo si applica.

   3. Il contratto collettivo nazionale di lavoro dei metalmeccanici è un contratto a termine. Come tutti i contratti a termine, esso non può essere disdetto da una delle parti unilateralmente prima della scadenza; non mi sembra, pertanto, che la Fiat possa sottrarsi alla sua applicazione prima della scadenza, fissata al 31 dicembre 2012. 

   4. Diverso è il caso dell’accordo interconfederale del gennaio-aprile 2009 sulla struttura della contrattazione collettiva: questo è un contratto a tempo indeterminato, quindi suscettibile di recesso unilaterale.

   5. Come ogni contratto, anche l’accordo interconfederale e il contratto collettivo nazionale di lavoro, nella situazione attuale di perdurante inattuazione dell’articolo 39 della Costituzione, si applicano soltanto a chi li ha firmati, o è rappresentato dall’associazione firmataria, o vi ha aderito all’atto della stipulazione del contratto individuale. Questo è il motivo per cui si può pensare a una nuova società (la c.d. “newco”), che nasca oggi per la gestione dello stabilimento di Pomigliano d’Arco e che, non affiliandosi ad alcuna associazione imprenditoriale e non richiamando quei contratti nelle proprie lettere di assunzione, resti libera da qualsiasi vincolo contrattuale preesistente. In tal caso, il solo vincolo sarà quello – desumibile dall’articolo 36 Cost. – dell’applicazione di standard retributivi non inferiori ai minimi generalmente praticati dalle aziende del settore.

   6. Scopo della costituzione della “newco”, invece, non può certamente essere quello di mandare a casa quelli tra i vecchi dipendenti dello stabilimento di Pomigliano che non accettano il nuovo piano industriale: questo è stato possibile nel caso Alitalia, perché l’impresa era in amministrazione straordinaria, ma non sarebbe possibile a Pomigliano, dove in questo caso si applica per intero la disciplina europea del trasferimento di azienda, che prevede il passaggio automatico di tutti i dipendenti dell’impresa cedente alle dipendenze dell’impresa acquirente.

   7. Lo scopo della Fiat in questa operazione è certamente quello di sottrarre lo stabilimento di Pomigliano al campo di applicazione del contratto nazionale dei metalmeccanici. Un altro suo scopo potrebbe essere quello di fondare a Pomigliano un nuovo sistema aziendale di relazioni industriali, nel quale sarebbero riconosciuti soltanto i sindacati firmatari dell’accordo aziendale. Questo significherebbe che la Fiom-Cgil resterebbe priva di rappresentanze aziendali riconosciute: esito, questo, reso possibile dal referendum che ha modificato l’articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori nel giugno 1995.

   8. L’unico modo per evitare questa scelta traumatica, e al tempo stesso garantire l’effettività dell’accordo aziendale di Pomigliano sul nuovo piano industriale, sarebbe un accordo sulle regole, firmato da tutti i sindacati compresa la Fiom-Cgil, che riconosca alla coalizione maggioritaria il potere di contrattare anche in deroga rispetto al contratto nazionale, con effetti estesi a tutti i dipendenti (questo consentirebbe alla Cgil di “restare in gioco” come sindacato riconosciuto, pur non sottoscrivendo l’accordo sul piano industriale).

   9. In assenza di un accordo sulle regole firmato dai sindacati, lo stesso risultato potrebbe essere conseguito, in via sussidiaria e provvisoria, da un intervento legislativo che colmasse la lacuna dell’ordinamento lamentata da Marchionne (v. un esempio di come questa legge potrebbe essere redatta).

 

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