FINCHE’ IL NOSTRO SISTEMA DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI NON SARA’ IN GRADO DI DARSI UNA REGOLA DI DEMOCRAZIA SINDACALE, SARA’ INDISPENSABILE UN INTERVENTO DEL LEGISLATORE, IN VIA SUSSIDIARIA, PER IMPEDIRE CHE IL DISSENSO TRA SINDACATI SIA FATTORE DI PARALISI
Quella che segue è una bozza (11 luglio 2010) di intervento legislativo, tratta in parte (art. 1) dal testo unificato dei disegni di legge in materia di partecipazione dei lavoratori nell’impresa, sul quale si era registrato un anno fa un ampio consenso bi-partisan in seno alla Commissione Lavoro del Senato, poi però “congelato” a seguito dell’avviso comune sollecitato dal ministro del Lavoro alle parti sociali nell’autunno scorso. Sulla necessità di questo intervento v. il mio articolo – Che cosa può fare davvero la politica per i lavoratori di Pomigliano – pubblicato sul Corriere della Sera il 28 giugno 2010
Articolo 1
[tratto dal testo unificato della Commissione Lavoro del Senato dei disegni di legge in materia di partecipazione dei lavoratori nell’impresa – artt. 2 e 5]
1. Mediante il contratto aziendale stipulato a norma del secondo comma possono essere disposte forme di organizzazione del lavoro, o di struttura della retribuzione, o di determinazione o distribuzione dei tempi di lavoro, diverse da quanto previsto dal contratto collettivo nazionale eventualmente applicabile, con efficacia estesa a tutti i dipendenti dell’impresa o di una sua unità produttiva.
2. Il contratto aziendale di cui al primo comma può essere stipulato
a) da una organizzazione sindacale o coalizione di organizzazioni sindacali che, secondo la disciplina di fonte collettiva della rappresentatività sindacale applicabile nell’impresa, sia dotata di rappresentatività maggioritaria;
b) in difetto di tale disciplina di fonte collettiva, da una organizzazione sindacale o coalizione di organizzazioni sindacali che, nella più recente elezione di rappresentanti sindacali estesa alla generalità dei lavoratori dipendenti dell’impresa, entro l’ultimo triennio, abbia conseguito complessivamente più di metà dei voti espressi.
[formulazione alternativa, corrispondente alla disciplina oggi vigente nel settore pubblico:
b) in difetto di tale disciplina di fonte collettiva, da una organizzazione sindacale o coalizione di organizzazioni sindacali che possa considerarsi maggioritaria sulla base di un indice composto per metà sulla base del risultato elettorale nella più recente elezione di rappresentanti sindacali estesa alla generalità dei lavoratori dipendenti dell’impresa, entro l’ultimo triennio, e per metà sulla base del numero degli iscritti.]
3. In difetto della disciplina di fonte collettiva di cui alla lettera a) e del requisito di cui alla lettera b), il contratto di cui al primo comma, stipulato da qualsiasi organizzazione sindacale o coalizione di organizzazioni sindacali, assume efficacia estesa a tutti i dipendenti dell’impresa o unità produttiva quando sia stato approvato mediante referendum dai dipendenti dell’impresa o unità produttiva.
Articolo 2
1. La clausola di tregua contenuta in un contratto collettivo si applica, oltre che alle organizzazioni sindacali firmatarie, anche a tutti i lavoratori a cui il contratto stesso si applichi, per efficacia propria o per adesione o comunque recezione nel contratto individuale di lavoro.