IL COMPARTO BANCARIO DEL NOSTRO SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI, CHE DIECI ANNI OR SONO SI ERA DOTATO DI UN SUO AMMORTIZZATORE SOCIALE CONSISTENTE ESSENZIALMENTE IN UNA FORMA DI PREPENSIONAMENTO DEL PERSONALE, INTRODUCE UN MODELLO NUOVO DI PROTEZIONE DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI CHE PERDONO IL POSTO, CONSISTENTE IN UN TRATTAMENTO COMPLEMENTARE DI DISOCCUPAZIONE E IN FORME DI ASSISTENZA INTENSIVA ALLA RICOLLOCAZIONE, INTERAMENTE A CARICO DELLE AZIENDE
A seguito di un accordo collettivo nazionale di settore, il decreto ministeriale 28 aprile 2000 n. 158 (prorogato con il d.m. 28 aprile 2006 n. 226) aveva istituito presso l’Inps un “Fondo di Solidarietà” per il sostegno del reddito dei lavoratori bancari coinvolti in situazioni di crisi occupazionali, cui mancassero non più di cinque anni al pensionamento: sostanzialmente una sorta di prepensionamento interamente a spese degli istituti di credito interessati. Ora, con il protocollo stipulato il16 dicembre 2009 dall’Associazione Bancaria Italiana con Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Ugl Credito e alcune altri sindacati del settore, lo stesso “Fondo di Solidarietà” viene parzialmente riconvertito per il finanziamento di programmi di sostegno del reddito e assistenza nella ricollocazione per i lavoratori bancari esposti nel prossimo futuro alla perdita del posto per ristrutturazioni aziendali o crisi occupazionali. In particolare, gli articoli 5 e 6 del protocollo prevedono, a carico del Fondo,
a) “l’erogazione per un massimo di 24 mesi, di un assegno per il sostegno del reddito ai lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria”; il terzo comma dell’articolo 5 precisa che questo trattamento complementare di disoccupazione deve garantire al lavoratore l’80% della retribuzione tabellare che sarebbe spettata al lavoratore, con un massimale di € 2.220 lordi mensili per retribuzioni fino agli €38.000 annui; la percentuale garantita si riduce (ma il massimale aumenta) al 70% per lo scaglione di retribuzione da € 38.000 a € 50.000 e al 60% per lo scaglione superiore agli € 50.000;
b) “il finanziamento, per un massimo di 12 mesi, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale” (articolo 5 lettera b e articolo 6).
Con questo accordo il sistema delle relazioni industriali del settore del credito si avvia così a sperimentare un modello di protezione fondamentalmente ispirato all’idea della flexsecurity. Ed è in dirittura d’arrivo un accordo di analogo contenuto nel settore chimico. Tutto sta dunque a indicare una svolta di portata non soltanto settoriale nel nostro sistema di relazioni industriali.