Una iniziativa legislativa della maggioranza per riappropriarsi del tema dello standard retributivo inderogabile, al tempo stesso sottraendolo alle opposizioni e prendendo tempo con una delega legislativa
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Testo dell’emendamento presentato il 16 novembre 2023 dal presidente della Commissione Lavoro della Camera, on. Rizzetto, al progetto di legge dei partiti di opposizione sulla materia del salario minimo – In argomento v. anche la mia intervista all’agenzia ADN Kronos Sul parere espresso dal CNEL in tema di salario minimo
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Emendamento all’articolo 1
Rizzetto, Giaccone, Tenerini, Battilocchio, Caparvi, Coppo, Giagoni, Giovine, Malagola, Mascaretti, Nisini, Tassinari, Volpi, Zurzolo
Sostituirlo con i seguenti:
«Art. 1
(Delega al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e contrattazione collettiva)
Al fine di garantire l’attuazione del diritto di ogni lavoratore e lavoratrice a una retribuzione proporzionata e sufficiente, come sancito dall’articolo 36 della Costituzione, rafforzando la contrattazione collettiva e stabilendo i criteri che riconoscano l’applicazione dei trattamenti economici complessivi minimi dei contratti collettivi nazionali più applicati, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e delle disposizioni comunitarie, uno o più decreti legislativi volti ad intervenire in materia di retribuzione dei lavoratori e contrattazione collettiva, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) assicurare ai lavoratori trattamenti retributivi giusti ed equi;
b) contrastare il lavoro sottopagato, anche in relazione a specifici modelli organizzativi del lavoro e categorie di lavoratori;
c) stimolare il rinnovo dei contratti collettivi nel rispetto delle tempistiche stabilite dalle parti sociali, nell’interesse dei lavoratori e delle lavoratrici;
d) contrastare il dumping contrattuale, che determina fenomeni di concorrenza sleale mediante la proliferazione di sistemi contrattuali finalizzati ad abbassare il costo del lavoro e ridurre le tutele dei lavoratori.
Nell’esercizio della delega di cui al presente articolo, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire, per ciascuna categoria, i contratti collettivi più applicati in riferimento al numero delle imprese e dei dipendenti, al fine di prevedere che il trattamento economico complessivo minimo del contratto più applicato sia, ai sensi dell’art. 36 Cost., la condizione economica minima da riconoscersi ai lavoratori nella stessa categoria;
b) stabilire, per i settori degli appalti di servizi di qualunque tipologia, l’obbligo per le società appaltatrici e subappaltatrici di riconoscere ai lavoratori coinvolti nell’appalto, trattamenti economici complessivi minimi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi più applicati nella categoria nel quale l’appalto si sviluppa e identificati secondo il criterio di cui alla precedente lettera a). Coerentemente, rafforzare le misure di verifica e controllo poste in capo alle stazioni appaltanti con il fine di rendere effettivi gli obblighi quivi previsti;
c) estendere i trattamenti economici complessivi minimi dei contratti collettivi, individuati in base al criterio di maggiore applicazione di cui alla lettera a), a quei gruppi di lavoratori non raggiunti da alcuna contrattazione collettiva, applicando il contratto della categoria più affine;
d) prevedere strumenti di incentivazione atti a favorire lo sviluppo progressivo della contrattazione di secondo livello con finalità adattive, anche per fare fronte alle diversificate necessità derivanti dall’incremento del costo della vita e correlate alle differenze dei costi su base territoriale;
e) prevedere strumenti di misurazione che si basino sulla indicazione obbligatoria del codice del contratto collettivo applicato al rapporto nei flussi UNIEMENS, nelle comunicazioni obbligatorie e nelle buste paga, ciò anche al fine del riconoscimento di agevolazioni economiche connesse ai rapporti di lavoro e contributive;
f) introdurre strumenti di incentivazione a sostegno del rinnovo dei contratti collettivi nei termini previsti dalle parti sociali o già scaduti, che comportino altresì il riconoscimento di incentivi a favore anche dei lavoratori e delle lavoratrici volti, nello specifico, a bilanciare e dove possibile compensare la perdita del potere di acquisito subita;
g) per ciascun contratto scaduto e non rinnovato entro i termini previsti dalle parti sociali o comunque entro congrui termini, e per i settori nei quali manca una contrattazione di riferimento, prevedere l’intervento diretto del Ministero del Lavoro con il fine di adottare le misure necessarie a valere sui soli trattamenti economici minimi complessivi, tenendo conto delle peculiarità delle categorie di riferimento e, se del caso, considerando i trattamenti economici minimi complessivi previsti da contratti collettivi più applicati vigenti in settori affini;
h) quali misure di rafforzamento della concorrenza e lotta alla evasione fiscale e contributiva, procedere a una riforma della vigilanza del sistema cooperativo, con particolare riguardo alle revisioni periodiche per la verifica dell’effettiva natura mutualistica;
i) disciplinare modelli di partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili di impresa, fondati sulla valorizzazione dell’interesse comune tra i lavoratori e l’imprenditore alla prosperità dell’impresa stessa.
Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.
Art. 1-bis
Allo scopo di incrementare la trasparenza in materia di dinamiche salariali e contrattuali sul piano nazionale, territoriale e per categorie e settori, nonché conseguire obiettivi di effettivo contrasto al dumping contrattuale, a fenomeni di concorrenza sleale, alla evasione fiscale e contributiva ed al ricorso a forme di lavoro nero o irregolare in danno dei lavoratori e delle lavoratrici, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni per perfezionare la disciplina dei controlli e per sviluppare una informazione pubblica e trasparente in materia di retribuzione dei lavoratori e contrattazione collettiva.
Nell’esercizio della delega di cui al presente articolo, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzare le modalità di comunicazioni tra imprese ed Enti pubblici in materia di retribuzioni e applicazione della contrattazione collettiva, prevedendo strumenti che rendono effettiva, certa ed efficace l’acquisizione del dato di applicazione della contrattazione collettiva a livello nazionale, territoriale e per categorie, nonché dei dati afferenti i trattamenti retributivi effettivamente riconosciuti ai lavoratori ed alle lavoratrici;
b) perfezionare, prevedendo anche il ricorso a strumenti tecnologici evoluti e l’implementazione di banche date condivise, le disposizioni in materia di ispezioni e controlli, aumentando l’efficacia materiale delle azioni di contrasto al ricorso a forme di lavoro nero o irregolare, evasioni contributive ed assicurative, applicazione di contratti collettivi non rappresentativi con finalità elusive in danno dei lavoratori, delle lavoratrici e degli Enti previdenziali;
c) implementare forme di rendicontazione pubblica e di monitoraggio su base semestrale aventi ad oggetto l’andamento delle misure di contrasto a fenomeni distorsivi del mercato del lavoro in materia di retribuzioni, contrattazione collettiva, contrasto al caporalato, lavoro nero o irregolare, cooperative;
d) prevedere che tali forme di rendicontazione di cui alla lettera c) si avvalgano delle risultanze ispettive dell’INL, dei suoi organi territoriali e di tutte le risultanze acquisite da parte degli organi deputati alla verifica della regolarità e correttezza delle retribuzioni e della contrattazione collettiva a livello nazionale e territoriale.
Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.»
Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 8.
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