Un provvedimento amministrativo che vincoli tutti gli uffici pubblici a richiedere la vaccinazione ai dipendenti a norma dell’articolo 2087 del Codice civile avrebbe il merito di chiarire anche a tutti gli imprenditori privati e ai sindacati che questa misura è possibile e anzi doverosa
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Articolo pubblicato sul Foglio il 31 luglio 2021 – In argomento v. anche la mia intervista pubblicata sul Corriere della Sera del 22 luglio (ivi i link per risalire agli altri articoli e interviste sullo stesso tema)
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Per impedire una battuta d’arresto nella campagna vaccinale, col rischio che la quarta ondata del Covid geli la ripresa economica e ci condanni a un altro inverno di passione, il Governo sta studiando come farsi promotore di un’iniziativa per la sicurezza anti-Covid nei luoghi di lavoro. Poiché un provvedimento legislativo generalizzato appare incompatibile con gli equilibri attuali della maggioranza, tra Palazzo Chigi e Palazzo Vidoni, sede della Funzione Pubblica, è allo studio un provvedimento limitato al settore delle amministrazioni, che sostanzialmente estenda a queste il regime introdotto dal decreto-legge n. 44 della primavera scorsa per il solo settore medico-sanitario. E si discute anche della possibilità che il Governo lo adotti non con un atto legislativo (decreto-legge), ma con una delibera di natura amministrativa, che impegni ciascuna amministrazione a esercitare il proprio potere-dovere di assicurare il livello massimo di sicurezza nei propri uffici, sancito dall’articolo 2087 del Codice civile e dall’articolo 15 del Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di lavoro, richiedendo la vaccinazione ai dipendenti che non abbiano un giustificato motivo di natura medica per rifiutarla, in tutti i casi in cui si ravvisi un rischio di contagio.
Una misura di questo genere avrebbe, tra l’altro, il vantaggio di stimolare fortemente l’intero sistema delle relazioni industriali a riappropriarsi delle proprie prerogative e superare le remore che fin qui hanno prevalso, aggiornando i protocolli dell’aprile 2020 per la sicurezza nei luoghi di lavoro con la previsione e disciplina della necessità della vaccinazione anche nelle aziende private. Come l’anno scorso sindacati e imprenditori hanno negoziato i protocolli per la sicurezza anti-Covid nei luoghi di lavoro, cui poi la legge ha fatto rinvio, così oggi la richiesta ai lavoratori della vaccinazione per l’accesso a fabbriche e uffici a norma dell’articolo 2087 dovrebbe essere regolato dalla contrattazione sindacale: non si può immaginare strumento migliore dell’accordo collettivo per adattare la disciplina della materia alle esigenze diverse da settore a settore e da azienda ad azienda. Ma se l’iniziativa del Governo non avesse l’effetto di far uscire il sistema delle relazioni industriali dall’impasse in cui si è cacciato con il veto posto la settimana scorsa dal leader della Cgil, essa avrebbe almeno l’effetto sicuro di spingere gli imprenditori a fare quanto Confindustria per ora si è limitata a proporre: cioè a esercitare anch’essi – come le amministrazioni pubbliche – il potere-dovere attribuito loro dal Codice civile e dal Testo Unico per la sicurezza di condizionare l’accesso ai luoghi di lavoro al certificato di immunità o di esenzione dalla vaccinazione per motivi medici (secondo un orientamento già fatto proprio da tutti i giudici del Lavoro che negli ultimi mesi si sono occupati della questione: da ultimo il Tribunale di Modena nei giorni scorsi).
Si obietta che il Garante della Privacy non è d’accordo: sul suo sito è ancora oggi ben in evidenza il divieto per gli imprenditori di chiedere il green pass a chicchessia. Senonché, per un verso, il sito del Garante non è fonte di diritto, ma tutt’al più di interpretazione (non incontrovertibile) del diritto vigente; per altro verso, il green pass è stato istituito – oltre che dal nostro legislatore nazionale – anche dal Parlamento Europeo; ed è concepito proprio per poter essere esibito a chi lo chieda in funzione della protezione della salute di tutti. Il Garante, inoltre, non ha alcuna competenza sul modo in cui l’imprenditore può e deve adempiere l’obbligo di sicurezza impostogli dall’articolo 2087 del Codice civile; e se l’adempimento contrattuale comporta che si chieda il certificato di vaccinazione, il diritto alla salute prevale sul diritto del cittadino al riserbo circa il proprio grado di immunità. In ogni caso, il provvedimento governativo che si profila per il settore dell’impiego pubblico avrà il merito di chiarire a tutti gli interessati che quello del Garante è soltanto un parere: autorevole (almeno fino alla passata gestione), ma non vincolante. E, in questo caso, disatteso anche dal Governo.
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