PER LE SCUOLE IN SICUREZZA OBBLIGO DI VACCINAZIONE

Il diritto alla privacy può ben subire qualche modestissima limitazione, come quella dell’obbligo di esibire il green pass, quando è in gioco la salute pubblica, e con essa l’intera economia del Paese, il diritto all’istruzione, il diritto di riunione, e quello di libera circolazione

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Intervista a cura di Stefano Iannaccone, pubblicata su Repubblica Salute il  26 agosto 2021In argomento v. anche il mio articolo pubblicato su Il Foglio del 31 luglio

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Quando è in gioco la salute pubblica, anche il diritto alla privacy può subire un marginale sacrificio: parola di Pietro Ichino che interviene sui problemi posti dal rientro in sicurezza nelle scuole. Perché, per garantire che il rientro alla didattica in presenza avvenga in sicurezza, è necessario minimizzare le possibilità di contagio tra il personale scolastico e tra gli studenti. Il che vuol dire, senza girarci troppo attorno, aumentare il più possibile la quota di vaccinati in entrambe le popolazioni.

Al momento sembra ci siano tre opzioni sul tavolo: obbligo di green pass per il personale scolastico (ma non per gli studenti), obbligo vaccinale solo nelle regioni con la media di vaccinazioni al di sotto di quella nazionale, obbligo vaccinale per tutto il personale. Ichino è convinto che la terza opzione sia la migliore, e ha firmato, assieme ad altri colleghi, una lettera aperta al presidente Draghi per chiedere una legge che disciplini la questione.

Professor Pietro Ichino, al momento sembra che ci siano tre opzioni sul tavolo: green pass per il personale scolastico (ma non per gli studenti), obbligo vaccinale solo nelle regioni con la media di vaccinazioni al di sotto di quella nazionale, obbligo vaccinale per tutto il personale. Perché pensa che l’obbligo vaccinale per tutti sia l’opzione migliore?
Perché non mi sembra ragionevole esentare dall’obbligo i renitenti di una regione, solo perché percentualmente meno numerosi di quelli della regione vicina. Così come non mi sembra che abbia molto senso obbligare alla vaccinazione il personale scolastico e non gli altri dipendenti pubblici, che pure lavorano a stretto contatto l’uno con l’altro e in molti casi hanno contatti continuativi con gli utenti: si pensi ai magistrati e ai cancellieri negli uffici giudiziari, oppure al personale di polizia.

Il professor Sabino Cassese

Di recente, insieme ad altri colleghi, lei ha firmato una lettera aperta al presidente Draghi sul tema dell’obbligo vaccinale, chiedendo una legge che disciplini la questione. Come immagina questa legge?
Basterebbero tre righe, per dire che dall’inizio del prossimo anno scolastico né gli insegnanti, né il personale amministrativo, possono accedere ai rispettivi istituti senza il green pass; e che ai renitenti si applicano le stesse norme già previste dal decreto-legge n. 44/2021 per il personale medico-sanitario.

Esiste già una legislazione in merito alla sicurezza dei luoghi di lavoro. Non sarebbe sufficiente applicare quella?
Sarebbe sufficiente se nei mesi passati su questo tema non si fosse registrata una serie di prese di posizione del Garante per la Privacy a mio avviso sbagliate, perché assunte senza il necessario approfondimento della questione. Donde alcune indicazioni che hanno confuso le idee agli operatori alimentando le polemiche di chi alla campagna di vaccinazione si oppone: come l’indicazione secondo cui sarebbe sempre vietato, nell’ambito di un rapporto contrattuale, chiedere l’esibizione del certificato di vaccinazione. Dove sta scritto che un albergatore, un ristoratore, o il gestore di un servizio di trasporto non possa subordinare all’esibizione del green pass l’accesso al servizio?

È possibile garantire la sicurezza sul posto di lavoro e contemporaneamente tutelare la privacy dei dipendenti?
La riservatezza dei dati personali è un valore che, come tutti gli altri di rilievo costituzionale, deve essere contemperato con gli altri. Quando è in gioco la sicurezza e la salute delle persone, o l’istruzione delle nuove generazioni, o la libera circolazione, anche il diritto costituzionale alla privacy ben può subire un marginale sacrificio, come quello del dovere di esibire il certificato di vaccinazione. Lo prevede proprio l’ordinamento europeo, dal quale il diritto alla privacy originariamente deriva: l’istituzione del green pass è stato considerato dal Parlamento di Strasburgo indispensabile per salvaguardare uno dei pilastri dell’UE, ovvero la libertà di circolazione. Lo stesso avviene ora nel nostro ordinamento nazionale.

Come si concilia l’obbligo di vaccinazione con la libertà di non sottoporsi a qualsiasi trattamento medico-sanitario, sancito dall’articolo 32 della Costituzione?
Incominciamo col dire che questa norma colloca al primo posto la protezione della sicurezza e salute di ciascuna persona e di tutti. Proprio per questo essa prevede la possibilità che l’obbligo di vaccinazione venga previsto in una legge, come è già oggi per quella contro la poliomielite, la difterite e una decina di altre malattie infettive. Ma l’obbligo di esibire il green pass per salire su un treno, entrare a scuola o in un ristorante, a ben vedere, non configura neppure un vero e proprio obbligo di vaccinarsi. Chi non vuole resta libero di non farlo; ma non anche libero di infettare gli altri. Libero dunque anche l’albergatore, il ristoratore, il gestore di un servizio di trasporto pubblico, e ancor più l’amministrazione scolastica, di subordinare l’accesso all’esibizione del green pass.

Cosa potrebbe rischiare chi non si adegua all’eventuale obbligo di vaccinazione o di esibizione del green pass?
Per il settore medico-sanitario, il decreto-legge n. 44/2021 prevede dove possibile il trasferimento ad altra mansione, anche di livello inferiore; dove non sia possibile, la sospensione senza retribuzione. Questa norma ben potrebbe essere applicata in via analogica anche al di fuori di quel settore, dove l’accesso al luogo di lavoro sia stato subordinato alla vaccinazione da un provvedimento normativo, oppure da una disposizione emanata dal datore di lavoro nell’esercizio del proprio potere-dovere di garantire la massima sicurezza possibile nell’azienda, a norma dell’articolo 2087 del codice civile.

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