Mentre l’articolo 2087 del Codice civile è legge, le guidelines del Garante della Privacy, pur con tutta l’autorevolezza che deve essere loro riconosciuta, non hanno valore vincolante – Per altro verso, lo stesso Garante non ha mai preso posizione sulla legittimità della misura adottata dal datore di lavoro a norma dello stesso art. 2087
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Lettera pervenuta l’11 luglio 2021, a seguito della pubblicazione del mio articolo Salvare la scuola con l’obbligo di vaccinarsi, sul sito lavoce.info – Segue la mia risposta – In argomento v. anche Se la privacy (male intesa) gioca a favore del virus
Buongiorno professor Ichino. Ho letto con interesse nel suo sito il fatto che esiste la norma che consente all’imprenditore di imporre ai propri dipendenti la vaccinazione anti-covid (art.2087 del Codice Civile). Ho letto anche, però, che il Garante della Privacy nel maggio 2021 ha precisato che non è consentito al datore di lavoro di chiedere lo stato vaccinale ai propri dipendenti. La mia domanda è : come fa un datore di lavoro ad imporre una vaccinazione (e quindi chiedere un certificato vaccinale) se il dipendente non è tenuto e non è obbligato a fornire un documento che attesta l’avvenuta vaccinazione ?
RingraziandoLa per l’attenzione, porgo i più cordiali saluti.
G.M.
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L’articolo 2087 del Codice civile è legge della Repubblica Italiana; i post pubblicati dal Garante della Privacy sul proprio sito sono delle interpretazioni dell’ordinamento vigente che – pur con tutta la loro autorevolezza – non hanno alcun valore normativo: è doveroso tenerne conto, ma non sono vincolanti.
Oltretutto, il post citato da G.M. fa riferimento a una situazione generale: quella nella quale il datore di lavoro non ha adottato la misura in questione ex art. 2087 c.c.; ma dove il datore la abbia adottata, il dipendente è tenuto ad attenervisi (art. 20 del d.lgs. n. 81/2008) il Garante, nonostante che alcune sentenze e diversi scritti di giuslavoristi abbiano sottolineato la possibilità – e in molti casi la necessità – che questa misura venga adottata, non ha mai replicato, né per contrastare questa tesi, né per prenderla in considerazione nella formulazione delle guidelines pubblicate sul suo sito.
Per altro verso, se – come ritengo – la misura adottata dal datore di lavoro ex art. 2087 c.c. è legittima, il dovere che ne consegue per il dipendente implica la possibilità per il datore stesso di verificarne l’adempimento. (p.i.)