UNA NOTA TECNICA ELABORATA DA ESPERTI DEL SETTORE CONFERMA CHE L’EVENTUALE ENTRATA IN VIGORE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L’INCENTIVAZIONE DELLA PROSECUZIONE VOLONTARIA DEL LAVORO OLTRE L’ETA’ DEL PENSIONAMENTO PRODURREBBE RILEVANTI RISPARMI PER L’INPS, OLTRE CHE VANTAGGI PER I LAVORATORI CHE DECIDERANNO DI AVVALERSENE
Nota tecnica 5 ottobre 2009, riferita al disegno di legge n. 1745/2009 presentato al Senato da Pietro Ichino il 31 luglio 2009 e contestualmente alla Camera da Giuliano Cazzola (progetto di legge n. 2671/2009).
NOTA TECNICA
sul disegno di legge Ichino e Cazzola
presentato il 31 luglio 2009 rispettivamente al Senato e alla Camera, recante
NORME PER LA PROSECUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DEL RAPPORTO DI LAVORO
OLTRE I LIMITI LEGALI DI ETÀ PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA
Contenuti della norma:
La norma consente ai lavoratori che maturano i requisiti di vecchiaia tra il 1° gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2012 la facoltà, previo preavviso al datore di lavoro, di optare per la prosecuzione del rapporto di lavoro in atto. Per il periodo di prosecuzione del rapporto gli obblighi contributivi sono ridotti di due terzi.
Al momento dell’effettiva cessazione del rapporto verrà erogato un trattamento corrispondente a:
– pensione che sarebbe spettata se non fosse stata esercitata l’opzione, incrementata degli aumenti per perequazione automatica nel frattempo intervenuti
– ulteriore quota di pensione (definita “pensione supplementare”) corrispondente alla contribuzione ridotta versata nel periodo di prosecuzione del rapporto.
Campo di applicazione:
lavoratori dipendenti del settore privato (FPLD, contabilità separate, Fondi speciali)
Destinatari:
lavoratori che raggiungono i requisiti per la pensione di vecchiaia nel periodo 1/1/2010 – 31/12/2012
Effetti finanziari sulle gestioni pensionistiche INPS:
1) Effetti diretti in relazione ai lavoratori interessati
a) durante il periodo di prosecuzione del rapporto:
– maggior gettito contributivo derivante dalla prosecuzione del rapporto
– mancata erogazione della pensione
b) alla cessazione definitiva:
– onere aggiuntivo per c.d. “pensione supplementare”
2) Effetti indiretti relativi all’intero sistema economico
È realistico prevedere che la mancata cessazione del rapporto per i lavoratori in età di vecchiaia comporti una riduzione del turnover dei lavoratori presso le aziende, con conseguente minor gettito contributivo corrispondente alle mancate nuove assunzioni.
Valutazione della norma
L’opzione sarebbe esercitata soltanto da una quota dei lavoratori che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia, con frequenze di adesione significativamente differenziate secondo il sesso, l’attività economica, la qualifica professionale ed il livello retributivo.
In assenza di qualsiasi elemento idoneo a prevedere tali frequenze, è possibile valutare gli effetti della norma nell’ipotesi massima, corrispondente all’esercizio dell’opzione da parte di tutti i potenziali interessati.
Ai fini della valutazione si è ipotizzato che:
– nessun datore di lavoro si avvalga della facoltà di cui all’art. 1 comma 2-quater della norma (risoluzione del rapporto di lavoro con il lavoratore optante, con corresponsione di una apposita indennità);
– la durata della prosecuzione del rapporto sia nella generalità dei casi pari a due anni (termine previsto per la risoluzione del rapporto senza corresponsione di indennità da parte del datore di lavoro)
– la quota di pensione “supplementare”, per la cui determinazione il testo non fornisce indicazioni precise, sia calcolata con il sistema contributivo.
Riguardo agli effetti del mancato turnover si è ipotizzato che l’esercizio dell’opzione comporti la mancata assunzione da parte delle aziende di un pari numero di lavoratori, con retribuzioni pari al minimale, con il conseguente minor gettito contributivo.
Sotto tali ipotesi, il procedimento di valutazione esteso al periodo 2010-2019 porta alla determinazione dei seguenti risultati.
Effetti della norma sulle gestioni pensionistiche dell’INPS (milioni di euro correnti)
clicca sulla tabella per vederla ingrandita
N.B. con il segno + si indicano maggiori entrate o minori uscite
con il segno – si indicano maggiori uscite o minori entrate
Come specificato in precedenza, i risultati esposti sono riferiti all’ipotesi di esercizio dell’opzione da parte di tutti i lavoratori potenzialmente interessati.
I risultati stessi dovranno essere proporzionalmente ridotti in relazione alle ipotesi che potranno essere formulate in merito al numero ed alle caratteristiche dei soggetti che decideranno di avvalersi effettivamente della norma.
5 ottobre 2009