Pur di contrastare il nuovo ccnl per i rider, il dicastero del lavoro non esita a inventarsi regole mai viste e a riscrivere a modo suo il principio costituzionale della libertà sindacale
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Secondo editoriale telegrafico per la Nwsl n. 533, 23 novembre 2020 – In argomento v. anche il mio articolo pubblicato l’11 novembre scorso su lavoce.info, I rider tra subordinazione e autonomia, e il precedente sullo stesso argomento, del 21 settembre, Contratto per i rider: è davvero “pirata”? – Il giorno dopo l’uscita di questo articolo è stata depositata una sentenza del Tribunale di Palermo in tema di subordinazione di un rider, il cui contenuto peraltro non interferisce in alcun modo con quanto qui sostenuto (*).
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Con il contratto Assodelivery/Ugl Rider del 15 settembre scorso, il settore del Food Delivery ha incominciato a darsi un proprio sistema di relazioni industriali, costituendosi per la prima volta nel panorama mondiale in “categoria sindacale”. Il problema è che a firmare il contratto, per i lavoratori, è l’Ugl e non Cgil Cisl e Uil. La più contrariata è la Cgil, che chiede al ministero del Lavoro di squalificarlo. Il ministero la accontenta immediatamente con una lettera in cui lo qualifica senz’altro come “contratto pirata”, per difetto di rappresentatività di Ugl. Qualcuno obietta che, per negare a questo sindacato il carattere di “maggiormente rappresentativo”, occorrerebbe dimostrare che nel settore ce ne sono altri con più iscritti. Ma non ce ne sono. Allora che fa il ministero? Il 19 novembre emana una circolare, con la quale si esibisce nella più clamorosa arrampicata sugli specchi che si ricordi, da che è nato il diritto sindacale. Il suo primo argomento è questo: “Secondo la lettera della legge [… a firmare il contratto deve essere …] una pluralità di agenti sindacali, e non un singolo agente”! Novità assoluta a livello mondiale, che lascia tutti i cultori della materia senza fiato. L’estensore della circolare, però, si accorge che la nuova norma da lui appena creata potrebbe essere aggirata facilmente: basterebbe che Ugl Rider si scindesse formalmente in due. Per risolvere il problema occorre – nientemeno – abrogare il principio fondamentale per cui la categoria sindacale non preesiste al contratto collettivo, ma è il contratto stesso a darle vita e definirla: la circolare stabilisce dunque che la maggiore rappresentatività del sindacato stipulante va verificata non in riferimento al campo di applicazione del nuovo ccnl – cioè alla categoria dei rider – bensì alla diversa e molto più ampia categoria della logistica, campo di applicazione di un ccnl firmato da Cgil Cisl e Uil. Pur di contrastare il ccnl Assodelivery/Ugl Rider, il ministero del Lavoro è pronto a cancellare il primo comma dell’articolo 39 della Costituzione, e con esso settant’anni di diritto sindacale.
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(*) Quanto esposto in questo editoriale telegrafico non è in alcun modo contraddetto dalla sentenza del Tribunale di Palermo 24 novembre 2020 n. 7283, che a) non riguarda la validità né il campo di efficacia del ccnl Assodelivery/UGL Rider, b) si riferisce a un rapporto non assoggettato al contratto stesso (anche perché svoltosi prima della sua stipulazione) e c) si basa su circostanze di fatto particolari, tra le quali l’esercizio del potere disciplinare da parte della società titolare della piattaforma, ovviamente non previsto in quel contratto collettivo.
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