SUL DIRITTO DI STUDENTI E FAMIGLIE DI SAPERE IN ANTICIPO CHI PARTECIPA A UNO SCIOPERO

A ogni proclamazione di sciopero minoritario nei servizi pubblici torna di attualità una questione che solo incomprensibili tabù impediscono di risolvere con elementare civismo e buon senso

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Nota tecnica, 19 settembre 2020 – Sullo stesso argomento v. in precedenza il post del 25 ottobre 2015, Sul preavviso di adesione individuale a uno sciopero nei servizi pubblici essenziali, e quello del 31 agosto 2017, Sul diritto degli studenti a conoscere preventivamente le adesioni allo sciopero dei professori 

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Il professor Giuseppe Santoro Passarelli, presidente della Commissione di Garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici

A proposito dello sciopero proclamato per il 24 e il 25 settembre dalle sigle sindacali minoritarie USB e Unicobas, si ripropone la questione della piena tutela del diritto degli utenti a conoscere in anticipo la portata effettiva dell’astensione dal lavoro in un settore dei servizi pubblici: questione che solo vecchi tabù ideologici impediscono di risolvere secondo un elementare principio di responsabilità, senso civico e buona fede, cui i lavoratori per primi dovrebbero sentirsi vincolati per poterne esigere il rispetto anche nei propri confronti.

Riporto qui quanto ho scritto su questo punto nel terzo volume del trattato Il contratto di lavoro (Giuffrè, 2003, § 341):

[…] A proposito del diritto degli utenti a essere preavvertiti in tempo utile circa i modi e i tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero, si pone la questione se l’ente erogatore possa chiedere a ciascun singolo lavoratore di manifestare l’adesione o no allo sciopero stesso, e se il lavoratore sia in tal caso tenuto a dichiarare veritieramente le proprie intenzioni con il necessario anticipo, in modo che possano prevedersi con precisione gli effetti dell’agitazione e di questi possa essere informata l’utenza. Io ritengo — in contrasto con l’unica sentenza italiana edita sul punto (Pretura di Tempio Pausania 8 maggio 1995, in Riv. it. dir. lav., 1996, II, p. 691) — che a entrambi i quesiti debba darsi risposta positiva: la legge [n. 146/1990] non obbliga soltanto le associazioni sindacali e gli enti erogatori, ma anche i singoli lavoratori, a garantire un trattamento civile degli utenti in occasione dello sciopero, e in particolare a garantire la conoscibilità di modi e tempi della sua attuazione. Non riesco a vedere alcun motivo per cui dovrebbe considerarsi scorretto il comportamento del datore che chieda al singolo lavoratore di far conoscere in anticipo la propria partecipazione o no allo sciopero, salvo l’ovvio divieto di qualsiasi pressione volta a scoraggiare la scelta di partecipazione; né riesco a vedere alcun interesse meritevole di tutela del lavoratore a mantenere il riserbo sulla propria scelta al riguardo, che comunque non potrà restare segreta. Certo, se un’indicazione in questo senso venisse anche dalla Commissione di Garanzia, che ne avrebbe senz’altro la competenza, non guasterebbe; ma le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi non devono aspettare la sollecitazione della Commissione per fare tutto quanto è necessario, al fine di ridurre i disagi degli utenti in occasione degli scioperi. […]

Come scrivevo allora (2003), non è questo l’orientamento oggi prevalente né della dottrina né della giurisprudenza giuslavoristiche. Ma resto convinto, oggi più che mai, della bontà della tesi sostenuta. E credo che a questo punto il legislatore farebbe bene a risolvere una volta per tutte la questione: basta una integrazione di due righe della legge n. 146/1990 che regola la materia.

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