LA CORTE COSTITUZIONALE FRANCESE SULL’INDENNIZZO PER I LICENZIAMENTI INGIUSTIFICATI

È ragionevole e non contrasta con il principio di uguaglianza la disposizione che collega i limiti minimo e massimo dell’indennizzo per licenziamento ingiustificato all’anzianità di servizio del lavoratore, mentre è incostituzionale quella che fa variare i suddetti limiti in funzione dell’entità dell’organico aziendale

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Il Conseil constitutionnel francese

Estratto (tradotto in italiano) dalla motivazione della decisione del Conseil constitutionnel francese 5 agosto 2015 sulla Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques n. 2015-715, relativo all’articolo 266 della stessa legge, concernente l’indennizzo dovuto dal datore di lavoro nel caso di licenziamento privo della “cause réelle et sérieuse” richiesta per la regolarità del recesso datoriale – Segue la descrizione dell’assetto normativo della materia, a seguito della sentenza costituzionale: ora l’indennizzo può variare da 0 a 20 mensilità dell’ultima retribuzione, con minimi e massimi differenziati a seconda dell’anzianità di servizio – In argomento v. anche la comparazione tra le discipline della stessa materia nei maggiori Paesi europei, a cura di Filippo Teoldi, con un diagramma molto chiaro che mostra come anche prima della sentenza della nostra Corte costituzionale i limiti dell’indennizzo posti dalla legge italiana fossero ai livelli massimi tra i Paesi considerati; e il mio commento alla recentissima sentenza della Corte costituzionale italiana sullo stesso tema, in riferimento al d.lgs. n. 23/2015.
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ESTRATTO DALLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA COSTITUZIONALE

[…]

SU ALCUNE DISPOSIZIONI DELL’ARTICOLO 266

  1. Considerando che l’articolo 266 si riferisce alla disciplina dell’entità dell’indennizzo deciso dal giudice del lavoro nel caso di licenziamento senza giustificato motivo.
  2. Considerando che il primo comma del paragrafo 1 dell’articolo 266 modifica l’articolo L. 1235-3 del Codice del Lavoro per disciplinare l’indennizzo stabilito dal giudice al lavoratore licenziato senza giustificato motivo oggettivo quale riparazione per la sola assenza del giustificato motivo; che esso prevede dei minimi e dei massimi di indennizzo, espressi in mensilità di retribuzione, che variano in funzione, per un verso, dell’anzianità di servizio del lavoratore nell’impresa e, per altro verso, dell’organico dell’impresa; che su quest’ultimo punto il legislatore ha distinto le imprese a seconda che esse impieghino meno di venti dipendenti, da venti a duecentonovantanove, o trecento dipendenti o più.
  3. Considerando che i deputati ricorrenti sostengono che queste disposizioni, ignorando il principio di uguaglianza davanti alla legge, istituiscono una differenza di trattamento ingiustificata tra i lavoratori licenziati senza giustificato motivo in funzione delle dimensioni dell’impresa.
  4. Considerando che prevedendo che gli ammontari minimi e massimi dell’indennizzo deciso dal giudice in caso di licenziamento senza giustificato motivo variano in funzione dell’organico dell’impresa il legislatore ha inteso, nel modulare le condizioni nelle quali può sorgere una responsabilità dell’imprenditore, assicurare sul piano giuridico una maggiore sicurezza togliendo remore alle assunzioni; che egli ha così perseguito delle finalità di interesse generale.
  5. Considerando tuttavia che, se il legislatore ben poteva, a questi fini, stabilire un limite massimo di indennizzo dovuto al lavoratore licenziato senza giustificato motivo, egli doveva però adottare dei criteri che presentassero un nesso con il pregiudizio subito dal lavoratore; che, mentre il criterio dell’anzianità di servizio nell’impresa è coerente con l’oggetto della legge, non altrettanto può dirsi del criterio dell’organico dell’impresa; che, conseguentemente, la disparità di trattamento istituita dalle disposizioni impugnate disconosce il principio di uguaglianza davanti alla legge.
  6. Considerando che l’articolo L. 1235-3 del codice del lavoro, nel suo testo risultante dal comma 1 del paragrafo 1 dell’articolo 266, è contrario alla Costituzione; che, per conseguenza, lo stesso deve dirsi delle altre disposizioni dell’articolo 266, che non possono esserne separate.

[…]

DECIDE

Articolo 1. Sono contrari alla Costituzione le disposizioni seguenti della legge per la crescita, l’attività e la parità delle opportunità economiche:

[…]

– l’articolo 266;

[…]

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LA DISCIPLINA DELLA MATERIA IN FRANCIA, A SEGUITO DELLA SENTENZA

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Questo post è stato realizzato grazie ai documenti e informazioni raccolti dalla prof. Alessandra Sartori, che ringrazio vivamente.

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