LAVORO: L’ITALIA RITORNA IN MEZZO AL GUADO

La sentenza della Corte costituzionale sulla nuova disciplina dei licenziamenti, pur non spostando i limiti minimo e massimo dell’indennizzo giudiziale, ne aumenta l’imprevedibilità; e contribuisce con il “decreto dignità” a ridare un carattere peculiare di volatilità alla normativa in materia

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Articolo pubblicato su lavoce.info il 27 settembre 2018 – In argomento v. anche la mia relazione al convegno di Modena del 27 settembre 2018,  Licenziamento economico: come evolve il diritto vivente, e la scheda tecnica sulla sentenza della Consulta La sentenza della Consulta non scalfisce l’impianto del Jobs Act: ivi anche un grafico che dà conto dell’entità degli indennizzi per i vari casi di licenziamenti affetti da vizi sostanziali o formali, previsti dalla legge, che aiuta a capire e delimitare gli effetti della sentenza costituzionale .
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Cosa dice la sentenza della Corte costituzionale

Con la sentenza decisa il 26 settembre scorso a maggioranza – un solo voto di margine e un membro assente per missione all’estero – la Corte costituzionale ha corretto l’articolo 3 del decreto legislativo n. 23/2015, cioè la norma, applicabile soltanto ai rapporti costituiti dopo il 6 marzo 2015, che stabilisce l’indennizzo dovuto alla persona licenziata, nel caso in cui i motivi economici o disciplinari addotti dall’imprenditore siano ritenuti dal giudice non sufficienti (qui una scheda tecnica). La norma del 2015, come modificata questa estate dal decreto legge n. 87/2018 (cosiddetto “decreto dignità”), prevedeva un indennizzo giudiziale da un minimo di sei a un massimo di trentasei mensilità dell’ultima retribuzione, secondo una progressione legata soltanto all’anzianità di servizio in azienda. La correzione recata dalla sentenza della Consulta consiste in questo: fermi restando i limiti minimo e massimo, il giudice potrà determinare l’indennità tenendo conto non solo della durata del rapporto, ma anche di altre circostanze, come il carico di famiglia, le condizioni del mercato del lavoro locale ed eventualmente il comportamento tenuto dalle parti nel corso del rapporto e durante il giudizio.

Un effetto facilmente prevedibile della sentenza è l’aumento dell’incertezza circa l’entità dell’indennizzo deciso dal giudice, con conseguente probabile aumento del contenzioso giudiziale, che dal 2012 si era fortemente ridotto. Un altro effetto facilmente prevedibile è il disincentivo alle assunzioni a tempo indeterminato: la sentenza, infatti, avvantaggia più di tutti i lavoratori con anzianità minima, per i quali la protezione contro il licenziamento può aumentare notevolmente di peso fino a moltiplicarsi per sei; mentre non ne avranno vantaggio i lavoratori con anzianità di servizio elevata (per ora solo pochissimi casi di anzianità convenzionale, poiché la nuova norma si applica soltanto ai rapporti costituiti dal 7 marzo 2015), il cui indennizzo resterà predeterminato nella misura massima prevista dalla legge. La Corte ha infatti respinto la censura mossa dal Tribunale di Roma alla parte della legge nella quale si stabiliscono un minimo e un massimo dell’indennizzo dovuto: il giudice dovrà in ogni caso rispettare questi limiti.

La Corte, dunque, non mette formalmente in discussione la svolta compiuta in due tempi dalla legislazione italiana sulla disciplina dei licenziamenti con la legge Fornero del 2012 e il Jobs act del 2015, nel senso del passaggio da un regime fondato su di una property rule, cioè sulla sanzione della reintegrazione, a un regime fondato su di una liability rule, cioè su un indennizzo di entità predeterminata nel minimo e nel massimo. Difficilmente la Corte avrebbe potuto farlo senza entrare in contraddizione con la propria sentenza precedente n. 46 del 2000, con la quale – dando il via libera alla celebrazione del referendum di iniziativa radicale per l’abrogazione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori – aveva affermato la piena libertà di scelta del legislatore ordinario, in questa materia, tra l’apparato sanzionatorio basato sulla reintegrazione e quello basato sull’indennizzo. Per questo aspetto fondamentale l’impianto del Jobs act resta dunque intatto. E poiché è prevedibile che la maggior parte dei giudici continui ad assumere l’anzianità di servizio del lavoratore come parametro principale per la determinazione dell’indennizzo tra il minimo delle sei mensilità e il massimo delle trentasei, l’impatto pratico immediato della sentenza potrebbe non essere dirompente.

Incertezza sui costi del licenziamento

Cionondimeno la sentenza, che arriva a un mese soltanto dall’aumento dei limiti degli indennizzi disposto con il decreto legge n. 87/2018, produce l’effetto di una forte sottolineatura ulteriore del carattere di volatilità della disciplina di questa materia. E di un azzeramento del messaggio che le riforme del 2012 e del 2015 avevano voluto inviare agli operatori economici di tutto il mondo: quello secondo cui il nostro ordinamento del lavoro non costituiva più una anomalia, si stava armonizzando con quelli dei maggiori partner europei, stava semplificando una legislazione troppo complicata, restringendo gli spazi troppo ampi lasciati in precedenza al contenzioso giudiziale, riducendo l’alea abnorme circa l’esito delle controversie.

Una delle informazioni più importanti che gli investitori chiedono prima di scegliere un paese per dislocarvi un proprio piano industriale è costituito dal severance cost, cioè dal costo che l’ordinamento imporrà loro per chiudere i rapporti di lavoro se ciò si renderà necessario. Con la riforma del 2012-2015 l’Italia si era posta in grado di dare alla domanda una risposta analoga per entità e precisione a quella degli altri maggiori ordinamenti nazionali europei. Ora, con il decreto legge n. 87/2018 il severance cost italiano ha subito un brusco aumento; la sentenza della Consulta, che segue a ruota, dà un colpo ulteriore all’affidamento degli operatori sulla stabilità della normativa che regola la materia e torna a far dilatare l’alea circa l’esito dei giudizi.

In uno studio di vent’anni or sono intitolato In mezzo al guado (Crossing the River: a comparative Perspective on Italian Employment Dynamics, in Economic Policy, 1995), Giuseppe Bertola e Andrea Ichino mettevano in guardia contro il rischio che, nel passaggio da un vecchio regime di protezione forte della stabilità del lavoro a un regime più evoluto fondato sulla protezione e sostegno delle persone, il paese si fermasse a metà del guado, finendo col tenersi tutti i difetti del vecchio sistema insieme ai costi della riforma, senza goderne i benefici. Sembra sia precisamente quanto sta accadendo in Italia, sotto la spinta convergente del governo e della Corte costituzionale. Fermarsi in mezzo al guado è la cosa peggiore che possiamo fare.

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