NOVE BUONI MOTIVI PER NON CHIUDERE I NEGOZI DI DOMENICA

Sono molte le ragioni che sconsigliano una limitazione rigida del lavoro domenicale nel commercio: lo strumento principe per regolare materie come questa è l’autonomia collettiva e individuale – Comunque il contratto aziendale può derogare alla legge

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Articolo pubblicato su lavoce.info l’11 settembre 2018 – In argomento v. anche, su questo sito, Lavoro domenicale: libertà per i figli di Dio; inoltre il capitolo IV del mio Il lavoro e il mercato (1996): Il mercato del tempo di lavoro .
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Il valore del tempo libero può variare, e molto, a seconda della sua collocazione nell’arco della giornata, della settimana o dell’anno. Essere liberi dal lavoro di domenica – per esempio – significa godere del riposo settimanale nel giorno in cui anche la maggioranza degli altri individui ne godono, quindi poter fare una gita con i propri familiari o amici, poter andare alla partita, o comunque potersi incontrare più facilmente con coloro con cui si intrattengono rapporti diversi da quelli di lavoro. È giusto che l’ordinamento statuale si faccia carico di questo interesse diffuso.

Bene, dunque, un divieto secco o una limitazione rigida del lavoro domenicale nel settore del commercio, come preannunciato dal ministro del Lavoro Di Maio? No. Per almeno nove motivi.

Primo: per consentire alla maggioranza che non lavora la domenica di godere appieno di questa giornata è indispensabile che ci sia qualcun altro che di domenica lavora nei trasporti, nella ristorazione, nella distribuzione dei beni di uso e consumo quotidiano, nei settori dello spettacolo e dell’intrattenimento, nei servizi turistici; oltre che, come sempre e come è ovvio, nei servizi medici, di ordine pubblico, elettricità, gas, acqua, ecc.

Secondo: nessuno sarebbe in grado di spiegare perché debba essere vietato o limitato per legge il lavoro nel settore della distribuzione dei beni al consumo e non in quello dei trasporti, della ristorazione, o degli spettacoli. E le differenze di trattamento non ragionevolmente spiegabili sono vietate dalla nostra Costituzione.

  Terzo: l’Italia è un Paese a forte vocazione turistica; su tutto il suo territorio affluiscono ogni anno molte decine di milioni di stranieri; e il turismo ha notoriamente nel fine settimana il suo momento di punta. Vietare o limitare la vendita dei beni di consumo la domenica sarebbe un autogol proprio in un settore di importanza cruciale per l’economia del Paese.

Quarto: poiché l’Italia non attira turisti soltanto a Roma Firenze e Venezia, ma in ogni sua parte, sarebbe impossibile giustificare che – come proposto da uno dei partiti che compongono la maggioranza – solo alcune città e non altre siano esentate dalla limitazione del commercio domenicale.

Quinto: tutti sanno che nel fine settimana gli esercizi commerciali vendono normalmente il doppio o il triplo di quel che vendono negli altri giorni e che l’apertura nel fine settimana fa aumentare l’occupazione nel settore della distribuzione. Ogni limitazione del lavoro domenicale produrrebbe una perdita rilevante di occupazione.

Sesto: è comunque dimostrato che l’apertura domenicale favorisce l’aumento globale dei consumi, che si traduce in aumento della domanda aggregata, quindi indirettamente ancora in aumento dell’occupazione. In questo momento in cui l’Italia sta lottando per rafforzare il proprio esangue tasso di crescita ogni aumento della domanda deve essere favorito, non certo ostacolato.

Settimo: intorno ai grandi centri commerciali, che tipicamente lavorano soprattutto di sabato e domenica, fioriscono altri servizi di varia natura, dalla ristorazione all’assistenza medica, dall’intrattenimento per bambini, allo spettacolo e ai concerti; tutto questo “indotto”, che oltretutto aumenta il valore del riposo domenicale della maggioranza della popolazione, verrebbe penalizzato dal divieto di lavoro domenicale nei centri commerciali.

Ottavo: vietare o limitare la distribuzione alla domenica significherebbe spostare una fetta rilevante della nostra domanda di beni di consumo a vantaggio delle grandi piattaforme che li offrono via Internet; e che non chiudono certo la domenica. Perché mai dovremmo preferire che aumenti il lavoro domenicale organizzato da quelle piattaforme e si riduca quello nei centri commerciali?

Nono: non per tutti è la domenica il giorno migliore nel quale godere del riposo settimanale. Perché mai nel settore del commercio dovremmo ostacolare il lavoro domenicale di chi per ragioni religiose preferisce riposare al sabato o al venerdì, oppure di chi preferisce riposare in un giorno diverso perché non ama né la partita di calcio né le code autostradali della domenica? Invece di procedere con limitazioni rigide e divieti, l’ordinamento statale dovrebbe tendere a favorire la libertà effettiva di scelta del proprio giorno di riposo da parte dei lavoratori, in un mercato del lavoro maturo e moderno, quindi fortemente pluralistico, capace di offrire anche modelli di organizzazione del tempo di lavoro alternativi rispetto a quello prevalente.

Siamo così arrivati al cuore della questione. Per regolare materie come questa, nella quale non sono in gioco valori assoluti come la vita o la salute delle persone, e gli interessi meritevoli di tutela sono numerosi e non omogenei, disponiamo di uno strumento sofisticato e molto più appropriato del rozzo divieto legislativo drastico, o dell’imposizione di turni rigidi gestiti burocraticamente: l’autonomia collettiva e individuale. Invece di affrontare il problema a colpi d’accetta, l’ordinamento statuale dovrebbe proporsi di promuovere il pluralismo dei modelli di organizzazione del tempo di lavoro e la libertà effettiva di scelta tra di essi da parte delle imprese e dei lavoratori. Quest’ultima è spesso sacrificata da inerzie burocratiche tipiche anche delle organizzazioni aziendali di grandi dimensioni; ed è proprio per promuovere questa libertà, compatibilmente con le esigenze organizzative delle imprese, che la legge potrebbe utilmente intervenire, risolvendo anche alcuni problemi nati da orientamenti giurisprudenziali assai discutibili, come quello recente della Corte di Cassazione che ha negato validità alle disposizioni collettive in materia di lavoro nelle festività infrasettimanali.

Lo strumento principe di cui la contrattazione collettiva dispone per contemperare gli interessi aziendali e individuali in gioco è costituito dalla maggiorazione retributiva per il lavoro domenicale, che di fatto è già prevista da tutti i contratti collettivi nazionali di settore. Essa, per un verso, costituisce una sorta di “filtro automatico” delle esigenze pubbliche o aziendali: solo se esse superano una certa soglia di importanza esse indurranno l’imprenditore o ente pubblico ad addossarsi il costo corrispondentemente maggiore per una prestazione lavorativa in sé identica a quella svolta dallo stesso lavoratore negli altri giorni della settimana. Per altro verso, la maggiorazione assicura alla persona che lavora un compenso adeguato per il maggior sacrificio che il lavoro domenicale solitamente – anche se non sempre – per essa comporta; e può indurre a candidarsi per il lavoro domenicale i singoli lavoratori per i quali esso comporta in concreto un sacrificio relativamente minore rispetto alla media: si pensi, oltre che al caso degli ebrei, dei musulmani o degli indù, a quello dei giovani studenti per i quali i cosiddetti “contratti week-end” possono costituire una buona occasione di intreccio tra tempo di studio e tempo di lavoro.

Quale che sia la scelta che il Governo e il Legislatore compiranno su questo terreno, imprenditori, sindacati e lavoratori comunque non dimentichino che essi possono sempre derogare all’eventuale divieto di lavoro domenicale per mezzo di un contratto aziendale o territoriale stipulato a norma dell’articolo 8 del d.-l. n. 138/2011: una risorsa straordinaria di cui il sistema delle relazioni industriali deve imparare ad avvalersi molto più di quanto oggi non faccia. Soprattutto per correggere gli errori commessi da una legislazione talvolta troppo intrusiva e incapace di adattare la norma alle peculiarità di un tessuto produttivo complesso e dinamico.

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