L’ordinamento deve stabilire uno standard retributivo minimo universale, applicabile anche al lavoro autonomo, ma non deve tornare a stabilire le tariffe professionali, stabilendo l’equo compenso in relazione a ciascuna prestazione professionale
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Emendamenti del gruppo Pd della Commissione Lavoro del Senato al disegno di legge Sacconi n. 2858 in tema di equo compenso per i liberi professionsti, 9 ottobre 2017 – Seguono i chiarimenti che ho dato alla giornalista di Italia Oggi Simona D’Alessio, in funzione di un suo servizio giornalistico sul tema pubblicato l’11 ottobre 2017, circa il contenuto e le ragioni del primo emendamento, che è logicamente alternativo rispetto al secondo – In argomento v. anche la nota tecnica sulla nuova legge in tema di lavoro autonomo e lavoro agile .
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Emendamenti al disegno di legge n. 2858
All’articolo 1
Sostituire l’articolo 1 con il seguente:
Articolo 1
(Compenso minimo)
- Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro per lo Sviluppo Economico, tenendo conto degli accordi collettivi che siano stati stipulati, a qualsiasi livello, nei settori interessati, determina con decreto il compenso minimo orario applicabile a qualsiasi attività di lavoro autonomo, ivi comprese le collaborazioni coordinate e continuative di cui all’articolo 409 c.p.c., n. 3. Il detto compenso minimo deve essere determinato in misura tale da correggere le eventuali distorsioni che alterino il funzionamento del mercato del lavoro, senza tuttavia che ne derivi un effetto depressivo sulla domanda di manodopera. Quando la prestazione cui il compenso si riferisce non è definita o misurata in ragione del tempo, per la determinazione del compenso minimo si tiene conto dell’impegno temporale che normalmente la prestazione stessa richiede.
- Il minimo retributivo di cui al comma 1 si applica anche per la retribuzione delle prestazioni lavorative rese dai soci di cooperative.
ICHINO, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE
All’articolo 2
2.A. Sostituire la rubrica dell’articolo con la seguente:
(Disposizioni in materia di determinazione dei compensi)
ICHINO, FAVERO LEPRI, SPILABOTTE
2.B. Sostituire il comma 1 con il seguente:
- Nel contratto stipulato dal professionista con il proprio committente è nulla la clausola che determini il compenso in modo tale che esso risulti inferiore rispetto allo standard fissato dall’articolo 54-bis della legge dall’articolo 54-bis della legge 21 giugno 2017 n. 96, di conversione del d.-l. 24 aprile 2017 n. 50, aumentato del 50 per cento. Quando la prestazione sia svolta senza utilizzazione di una struttura o di attrezzature proprie del professionista, non si applica la maggiorazione del 50 per cento dello standard minimo. Quando la prestazione non sia misurata contrattualmente in ragione della sua estensione temporale, nella determinazione del compenso deve tenersi conto del tempo di lavoro normalmente necessario per l’esecuzione della prestazione stessa.
ICHINO, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE
2.C. Sopprimere il comma 2.
ICHINO, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE
IL COMMENTO
Tra i due, l’emendamento più significativo (e assorbente rispetto all’altro) è evidentemente il primo, che si propone, per un verso, di allargare il discorso all’intera platea del lavoro autonomo e in particolare alla parte più debole di essa, cioè quella non coperta da ordini e albi; per altro verso di limitare l’intervento alla fissazione di un minimum wage universale, e non alla fissazione di minimi differenziati in relazione alla diversa qualità professionale delle prestazioni.
Perché questa scelta? In estrema sintesi:
- perché anche nella parte professionalmente bassa del settore autonomo si verifica quella distorsione (che gli economisti spiegano come effetto di una situazione di “monopsonio dinamico”) per cui il lavoratore debole, per difetto di informazione e di mobilità, è costretto ad accettare ciò che l’imprenditore gli offre, anche al di sotto del livello della produttività effettiva della prestazione (si pensi ai giornalisti free-lance pagati 10 euro a notizia);
- perché invece, se non si vuole ricadere in meccanismi di tipo corporativo, non può essere né la legge, né una autorità amministrativa, a stabilire l'”equo compenso” della professionalità al di sopra del minimo, in relazione alle diverse prestazioni libero-professionali.
Si pone, in relazione allo standard retributivo minimo, il problema delle prestazioni non contrattualmente misurate in relazione all’estensione temporale (per esempio: la consegne di una pizza; oppure la singola notizia di stampa su di un evento). In riferimento a questi casi il nostro emendamento prevede che il decreto ministeriale, nel determinare la retribuzione minima, tenga conto del tempo in media normalmente necessario per l’esecuzione della singola prestazione. (p.i.)
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