UN NUOVO SPAZIO PER I SERVIZI ALLA FAMIGLIA, IL LAVORO OCCASIONALE E INTERSTIZIALE

Uno strumento per facilitare l’incontro fra domanda e offerta di servizi alle persone e comunità locali; per le imprese il contratto di lavoro intermittente in sostituzione dei vecchi voucher

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Testo della nuova disciplina dei servizi occasionali alla famiglia e alle comunità locali, nonché del lavoro occasionale e del c.d. lavoro interstiziale nel settore delle imprese, presentato da Irene Tinagli l’11 maggio 2017 come emendamento aggiuntivo al disegno di legge n. 4444 di conversione del decreto-legge n. 50/2017 – In argomento v. anche il mio intervento nella discussione generale sulla conversione del decreto-legge n. 25/2017, che ha abrogato i buoni-lavoro, e il mio articolo pubblicato sul
Corriere della Sera del 25 marzo 2017, Chi ha paura del lavoro marginale?                   .
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Emendamento aggiuntivo al disegno di legge n. 4444

Aggiungere gli articoli seguenti

Articolo 2 (Contratto di servizi alla famiglia o alla comunità locale)

  1. Il Capo VI del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 è sostituito dal seguente.

Capo VI
(Contratto di servizi alla famiglia o alla comunità locale)

Articolo 48 – (Definizione e campo di applicazione)

  1. Il contratto di servizi alla famiglia o alla comunità locale è quello con il quale una persona fisica, una fondazione, una associazione operante senza fine di lucro o una cooperativa a carattere non lucrativo e di utilità sociale ingaggia una persona per lo svolgimento di una o più prestazioni non eccedenti 400 ore complessive nell’arco di sei mesi, aventi per oggetto servizi alla persona o a una comunità di persone, ivi comprese le attività di manutenzione domestica, di giardinaggio, di sorveglianza o custodia, di trasporto di cose o persone, di insegnamento, di protezione e manutenzione del decoro urbano o di immobili. Lo stesso contratto può essere stipulato da parte di qualsiasi soggetto per l’ingaggio di persone in stato di detenzione, per prestazioni di lavoro all’interno del carcere, o all’esterno quando ad esse si applichi un regime di pena che lo consenta, oppure per l’ingaggio di persone con disabilità di natura psichica in funzione ergoterapica. Il limite di 400 ore complessive nel semestre si applica anche nel caso di più contratti di cui al presente comma tra gli stessi soggetti. Salvo il caso della cooperativa di utilità sociale, il contratto di cui al presente comma non può avere per oggetto una prestazione lavorativa utilizzata per attività d’impresa.
  2. Al contratto di lavoro di cui al comma 1 si applica la disciplina di cui al presente articolo e all’articolo 49, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata della prestazione lavorativa.
  3. Il contratto di cui al comma 1 può essere stipulato anche in forma orale, salvo l’obbligo di registrazione su di una apposita piattaforma informatica dell’Inps, nella quale devono essere indicati a cura del datore di lavoro o committente:
    a) le generalità, il codice fiscale e il codice Iban di un conto corrente dello stesso datore o committente, nonché del prestatore;
    b) il giorno o i giorni in cui si colloca la prestazione;
    c) la sua durata complessiva;
    d) la retribuzione complessiva, che non può essere inferiore a euro 7,5 orari, dovendosi intendere compresi in tale importo gli eventuali ratei di tredicesima mensilità, di indennità di ferie e di trattamento di fine rapporto, cui si aggiungono euro 2,5 di contribuzione pensionistica e antinfortunistica.
  4. Il contratto di cui al comma 1 non può essere stipulato con una persona che sia titolare di un altro rapporto di lavoro o collaborazione di qualsiasi tipo con lo stesso datore di lavoro o committente, o che ne sia stata titolare entro i dodici mesi immediatamente precedenti.
  5. Il limite minimo della retribuzione oraria di cui al comma 3, lettera d), è moltiplicato per un coefficiente calcolato annualmente dall’Istat in riferimento a ciascuna regione e correlato al costo della vita, in modo che il coefficiente 1 corrisponda al costo della vita medio nazionale.

Articolo 49 – (Disciplina del rapporto)

  1. La prestazione lavorativa oggetto del contratto di cui all’articolo 48 è soggetta ai limiti di orario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66.
  2. In esecuzione del contratto di cui all’articolo 48, la retribuzione pattuita è accreditata dal datore di lavoro o committente entro il termine della prestazione lavorativa, se più breve di una settimana, o comunque con cadenza settimanale o mensile, mediante bonifico bancario sul conto corrente del prestatore, e contestualmente il contributo per l’assicurazione pensionistica e antiinfortunistica, nella misura di un terzo di tale retribuzione, su apposito conto corrente dell’Inps. Di entrambi i bonifici deve essere consegnata al prestatore documentazione mediante invio per posta elettronica o su carta. Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione di detto accredito si applica, in favore del creditore, una maggiorazione comprensiva di interesse moratorio e sanzione amministrativa, pari allo 0,04 per cento.
  3. Il datore di lavoro o committente che faccia eseguire prestazioni eccedenti rispetto a quella registrata a norma dell’articolo 48, comma 3, è punito con una sanzione amministrativa in misura da tre a sei volte la retribuzione corrispondente alle prestazioni stesse.

Articolo 49-bis(Lavoro interstiziale)

  1.  Ogni impresa può ingaggiare una o più persone, nella forma di cui all’articolo 48, per uno o più periodi di quattro ore consecutive, con una retribuzione complessiva per ciascun periodo non inferiore a euro 45, comprensiva di ratei di tredicesima mensiliità, di indennità di ferie e di trattamento di fine rapporto, cui si aggiungono euro 15 di contribuzione pensionistica e antinfortunistica.
  2. Nel caso di cui al comma 1, la somma di retribuzione e contribuzione previdenziale pagate da ciascuna impresa per ciascuna persona ingaggiata non può superare euro 1.500 annui. La somma di retribuzioni e contribuzioni pagate da ciascuna impresa a più persone non può superare complessivamente euro 7.500 annui.

Articolo 3 (Promozione dei servizi alla famiglia e alle comunità locali)

  1. Il contributo per l’assicurazione pensionistica e antiinfortunistica di cui all’articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 è posto a carico dell’Erario, nei limiti di euro 2,5 per ogni ora di lavoro effettivamente svolto, quando la prestazione oggetto del contratto abbia a oggetto:
    a) assistenza a bambini di età fino a tre anni;
    b) assistenza a persone disabili non autosufficienti;
    c) servizi di sorveglianza notturna contro aggressioni o atti di vandalismo in zone periferiche di città con almeno 50.000 abitanti;
    d) servizi di accoglienza, assistenza o insegnamento della lingua italiana a immigrati extracomunitari.

Articolo 4 (Modifiche alla disciplina del lavoro intermittente)

  1. All’articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 (*) sono apportate le modifiche seguenti:
    a) al comma 1, è aggiunto il periodo seguente:
    “È in ogni caso ammesso il contratto di lavoro intermittente per prestazioni che non superino, alternativamente
    le 16 ore nell’arco di sette giorni consecutivi e le 150 ore nell’arco di dodici mesi consecutivi, oppure
    le 60 ore nell’arco di 30 giorni consecutivi”
  2. b) il comma 2 è sostituito dai due seguenti:
  3. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato e attuato secondo le stesse regole di cui agli articoli 48 e 49, mediante accesso ad apposita sezione della stessa piattaforma Inps di cui all’articolo 48, comma 2, quando il prestatore sia:
    a) titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità;
    b) studente universitario o di scuola media superiore;
    c) lavoratrice madre nel periodo di congedo facoltativo;
    d) disoccupato da più di sei mesi;
    e) affetto da disabilità che ne riduca l’attitudine al lavoro almeno del 33 per cento;
    f) lavoratore extracomunitario dotato di permesso di soggiorno.
    2-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) le parti del contratto possono pattuire l’esclusione del versamento del contributo per l’assicurazione pensionistica.

 

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(*) Per comodità di consultazione riporto qui il testo attuale dell’articolo 13 del d.lgs. n. 81/2015.

Sezione II
Lavoro intermittente

Art. 13. Definizione e casi di ricorso al lavoro intermittente

  1. Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni.
  3. In ogni caso, con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
  4. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16.
  5. Le disposizioni della presente sezione non trovano applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

 

 

 

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