IL QUESITO IN TEMA DI LICENZIAMENTI PRESENTA DUE PROFILI DI INAMMISSIBILITÀ, PER DIFETTO DI UNITARIETÀ E PER IL CONTENUTO NON SOLTANTO ABROGATIVO, MA ANCHE SOSTANZIALMENTE PROPOSITIVO; QUELLO SUI VOUCHER GETTA IL BIMBO INSIEME A (POCA) ACQUA SPORCA
Articolo pubblicato su lavoce.info il 22 dicembre 2016 – In argomento v. anche Referendum Cgil: non torniamo indietro di trent’anni!
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Licenziamenti – Dei tre quesiti referendari, quello che riguarda la materia dei licenziamenti è strutturato in modo che, se vincesse il Sì, tornerebbe in vigore la disciplina dei licenziamenti posta dallo Statuto dei Lavoratori nel 1970, rafforzata dalla modifica apportata dalle legge n. 108/1990. Questa disciplina, inoltre, risulterebbe applicabile a qualsiasi datore di lavoro, imprenditore o no, con più di cinque dipendenti, il che costituirebbe una novità assoluta per centinaia di migliaia di imprese e circa due milioni di rapporti di lavoro.
A mio avviso, un primo profilo di inammissibilità del quesito sta nel fatto che esso – secondo la giurisprudenza costante della Corte costituzionale – dovrebbe avere un contenuto unitario; qui, invece, di contenuti ce ne sono addirittura tre: 1) “volete voi abrogare la parte del Jobs Act relativa ai licenziamenti, applicabile agli assunti dal marzo 2015?”; 2) “per gli assunti prima del marzo 2015, volete voi abrogare le modifiche dell’articolo 18 contenute nella legge Fornero del 2012?”; infine 3) “volete voi che il vecchio articolo 18, così ripristinato, si applichi a tutti i datori di lavoro che abbiano almeno sei dipendenti?”. Vedo poi un secondo profilo di inammissibilità, forse più grave del precedente, nel fatto che quest’ultima parte del quesito non ha per oggetto l’abrogazione di una norma, ma l’emanazione di una norma nuova, che non è mai esistita: attraverso un lavoro complesso di forbici, si prende una parola del comma ottavo dell’articolo 18 (la parola “cinque” riferita nel testo originario al numero dei dipendenti delle imprese agricole cui l’articolo 18 si applica) per utilizzarla nel contesto di una disposizione diversa (cioè quella che si applica alla generalità dei datori di lavoro non agricoli). Per questa parte, il referendum promosso dalla Cgil diventa propositivo. Ma l’istituzione del referendum propositivo è stata bocciata il 4 dicembre scorso.
Certo è che l’ipotetica vittoria del Sì in questo referendum interromperebbe bruscamente il processo, avviato quasi vent’anni fa con il c.d. “pacchetto Treu”, tendente a rendere il nostro Paese più attrattivo per gli imprenditori e gli investitori non soltanto riducendo la pressione fiscale su impresa e lavoro, il peso della burocrazia, e il differenziale di costo dell’energia rispetto al resto d’Europa, ma anche e soprattutto allineando il nostro diritto del lavoro rispetto ai migliori standard dei Paesi dell’OECD, rendendo il nostro mercato del lavoro più fluido e più capace di agevolare e sostenere il passaggio dei lavoratori dalle imprese più deboli a quelle più produttive. La vittoria del Sì non segnerebbe solo un ritorno all’ordinamento della metà degli anni ’90, ma un irrigidimento del nostro mercato del lavoro rispetto a quell’ordinamento.
Buoni-lavoro – Il quesito in materia di buoni lavoro mira all’abrogazione dei tre articoli del decreto legislativo n. 81/2015 che contengono la disciplina del lavoro accessorio. Questa forma di rapporto di lavoro (per esempio: lo sgombero di una cantina, la raccolta delle olive nell’arco di pochi giorni, una serie di ripetizioni private) non richiede gli adempimenti formali propri del lavoro ordinario: con i buoni, o voucher, acquistati alle poste, in banca, o anche in tabaccheria, l’obbligo contributivo previdenziale viene assolto automaticamente.
A questo proposito, credo che tutti, anche i promotori del referendum, sarebbero pacificamente d’accordo su ciascuna di queste due affermazioni: A) “I buoni-lavoro svolgono una funzione positiva se fanno emergere il lavoro nero, assicurando maggiore trasparenza e protezione per la persona coinvolta”; B) “I buoni-lavoro producono un effetto negativo se consentono la trasformazione di lavoro regolare in lavoro accessorio col conseguente abbassamento dello standard di trattamento della persona coinvolta”. Se concordiamo su entrambe le affermazioni, la questione non si può risolvere a colpi di nuove norme o abrogazioni. Il problema sta solo nello stabilire quale parte dei 115 milioni di voucher da 10 euro utilizzati durante l’ultimo anno rientra nel caso A, e quale nel caso B. Questo lo si può stabilire soltanto con le necessarie rilevazioni sul campo. Compiuto questo accertamento, discutere sul che fare in modo pragmatico sarà molto più facile e più producente.
Appalti -Quanto al quesito in materia di appalti, esso mira a sopprimere la modifica dell’articolo 29 della cosiddetta Legge Biagi del 2003, in materia di solidarietà passiva tra committente e appaltatore nei confronti dei lavoratori, disposta dalla legge Fornero del 2012. La modifica che verrebbe soppressa consiste: a) nel consentire che i contratti collettivi nazionali disciplinino la materia diversamente, secondo il modello del cosiddetto “garantismo flessibile”; b) nel prevedere che il lavoratore dipendente dall’appaltatore possa agire contro il committente per il pagamento del proprio credito solo dopo che l’azione nei confronti dell’appaltatore abbia dato esito negativo, per l’incapienza del suo patrimonio.
In linea generale, l’inderogabilità di una norma protettiva serve per impedire che il singolo lavoratore, per difetto di informazione o per uno squilibrio di forza contrattuale, rinunci a quella protezione. Ma quando a negoziare è l’organizzazione collettiva, e in particolare il sindacato nazionale di settore, per un verso il rapporto di forza contrattuale tra le parti si riequilibra; per altro verso, a negoziare dalla parte dei lavoratori c’è un team di rappresentanti esperti, in grado di valutare se, nella circostanza data, la rinuncia a una particolare protezione possa essere accettata per aumentare le opportunità di occupazione (per esempio, nel caso che qui interessa: per l’attivazione di un appalto che altrimenti potrebbe essere perduto). La tecnica normativa adottata dalla legge n. 92/2012, che va sotto il nome di “garantismo flessibile”, è normalmente praticata nel nostro ordinamento fin dalla fine degli anni ’70, e mira a restituire al sistema delle relazioni sindacali degli spazi che altrimenti risultano indebitamente compressi dalla rigidità della legge.