L’ARTICOLO 55-TER DEL T.U. DELL’IMPIEGO PUBBLICO IMPONE ALL’UNIVERSITÀ, COME A OGNI ALTRA AMMINISTRAZIONE, IL DOVERE DI ACCERTARE DIRETTAMENTE LA MANCANZA COMMESSA DAL DIPENDENTE NELLO SVOLGIMENTO DELLA SUA MANSIONE E VALUTARNE AUTONOMAMENTE LA GRAVITÀ, SENZA ATTENDERE L’ESITO DEL GIUDIZIO PENALE
Messaggio pervenuto il 14 novembre 2016, in riferimento al mio editoriale telegrafico per la Nwsl n. 414, pubblicato nello stesso giorno .
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Caro Ichino, mi sembra che a volte tu sia un po’ troppo talebano… Nel caso di Torino, il docente è stato sospeso dall’insegnamento senza stipendio. Quindi di fatto è come se fosse licenziato, salvo la possibilità di riammetterlo tra 6 mesi se dovesse in qualche modo venir dimostrata la sua innocenza. Talora queste vicende, analizzate oggettivamente, assumono aspetti diversi da quelli conclamati dai media (ricordi ad es. il caso dell’asilo di Rignano?) Il rettore di Genova non è un magistrato nè un detective, come biasimarlo se non vuol rischiare di farci una figuraccia, o peggio, se un domani il docente fosse assolto da queste accuse? Lo scandalo sarebbe solo se, tra sei mesi, o a processo concluso con la condanna, venisse riassunto. fino ad allora la soluzione adottata rispetta penamente tutte le esigenze… mi pare. Un cordiale saluto,
Mario Alai
Non sono d’accordo. Non occorre un magistrato o un detective per istruire un procedimento disciplinare su di un caso come questo. E un ateneo degno di questo nome deve essere in grado di valutare il comportamento tenuto da un proprio docente nell’esecuzione della prestazione di docente, e decidere autonomamente se quel comportamento sia compatibile con l’onorabilità dell’ateneo stesso, quindi con la prosecuzione del rapporto, oppure no, prescindendo del tutto dall’esito del procedimento penale. Ci sono, infatti, molti motivi (dalla “temporanea incapacità di intendere e volere” al “non irragionevole dubbio circa il vero elemento psicologico”, al favor rei, alla prescrizione, al patteggiamento… e l’elenco potrebbe continuare) per cui il docente in questione può essere assolto dal giudice penale, senza che questo tolga nulla all’incompatibilità oggettiva della condotta tenuta con i suoi doveri di docente. Qualsiasi datore di lavoro privato esercita questo controllo direttamente; perché mai il datore di lavoro pubblico dovrebbe abdicare a questo proprio potere/dovere, sancito in modo inequivocabile dall’articolo 55-ter del Testo unico (d.lgs. n. 165/2001)? (p.i.)
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