IL DISEGNO DI LEGGE SU LAVORO AUTONOMO E LAVORO AGILE IN AULA AL SENATO

UN CAPITOLO NUOVO ASSAI RILEVANTE DEL NOSTRO DIRITTO DEL LAVORO – SI ESTENDONO AI LIBERI PROFESSIONISTI LA PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI DI POSIZIONE DOMINANTE E ALCUNE MISURE DI WELFARE – SI PROMUOVE IL LAVORO DIPENDENTE ESENTE DAL VINCOLO DEL COORDINAMENTO SPAZIO-TEMPORALE (MA CON QUALCHE ECCESSO DI REGOLAZIONE)

Intervento svolto in Senato nel corso della seduta pomeridiana del 26 ottobre 2016, in sede di discussione generale sul disegno di legge n. 2233/2016 – È disponibile sul sito il testo del disegno di legge elaborato dalla Commissione Lavoro in sede referente, con una mia scheda di illustrazione, contenente le stesse osservazioni critiche, per la parte del provvedimento relativa al “lavoro agile”, esposte in questo intervento  .
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ichino. Ne ha facoltà.

lavoro autonomo 2ICHINO (PD). Signora Presidente, il provvedimento in esame volta pagina rispetto a una lunga stagione nella quale il diritto del lavoro ha considerato il lavoro autonomo come ontologicamente estraneo al proprio campo di applicazione. Ora finalmente si riconosce in modo organico e compiuto, in primo luogo, che anche il lavoro autonomo, come quello di chiunque tragga dalla propria professione e dalla propria attività il necessario per il proprio sostentamento, ha alcune esigenze di sicurezza. Esigenze che, in questo caso, non possono essere soddisfatte all’interno del contratto di lavoro, ma possono e devono essere soddisfatte nell’ambito del rapporto previdenziale. Si riconosce, inoltre, che anche il lavoro autonomo, come quello di qualsiasi altro operatore nel tessuto produttivo, può soffrire di abusi di posizione dominante a situazioni di dipendenza economica nei confronti del committente, da cui derivano distorsioni contrattuali che devono essere corrette. Dunque salutiamo questo disegno di legge come un fatto di grande rilievo nell’evoluzione di una branca dell’ordinamento che in questi anni sta rinnovando profondamente i propri principi ispiratori e i propri contenuti. Riteniamo inoltre importante che anche l’opinione pubblica sia informata di questa novità legislativa più e meglio di quanto lo sia stata fin qui.

È importante anche la seconda parte del disegno di legge, che intende promuovere l’area del lavoro subordinato che più si avvicina al lavoro autonomo per essere un segmento temporale della prestazione regolata consensualmente in modo simile al lavoro autonomo, e più precisamente per il venir meno del coordinamento spazio-temporale. Ci riferiamo al caso cioè in cui, nell’ambito della giornata, della settimana, o del mese di prestazione lavorativa, il datore di lavoro e il prestatore si accordano perché la prestazione stessa possa svolgersi senza il vincolo di luogo e di orario, che caratterizza la figura classica del lavoro subordinato.

lavoro agile 2Tuttavia, a proposito di questa parte del disegno di legge, credo che in relazione ad alcuni aspetti del provvedimento dobbiamo verificare se alcune disposizioni in esso contenute non rischino di ridurre quell’agilità del rapporto che invece vogliamo promuovere e preservare. Tutti concordiamo sul punto che non si preserva l’agilità se l’accordo tra le parti viene appesantito con costi di transazione superflui. Va bene l’obbligo di stipulare l’accordo in forma scritta, ma se si impone che l’atto scritto definisca anche le forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro (articolo 16), si costringe, l’impresa di dimensioni piccole e medie ad avvalersi di un consulente.

Noi vogliamo invece che il lavoro agile sia una forma di lavoro, un modo di essere del lavoro subordinato, direttamente e facilmente accessibile anche da parte della piccola e media impresa, senza necessità di una formulazione che implichi la consulenza e quindi un costo aggiuntivo. Senza contare che il dover specificare le forme dell’esercizio del potere direttivo presenta il rischio di un aumento del contenzioso giudiziale.

È chiaro che nessuna legge è perfetta, e se il testo dovesse passare anche così com’è, è certo meglio così piuttosto che non procedere a questo importante passaggio. Ma il nostro compito di Assemblea legislativa è di valutare attentamente se sia opportuno imporre all’imprenditore quell’obbligo. E lo stesso va detto dell’obbligo di consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori – sono dunque ben due i destinatari di questo adempimento – con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro (articolo 19).

Qui osservo che nella stragrande maggioranza dei casi di lavoro agile – che già esiste e già è praticato in numerosissimi casi nel nostro tessuto produttivo – questa forma di lavoro consiste in un’attività svolta mediante computer collegato a distanza con l’organizzazione aziendale: dove il rischio aggiuntivo, il rischio differenziale del lavorare a casa propria o dove si preferisce, è francamente non apprezzabile.

Se così è, mi chiedo se non sia il caso di apportare al testo quell’emendamento che – vorrei ricordare – in Commissione venne apprezzato sia dal Governo sia dal Presidente della Commissione, ma non approvato per mancanza del parere della Commissione bilancio, con l’impegno ad approvarlo in sede di discussione in Aula. Esso prevede che questo obbligo si imponga là dove ci sia uno specifico rischio aggiuntivo; quindi non in qualsiasi caso, ma solo in quei casi in cui per le sostanze utilizzate o per il macchinario che deve essere utilizzato, sussista un rischio aggiuntivo nello svolgimento dell’attività fuori dei locali aziendali.

Dobbiamo stare attenti, nel voltare pagina e nell’inaugurare questa che non credo sia un eccesso di enfasi definire “nuova era del nostro diritto del lavoro”, a non cadere in un errore che ha caratterizzato il diritto del lavoro della vecchia stagione. Noi non perdiamo occasione per promettere agli operatori economici semplificazione normativa e abolizione degli adempimenti inutili. Ma poi, nel momento in cui vogliamo promuovere il lavoro agile, cadiamo nella tentazione della iperregolazione e dell’imposizione di adempimenti che non sussistono in alcun ordinamento che noi conosciamo. La comparazione, nel panorama internazionale, non offre alcun caso in cui questa forma nuova del lavoro del XXI secolo sia appesantita da un obbligo di duplice comunicazione scritta al lavoratore e al rappresentante sindacale di un documento su rischi che non siano rischi specifici, che devono essere come tali individuati e segnalati.

Ecco, valutiamo questo aspetto; siamo qui per discutere di questo disegno di legge e non credo che una piccola correzione possa compromettere l’iter, che spero rapido, di questo provvedimento, che è ora solo in prima lettura.

Chiedo che anche il Governo valuti questi aspetti, per evitare che il lavoro agile di domani sia un po’ meno agile di quello che potrebbe essere.

Considero comunque ottimo il lavoro che è stato fatto in Commissione, e non solo dalla maggioranza, perché abbiamo anche accolto importanti contributi della minoranza per il miglioramento del provvedimento.

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