SFIDA SUL NUOVO ARTICOLO 70

SE SI VUOLE SUPERARE IL BICAMERALISMO PERFETTO, LA DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE DEL SENATO NON PUÒ CHE ESSERE DETTAGLIATA: PROVINO I FAUTORI DEL “NO”, CHE DENUNCIANO LA PROLISSITÀ DELLA NUOVA NORMA, A RISCRIVERLA IN MODO PIÙ  CONCISO SENZA CHE SI DETERMININO ZONE GRIGE E IL CONSEGUENTE RISCHIO DI CONTENZIOSO

Editoriale pubblicato su l’Unità del 15 ottobre 2016, a seguito della replica (pubblicata sul quotidiano Il Piccolo il 13 ottobre) di uno dei sottoscrittori del documento dei 70 avvocati triestini per il NO al mio editoriale del 9 ottobre   

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I sostenitori del NO devono decidersi: o sostengono che la riforma complica le cose perché non chiarisce quali siano le leggi che dovranno essere approvate, oltre che dalla Camera dei Deputati, anche dal Senato, oppure sostengono che il nuovo articolo 70 della Costituzione, come modificato dalla riforma, è troppo dettagliato e che una norma costituzionale deve contenere solo principi generali e non regole minuziose. Se sono capaci di scriverlo in modo più semplice ed elegante, ma al contempo preciso, ci provino. Se non sono in grado di raccogliere la sfida, per favore abbandonino questo argomento.

L'Aula del Senato

L’Aula del Senato

Il vecchio articolo 70, quello attualmente in vigore, può limitarsi a dire in modo semplicissimo che “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”, proprio perché stabilisce che i due rami del Parlamento abbiano esattamente le stesse competenze legislative. Ma una riforma che ha come contenuto cruciale la differenziazione delle competenze tra i due rami del Parlamento, se vuole evitare le zone grigie che generano contenzioso davanti alla Corte costituzionale, deve individuare con precisione le leggi destinate a essere approvate anche dal Senato. Per questo il nuovo articolo 70 elenca una per una, con molta precisione, le materie specifiche o il tipo di provvedimenti di competenza di questo ramo del Parlamento, col risultato di un testo legislativo assai più lungo e articolato rispetto a quello previgente.

Torno oggi su questo argomento perché Fulvio Vida, co-firmatario con altri 69 avvocati triestini degli “undici argomenti per il NO” dei quali su queste pagine il 9 ottobre scorso ho proposto una confutazione analitica, invece di replicare puntualmente alle mie osservazioni, sul Piccolo di giovedì cambia argomento accusandomi di difendere un “garbuglio inestricabile”, cioè appunto il nuovo articolo 70 come riscritto dalla riforma. La realtà è che se avessimo voluto privilegiare, come propone Fulvio Vida, la concisione e la “leggerezza”, avremmo dovuto formulare la nuova norma costituzionale all’incirca così: “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per quelle riguardanti le autonomie locali, l’elezione del Senato, l’attuazione di direttive europee e la ratifica di trattati internazionali”. Certo, in questo modo il testo sarebbe stato più facilmente leggibile per milioni di cittadini; ma in questo modo si sarebbero create numerose zone grige, nelle quali sarebbero potute sorgere contestazioni e controversie a non finire. Per esempio: che cosa significa esattamente “legge riguardante le autonomie locali”? E che cosa significa esattamente “attuazione di una direttiva europea”?  Ecco perché, molto opportunamente, il Parlamento ha preferito dettare una norma contenente un elenco tassativo e puntuale.

Il Bundesrat tedesco

Il Bundesrat tedesco

Che questa sia la scelta preferibile è dimostrato dall’esperienza d’oltralpe: l’articolo della Costituzione tedesca che individua le competenze legislative del Bundesrat è addirittura più lungo e complesso anche del nostro nuovo articolo 70 (v. in proposito Guido Crainz, C. Fusaro, Aggiornare la Costituzione, Saggine, 2016, pp. 118-119).

Non si può rifiutare l’elenco dettagliato contenuto nel nuovo articolo 70 della Carta, e nello stesso tempo dirsi convinti della necessità di superare il sistema di bicameralismo perfetto nel quale le due Camere fanno esattamente le stesse cose. Se il Senato deve essere la Camera delle Autonomie, una indicazione delle sue competenze è indispensabile; e se – come è giusto – non si vuole che essa generi un contenzioso costituzionale, occorre redigerla in forma analitica e dettagliata. All’avvocato Fulvio Vida e agli altri sostenitori del “No” che criticano l’“ineleganza” del nuovo articolo 70 propongo questa sfida: provate a formularlo voi in modo più elegante, ma senza sacrificare niente della precisione con cui esso deve indicare le competenze del Senato. Finora i sostenitori del “No” ai quali ho proposto questa sfida non sono stati in grado di raccoglierla. Se non ne siete in grado neppure voi, questo significa che anche questo dodicesimo vostro argomento non regge alla verifica. E si traduce, come gli altri undici, in un motivo in più per confermare la riforma approvata dal Parlamento.

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