IL DECRETO CORRETTIVO DELLA RIFORMA DEL LAVORO ESCLUDE ESPLICITAMENTE L’APPLICABILITÀ NEL SETTORE PUBBLICO DELLA NUOVA DISCIPLINA DELLE DIMISSIONI, MA NON QUELLA DEI LICENZIAMENTI
Editoriale telegrafico per la Nwsl n. 410, 10 ottobre 2016 – In argomento v. anche la mia intervista al Corriere della Sera del 10 giugno 2016, Disciplina uguale per il lavoro pubblico e quello privato; e gli altri documenti e interventi raccolti nella sezione dedicata a questo tema del Portale della Trasparenza e della Valutazione nelle Amministrazioni pubbliche
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Ricordate quel che si è ripetuto tante volte nel dibattito sull’applicabilità della nuova disciplina dei licenziamenti anche nel settore pubblico? Se la legge non detta una disciplina speciale della materia, la disciplina generale si applica anche in questo settore. Ora di questo abbiamo una conferma esplicita nel decreto correttivo del Jobs Act entrato in vigore due giorni fa (d.lgs. 24 settembre 2016 n. 185), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre e significativamente sottoscritto anche dal ministro della Funzione pubblica Madia. Nel quale il Governo, volendo escludere che la nuova disciplina delle dimissioni si applichi anche nel settore pubblico, provvede a dirlo esplicitamente (1); ma si guarda bene dal fare altrettanto in riferimento alla nuova disciplina dei licenziamenti. Dunque, dove si è voluto che una parte della nuova disciplina, precisamente quella relativa al recesso del lavoratore, non si applicasse al rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni, questo il legislatore delegato ha detto esplicitamente; se avesse voluto dettare una norma analoga per escludere l’applicazione della nuova disciplina del licenziamento nel settore pubblico, egli avrebbe evidentemente fatto altrettanto in riferimento a questa materia. Poiché invece – nonostante tutte le polemiche sviluppatesi anche in epoca molto recente – non solo il decreto originario n. 23/2015 ma ora anche il decreto correttivo su questo punto tace, se ne deve concludere che il legislatore delegato non ha inteso differenziare la disciplina del licenziamento applicabile ai nuovi assunti nelle amministrazioni pubbliche, rispetto a quella applicabile ai nuovi assunti nelle aziende private.
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(1) Il comma 3 dell’articolo 5 del decreto n.l 185/2016 aggiunge all’articolo 26 del decreto legislativo n. 151/2015, in tema di dimissioni, questo comma aggiuntivo:
«8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».