LE PREOCCUPAZIONI DI MARIANNA PER IL JOBS ACT NEL SETTORE PUBBLICO

RIGUARDANO GIUSTAMENTE L’INTERESSE DELLA COLLETTIVITÀ ALLA TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ ED EFFICIENZA DELLE P.A.; MA QUELL’INTERESSE NON SI TUTELA CERTO COL PORRE LE AMMINISTRAZIONI, DAVANTI AL GIUDICE, IN UNA POSIZIONE MOLTO PIÙ DEBOLE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI RISPETTO ALLE IMPRESE PRIVATE

Primo editoriale telegrafico per la Nwsl n. 396, 12 giugno 2016 – In argomento v. anche le note tecniche, articoli e interviste reperibili nella prima sezione del Portale della trasparenza e della valutazione delle amministrazioni pubbliche nonché le FAQ sull’applicabilità del contratto a tutele crescenti nelle amministrazioni pubbliche del dicembre 2014.
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La titolare della Funzione Pubblica Marianna Madia è preoccupata per il costo derivante, a carico dei contribuenti, dalla possibile condanna di una amministrazione al pagamento dell’indennità di licenziamento, nel caso in cui il Jobs Act si applichi anche nel settore pubblico; i contribuenti, però, sono molto più preoccupati di quanto costa loro il vecchio regime di sostanziale inamovibilità dei dipendenti pubblici. marianna madiaAncora, Marianna è preoccupata per gli attentati alla dedizione dell’impiegato pubblico al bene comune, nel caso in cui venisse meno la sua inamovibilità; i cittadini, però, sono molto più preoccupati dell’impunità che, nel vecchio regime, deriva proprio dall’inamovibilità di fatto dell’impiegato pubblico incurante del bene comune. Marianna dice che nel settore pubblico il potere di licenziare il dipendente improduttivo deve essere esercitato con imparzialità, per la tutela dell’interesse della collettività; ma il regime dell’articolo 18 fa sì che quel potere non venga esercitato quasi mai, con buona pace dell’interesse della collettività, che ne risulta sistematicamente sacrificato. Imparzialità e trasparenza della decisione di licenziare le si devono garantire con le opportune regole di governance interna dell’amministrazione, come negli enti pubblici anglosassoni: per esempio, attribuendo la decisione a una commissione di dirigenti di cui non faccia parte il capo del reparto che chiede il licenziamento; se vogliamo essere ancor più garantisti, prevediamo anche una commissione di seconda istanza a cui il dipendente possa ricorrere per il riesame del suo caso; ma, una volta confermato il licenziamento, se vogliamo tutelare davvero prioritariamente l’interesse pubblico, non possiamo porre l’amministrazione, di fronte al giudice ordinario, in una posizione drasticamente più debole nei confronti del dipendente, rispetto a quella dell’impresa privata. Altrimenti, i propositi di recupero di efficienza del settore pubblico rischiano di apparire promesse al vento.

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