CHE COSA DICE VERAMENTE LA NORMA PER LA QUALE LA MINISTRA MARIA ELENA BOSCHI È MESSA SOTTO ACCUSA DALLE OPPOSIZIONI
Testo dell’emendamento n. 2.9818 presentato dal Governo al disegno di legge n. 1698/2014, c.d. legge di stabilità 2015, approvato in Commissione Bilancio, con le modifiche contenute nel sub-emendamento n. 2.9818/4 presentato dal Relatore – La norma recata dall’emendamento è oggi contenuta nell’attuale articolo 1, commi 552, 553 e 554 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, c.d. legge di stabilità 2015 – Il testo dell’emendamento è preceduto da un breve commento.
COMMENTO
In estrema sintesi, l’emendamento che segue dice questo: quando il Governo, nel rispetto della legge, abbia deciso di autorizzare l’estrazione di petrolio o gas da un determinato sito, al Governo stesso compete di autorizzare la costruzione delle infrastrutture necessarie per il trasporto del prodotto al luogo di stoccaggio e poi alla raffineria. Lo scopo immediato dell’emendamento era quello di sbloccare il completamento e avviamento di un sito di produzione di petrolio e gas naturale (con una potenzialità di produzione giornaliera di circa 50.000 barili di petrolio, 230.000 metri cubi di gas naturale, 280 tonnellate di GPL e 80 tonnellate di zolfo), a ben 27 anni dalla scoperta del giacimento. Se infatti – come nel caso specifico – l’opera è stata legittimamente autorizzata, non si può consentire che essa venga bloccata da una qualsiasi amministrazione locale che impedisce la realizzazione delle suddette infrastrutture indispensabili.
Altro discorso è quello che può riguardare il modo concreto in cui gli atti amministrativi in questione vengono poi decisi ed emanati; ma appare curioso che il ministro per i Rapporti con il Parlamento venga messo sotto accusa per avere presentato un emendamento come questo, corrispondente a norme di analogo contenuto vigenti in tutti i Paesi industrializzati.
IL TESTO LEGISLATIVO
Emendamento 2.9818 al d.d.l. n. 1698, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), presentato dal Governo
Dopo il comma 223, aggiungere i seguenti:
«223-bis. Al fine di semplificare la realizzazione di opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche e di promuovere i relativi investimenti e le connesse ricadute anche in termini occupazionali, all’articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: ”per le infrastrutture e insediamenti strategici di cui al comma 1”, sono aggiunte le parole: ”nonché per le opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento di titoli concessori esistenti, comprese quelle localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione” e dopo la parola: ”autorizzazioni”, sono aggiunte le seguenti: ”incluse quelle”;
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
”3-bis. In caso di mancato raggiungimento delle intese si provvede con le modalità di cui all’articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché con le modalità di cui all’articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3-ter. L’autorizzazione di cui al comma 2 produce gli effetti previsti dall’articolo 52-quinquies, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché quelli di cui all’articolo 38, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”.
223-ter. Le disposizioni di cui al comma 223-bis, lettera a), si applicano, su istanza del proponente, solo alle opere rispetto alle quali sia già stato adottato un decreto di compatibilità ambientale.
223-quater. L’articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è sostituito con il seguente:
”Il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone, anche per stralci, un piano delle aree in cui sono consentite le attività di cui al comma 1. Il piano, per le attività sulla terra ferma, è adottato previa intesa con la Regione o le Regioni territorialmente interessate agli stralci di cui al primo periodo. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa, si provvede con le modalità di cui all’articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239”».
Subemendamento 2.9818/4 all’emendamento 2.9818, presentato dal Relatore
All’emendamento 2.9818, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 223-bis lettera a), sopprimere la parola: «esistenti»;
b) sostituire il comma 223-ter con il seguente:
«223-ter. Le disposizioni di cui all’articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 33, come modificate dal comma 223-bis si applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso relativi alla autorizzazione di opere rispetto alle quali sia stato adottato un decreto di compatibilità ambientale alla data di entrata in vigore della presente legge»;
c) al comma 223-quater, sostituire le parole: «di concerto con» con le seguenti: «sentito».
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