ANCORA SULLA QUESTIONE DELL’ADOZIONE NEL DISEGNO DI LEGGE SULLE UNIONI CIVILI

LE OSSERVAZIONI CRITICHE DI UNA AVVOCATA CIVILISTA SULLA MIA PROPOSTA DI EMENDAMENTO IN MATERIA DI STEPCHILD ADOPTION IN SENO ALLE COPPIE OMOSESSUALI

Lettera pervenuta il 13 febbraio 2016, a seguito della pubblicazione dell’ipotesi di emendamento all’articolo 5 del disegno di legge n. 2081 (Cirinnà) – Segue la mia risposta – In argomento v. anche il mio intervento nella discussione generale in Senato sul disegno di legge n. 2081 e la lettera Due padri per due figli: un’esperienza positiva, con la mia risposta

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Caro Pietro, […]  su queste tematiche, credo, ci si può fare un’idea solo meditando bene tutte le varie implicazioni e valutando come l’emendamento incida sulla legge nel suo complesso. Occorre anche immaginare le implicazioni “espansive” di un emendamento, per effetto della giurisprudenza costituzionale che ne conseguirebbe.
Per esempio: come e cosa cambierà della legge sulla procreazione medicalmente assistita, una volta approvata la stepchild adoption? La coppia più “sterile” per definizione è la coppia omosessuale: la Corte ha già esteso l’eterologa alle coppie, etero, “assolutamente sterili”. Dopo la Cirinnà sarà irragionevole escludere quelle omosessuali. E il cerchio si chiude.
In più, mi domando quale sarà l’effettiva tutela di questi bambini che, specialmente se “provenienti” da inseminazioni eterologhe con maternità surrogate all’estero o adottati all’estero (e dunque privi di relazioni giuridiche con almeno uno, se non due, genitori biologici), potrebbero trovarsi sguarniti di un’adeguata protezione per la natura di serie “b” della loro filiazione.
Credo si debbano fare valutazioni attentissime dell’intero quadro normativo, anche per evitare disparità di trattamento e soluzioni scoordinate.
A parte il non chiaro riferimento alla collocazione sistematica del comma in questione per effetto dell’emendamento (art. 45? sarebbe una “revoca”? L’adozione in casi particolari prevede già ipotesi di revoca: cfr. artt.51-54 Legge 184), mi chiedo se l’introduzione della possibilità di fare istanza di cessazione degli effetti dell’adozione in casi particolari ai diciotto anni  (sub lett.b) non possa generare una sorta di ricatto affettivo, già durante la minore età, in una situazione di legami familiari (o pseudofamiliari) già piuttosto problematici. Oltre che disparità di trattamento con gli adottati in casi particolari per effetto delle altre ipotesi previste dell’art. 44.
Mi sembra che si stia costruendo una genitorialità contrattualizzata…
Questa però non è la “mia” materia e spero mi perdonerai per la banalità di queste scarne considerazioni […].
Grazie comunque e buon lavoro/fortuna! Ciao,
Manuela (Grassi)

Ringrazio vivamente la collega M.G. di queste osservazioni: niente affatto banali, anzi molto acute e che ribadiscono perplessità già sollevate da altre parti. In merito alle sue osservazioni propongo soltanto le tre osservazioni che seguono.
1. Il pericolo che M.G. delinea in riferimento alla fecondazione eterologa è presente già ora a legislazione invariata. Certo, il riconoscimento dell’unione civile favorisce l’evoluzione nel senso dell’utilizzo dell’eterologa da parte della coppia omosessuale; ma l’unico modo per evitare questo sarebbe non riconoscere le unioni civili. Dunque, se non erro, questo è un argomento contro l’intero disegno di legge e non solo contro l’articolo 5. Resto convinto che non basti questo rischio per compensare il danno certo derivante dal diniego di riconoscimento della volontà di due persone di unirsi in un rapporto stabile di affetto e di mutua assistenza, che considero come una vera ingiustizia.
2. La collocazione del “recesso” dell’adottato nell’articolo 45 della legge n. 184/1983 e non negli articoli sulla revoca è voluta: qui non si tratterebbe di revoca, che implica un provvedimento in qualche misura discrezionale, ma di atto dovuto dal Tribunale su richiesta dell’adottato maggiorenne, sia pure a seguito di un tentativo obbligatorio di riapertura del dialogo con l’adottante, che servirebbe comunque a evitare di attribuire efficacia risolutiva a un atto non sufficientemente meditato.
3. In questo modo, come M.G. osserva, si determina una sorta di “contrattualizzazione” della genitorialità tra adottante e adottato. È vero; ma siamo sicuri che questo sia da evitare? L’idea è che questo possa costituire una protezione per l’adottato/a: se l’adottante riesce a conquistarne l’affetto, il rapporto non perde nulla (anzi, in un certo senso guadagna in solidità, proprio perché non basato sulla inevitabilità); in caso contrario l’adottato/a potrà recidere il legame. A me sembra bene dargli/le questa “uscita di sicurezza”, quale che sia il tipo di coppia a cui il partner adottante appartiene, o ha appartenuto al momento dell’adozione.    (p.i.)

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