UNA SOLUZIONE POSSIBILE DELLA QUESTIONE DELLA STEPCHILD ADOPTION

IL MODO MIGLIORE PER CONTRASTARE LE ADOZIONI OPPORTUNISTICHE E PER ASSICURARE UNA “USCITA DI SICUREZZA” ALL’ADOTTATO È RICONOSCERGLI LA FACOLTÀ, RAGGIUNTA LA MAGGIORE ETÀ, DI SCIOGLIERE IL RAPPORTO CON L’ADOTTANTE (QUALE CHE SIA L’ORIENTAMENTO SESSUALE DI QUEST’ULTIMO)

Testo di un emendamento possibile all’articolo 5 del disegno di legge n. 2081 (Cirinnà) in materia di unioni civili – Segue una breve relazione esplicativa e il testo dei due articoli della legge sulla “adozione debole”, n. 184/1983, che verrebbero in questo modo modificati dalla nuova legge sulle unioni civili, con effetto uguale per tutte le situazioni, indipendentemente dall’orientamento sessuale dell’adottante – Su questa ipotesi di emendamento v. le osservazioni critiche di Manuela Grassi, avvocata civilista milanese, e la mia risposta – In argomento v. anche il mio intervento nella discussione generale in Senato sul disegno di legge n. 2081.

Proposta di emendamento all’articolo 5 del d.d.l. n. 2081

Al termine dell’articolo 5 aggiungere il comma 2 che segue:

  1. All’articolo 45 della legge 4 maggio 1983, n. 184, aggiungere il comma che segue:

“6. Gli effetti dell’adozione compiuta a norma dell’articolo 44, lettera b), cessano qualora l’adottato, raggiunta la maggiore età, ne faccia richiesta nelle forme della volontaria giurisdizione. Il Tribunale adito dispone sulla richiesta, previa audizione dell’adottato e dell’adottante, e una seconda audizione compiuta a distanza di almeno tre mesi e non più di sei mesi dalla prima. La non disponibilità dell’adottante per una o entrambe le audizioni non osta al provvedimento dovuto.”

 

Motivazione sintetica dell’emendamento

La ragion d’essere della cosiddetta “adozione debole” di cui all’articolo 44 della legge n. 184/1983, lettera b), sta nel fatto che il figlio biologico di uno dei coniugi è comunque destinato alla convivenza con l’altro coniuge (lo step-parent, per non usare i termini “patrigno” e “matrigna”). Stante la necessaria convivenza, dall’adozione non possono che venire vantaggi all’adottato nei primi anni della sua vita, fino all’età in cui questi sarà in grado di costituire una famiglia propria e indipendente. Questa osservazione vale anche per il caso del figlio di uno dei partner dell’unione civile: è questo il motivo per cui riteniamo necessario, nell’interesse del minore, prevedere conl’articolo 5 del disegno di legge l’estensione del campo di applicazione della disposizione a questo caso.

L’adozione può invece diventare un peso per l’adottato in età adulta, quando ne derivi un obbligo di alimenti nei confronti dell’adottante, o comunque quando quest’ultimo non sia riuscito a conquistare l’affetto filiale dell’adottato. Se dunque il criterio fondamentale e prioritario che deve guidare il legislatore, in questa materia, è quello dell’interesse del minore, appare necessario prevedere che la cosiddetta “adozione debole” di cui all’articolo 44 cessi di produrre i propri effetti laddove l’adottato, raggiunta la maggiore età, ne faccia richiesta all’ufficio giudiziale competente, in sede di volontaria giurisdizione. Ciò costituirà anche un rimedio efficace e al tempo stesso un deterrente contro i casi possibili di adozione opportunistica.

Questa disposizione – la cui ragion d’essere è indifferente alla natura etero od omosessuale della coppia interessata – trova la sua collocazione più opportuna nell’articolo 45 della legge n. 184/1983, dove sono contenute altre disposizioni speciali sulla cosiddetta “adozione debole”.

 

Testo dell’articolo 44 con le modifiche
previste nell’articolo 5 del disegno di legge n. 2081, evidenziate in azzurro,
e dell’articolo 45 della Legge n. 183/1983 sulle adozioni

[…]

CAPO I
DELL’ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
E DEI SUOI EFFETTI

ART. 44.

  1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7:
    a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
    b) dal coniuge o dalla parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge o dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso;
    c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;
    d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
  2. L’adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli ((…)).
  3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l’adozione e’ consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non e’ coniugato. Se l’adottante e’ persona coniugata e non separata, l’adozione puo’ essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.
  4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l’eta’ dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare.

ART. 45.

  1. Nel procedimento di adozione nei casi previsti dall’articolo 44 si richiede il consenso dell’adottante e dell’adottando che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.
  2. Se l’adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacita’ di discernimento.
  3. In ogni caso, se l’adottando non ha compiuto gli anni quattordici, l’adozione deve essere disposta dopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante.
  4. Quando l’adozione deve essere disposta nel caso previsto dall’articolo 44, comma 1, lettera c), deve essere sentito il legale rappresentante dell’adottando in luogo di questi, se lo stesso non puo’ esserlo o non puo’ prestare il proprio consenso ai sensi del presente articolo a causa delle sue condizioni di minorazione.

.[…]

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