IL DISEGNO DI LEGGE SULLO SCIOPERO VIRTUALE

SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XVI LEGISLATURA ———–

DISEGNO DI LEGGE n. 1170

d’iniziativa dei senatori ICHINO, TREU, MORANDO, BONINO, ADRAGNA, BLAZINA, BIONDELLI, CECCANTI, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, PERDUCA, PORETTI, ROILO, TONINI

Disposizioni in materia di sciopero virtuale

Presentato alla Presidenza del Senato il 29 ottobre 2008

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RELAZIONE

Onorevoli Senatori – Secondo la definizione più aggiornata che ne fornisce la letteratura lavoristica, per sciopero virtuale deve oggi intendersi la forma di agitazione collettiva che un sindacato o una coalizione di altro genere possono scegliere di proclamare in alternativa rispetto allo sciopero tradizionale, soprattutto in un settore di servizi pubblici, al fine di esercitare pressione sulla controparte imprenditoriale in modo diretto, incidendo immediatamente sul suo bilancio, ma senza recare pregiudizio agli utenti del servizio o alla collettività, comunque senza distruzione di ricchezza. A seguito della proclamazione dello sciopero virtuale, i lavoratori che vi aderiscono continuano a svolgere regolarmente le proprie mansioni, rinunciando tuttavia alle rispettive retribuzioni, mentre l’azienda è obbligata a devolvere a un’iniziativa socialmente utile previamente individuata una somma pari a un multiplo dell’ammontare delle retribuzioni stesse. In questa sua versione più sofisticata, la possibilità di praticare lo sciopero virtuale presuppone l’esistenza di un accordo collettivo che lo preveda e ne definisca le modalità di attuazione.
Il costo dello sciopero virtuale per il datore di lavoro deve di regola essere determinato dall’accordo collettivo istitutivo, sia esso d’impresa o di settore, mediante la moltiplicazione delle retribuzioni perdute dai lavoratori per un multiplo tale da rendere il costo aziendale dell’agitazione il più possibile equivalente al costo di uno sciopero tradizionale. Va peraltro osservato in proposito che, nel comparto dei servizi pubblici e in particolare in quello dei trasporti urbani, oggi lo sciopero tradizionale sovente produce un costo assai limitato, quando non porta addirittura effetti positivi per il suo bilancio (nel caso assai frequente in cui il servizio è erogato in perdita, essendo prevalentemente finanziato con contributi pubblici); produce invece per gli utenti e l’intera collettività costi sovente del tutto sproporzionati rispetto al valore della controversia.
Lo sciopero virtuale è già previsto in alcuni accordi aziendali e contratti collettivi di settore: in particolare quello delle imprese elicotteristiche svolgenti servizi di soccorso (dove è previsto un aumento del versamento a carico dell’azienda pari al 100% e al 200% rispettivamente nel caso di secondo e di terzo sciopero) e in quello dei dirigenti medici e veterinari del Servizio Sanitario Nazionale). Esso è oggetto di studio in Italia da oltre un decennio: il primo scritto di un giuslavorista in argomento, a quanto consta, è quello di Marco Biagi, Sciopero virtuale: ipotesi difficile ma non impossibile, ne “Il Sole 24 Ore” del 13 giugno 1997; negli ultimi anni il tema ha incominciato a essere fatto oggetto di studi giuridici: v. tra gli altri E. Gianfrancesco, Rilievi costituzionalistici in tema di “sciopero virtuale”, in “Massimario di giurisprudenza del lavoro”, 2005, pagg. 324-335; in precedenza, dello stesso Autore, Servizi pubblici essenziali e sciopero virtuale: la prospettiva costituzionale, in “Newsletter CgS”, organo della Commissione di Garanzia, n. 1/2001, pp. 33-36; G. Prosperetti, L’evoluzione dello sciopero virtuale nei servizi pubblici essenziali, nella Relazione sull’attività della Commissione 1o ottobre 2001-31 luglio 2002, Roma, Poligrafico dello Stato, pp. 56-60; A. Topo, Raffreddamento e composizione del conflitto industriale nel settore dei servizi pubblici essenziali, in “Rivista italiana di diritto del lavoro”, 2004, I, particolarmente pagg. 369-372; Mariella Magnani, Lo sciopero virtuale, in “Newsletter CgS”, n. 1-2/2004, pagg. 3-4; Pietro Ichino, A che cosa serve il sindacato, Milano, Mondadori, 2005, § 68. Da diversi anni la Commissione di Garanzia è mobilitata per promuovere il diffondersi di accordi di questo tipo (v. in proposito la Relazione ai Presidenti delle Camere sull’attività della Commissione nel corso del 2003, del presidente della Commissione di Garanzia Antonio Martone, in “Newsletter CgS”, n. 3/2003, pag. 15, e Mariella Magnani, Lo sciopero virtuale, cit.)
È opinione condivisa da tutti gli studi citati che – anche se gli accordi-quadro su questa materia non necessitano di un riconoscimento legislativo per essere validamente stipulati ‑ alla diffusione degli accordi stessi e della sperimentazione di questa forma di agitazione sindacale in sostituzione dello sciopero tradizionale giovi l’emanazione di una legge che esenti da imposizione fiscale ai fini IRPEF le retribuzioni alle quali i lavoratori rinunciano.

All’esigenza menzionata intende rispondere questo disegno di legge.
L’articolo 1 del testo legislativo proposto è norma definitoria, necessaria per delimitare con precisione la fattispecie cui si applica il beneficio dell’esenzione contributiva e di quella fiscale per le somme rivenienti dalla trattenuta operata dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori aderenti allo sciopero virtuale. Qui, in particolare, si stabilisce che lo sciopero virtuale e in particolare gli obblighi che ne derivano a carico delle parti del rapporto di lavoro devono essere definiti da un contratto collettivo istitutivo, che può essere stipulato a qualsiasi livello.
L’articolo 2 indica invece i molteplici aspetti della nuova fattispecie soggetti alla disciplina dettata dall’autonomia collettiva, dettando in proposito una disciplina di default, cioè applicabile soltanto là dove manchi la disciplina collettiva: in particolare le modalità di proclamazione e attuazione dello sciopero virtuale da parte del prestatore e del datore di lavoro, la destinazione delle somme rivenienti dallo stesso, la possibilità che, all’esito della vertenza, venga disposta mediante accordo aziendale la restituzione parziale o totale delle somme raccolte alle parti interessate.
L’articolo 3 prevede l’istituzione presso ciascuna azienda interessata di un fondo al quale affluiscono le somme rivenienti dall’attuazione dello sciopero virtuale. Disciplina inoltre la gestione del fondo affidandola a un comitato composto in maggioranza da rappresentanti dei lavoratori, ma attribuendo al rappresentante del datore di lavoro un potere di veto sulle delibere del comitato circa la destinazione delle somme disponibili, che non rispettino le disposizioni contenute nel contratto collettivo istitutivo o gli accordi aziendali stipulati in proposito. Prevede infine una forma molto snella di soluzione arbitrale delle eventuali controversie concernenti la destinazione delle dette somme.
L’articolo 4 prevede l’esenzione fiscale per le somme trattenute al lavoratore aderente allo sciopero virtuale, disponendo tuttavia la cessazione del beneficio in tutti i casi in cui le somme stesse vengano destinate a finalità diverse da quelle previste dal contratto istitutivo. Si ritiene invece opportuno che le somme in questione siano sempre assoggettate a contribuzione previdenziale, in modo che sia in ogni caso assicurata la continuità dell’accantonamento a favore del lavoratore.
L’articolo 5 dispone l’azzeramento del periodo di vacatio legis, in considerazione del fatto che la nuova disciplina non comporta alcuna attività preparatoria a carico di amministrazioni pubbliche (salvo l’opportuna pubblicizzazione del nuovo istituto) e produce effetti giuridici rilevanti soltanto a seguito della stipulazione dei contratti istitutivi.

DISEGNO DI LEGGE
Articolo 1
(Contratto collettivo istitutivo e nozione di sciopero virtuale)
1. I contratti collettivi di qualsiasi livello possono attribuire alle organizzazioni sindacali firmatarie la facoltà di proclamare lo sciopero virtuale.
2. Ai fini della presente legge, si intende per sciopero virtuale quello che, senza produrre alcuna sospensione della prestazione lavorativa né alcun pregiudizio alla normale funzionalità aziendale, comporta:
   a)  la cessione, da parte del lavoratore che vi aderisce, del proprio credito retributivo corrispondente alla durata dello sciopero stesso al fondo di cui all’articolo 3; ai fini della determinazione del suddetto credito non si computano gli elementi di retribuzione differita, quali mensilità aggiuntive o trattamento di fine rapporto;
   b)  l’obbligo a carico del datore di lavoro di effettuare il pagamento in favore del fondo di cui all’articolo 3 dell’importo ceduto dal lavoratore, maggiorato di un importo di pari entità, ovvero di entità diversa, come determinata dal contratto istitutivo o dall’accordo aziendale che disciplina la materia.
Articolo 2
(Contenuto del contratto collettivo istitutivo)
1. Il contratto collettivo istitutivo dispone:
   a) le modalità di proclamazione e attuazione dello sciopero virtuale;
   b)  la destinazione delle somme versate al fondo di cui all’articolo 3 ad iniziative di progresso civile o a scopi di solidarietà sociale, nonché ad iniziative di pubblicizzazione delle ragioni delle parti nella controversia.
2. La destinazione delle risorse del fondo di cui all’articolo 3 rinvenienti da uno sciopero virtuale può essere variata mediante accordo aziendale tra il datore di lavoro e l’organizzazione sindacale che ha proclamato l’agitazione. Quando l’agitazione è proclamata da una pluralità di organizzazioni sindacali, l’accordo aziendale che varia la destinazione delle relative risorse rinvenienti deve essere sottoscritto da tutte le suddette organizzazioni.
3. Salvo diversa disposizione contenuta nel contratto collettivo applicabile, lo sciopero virtuale può essere proclamato da una o più organizzazioni firmatarie, in riferimento alla generalità o a una parte dei lavoratori dell’azienda o del settore.
4. La proclamazione dello sciopero virtuale deve avvenire, mediante comunicazione ai lavoratori interessati e alla direzione aziendale, o all’associazione imprenditoriale di categoria competente quando l’agitazione si riferisca a una pluralità di aziende, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data in cui lo sciopero produce gli effetti di cui al comma 2 dell’articolo 1. I lavoratori che intendano aderire allo sciopero virtuale devono darne comunicazione alla direzione aziendale, di regola con almeno sei giorni di anticipo rispetto alla data per la quale esso è proclamato. La comunicazione può essere data in forma scritta, oppure in forma telematica, secondo le modalità che saranno definite mediante apposito protocollo concordato tra l’azienda e le organizzazioni sindacali firmatarie del medesimo accordo.
5. Lo sciopero virtuale può essere proclamato in corrispondenza o meno con la proclamazione, da parte di altre organizzazioni, dello sciopero nella sua forma tradizionale, con relativa astensione dal lavoro.
6. L’adesione allo sciopero virtuale comporta l’accettazione, da parte del lavoratore, di tutti gli effetti derivanti dall’applicazione del contratto collettivo istitutivo, nonché gli effetti derivanti dalla presente legge per quanto non previsto dal contratto stesso.
Articolo 3
(Fondo di solidarietà)
1. Presso la direzione dell’azienda è costituito un fondo, alimentato dai versamenti di cui al comma 2 dell’articolo 1, da effettuarsi mediante accredito su un apposito conto corrente bancario.
2. La gestione del fondo è affidata a un comitato di gestione, composto da
   a)  un membro designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto di cui al comma 1 dell’articolo 1;
  b) un membro designato dal datore di lavoro, il quale dispone di tre voti qualora le organizzazioni sindacali firmatarie siano almeno quattro, due voti qualora le organizzazioni sindacali firmatarie siano almeno tre, un voto qualora le organizzazioni sindacali firmatarie siano meno di tre.
3. Il comitato elegge al suo interno il presidente, cui compete l’esecuzione delle delibere.
4. Il comitato di gestione delibera, con la maggioranza semplice dei voti espressi dai partecipanti alla seduta, la destinazione delle risorse disponibili, nel rispetto di quanto disposto al riguardo dal contratto collettivo applicabile.
5. Il presidente dà esecuzione alle decisioni del comitato disponendo del conto corrente bancario di cui comma 1, mediante firma congiunta con il rappresentante dell’azienda nel comitato di gestione.
6. Il rappresentante dell’azienda nel comitato di gestione può rifiutare la propria firma sull’atto di disposizione soltanto nel caso in cui esso tenda a finalità differenti rispetto a quelle individuate dal contratto collettivo applicabile. Ogni controversia in proposito è risolta entro trenta giorni con lodo inappellabile da un arbitro unico individuato con le modalità stabilite nel contratto istitutivo o nel contratto aziendale applicabile, oppure, in difetto di disciplina collettiva della materia, designato dal presidente della sezione lavoro del tribunale territorialmente competente, senza altro vincolo di procedura se non quello di sentire, in contraddittorio tra di loro, tutti i membri del comitato di gestione. Le spese dell’arbitrato sono poste a carico del Fondo.
Articolo 4
(Esenzione fiscale)
1. La somma trattenuta al lavoratore che ha aderito allo sciopero virtuale e che viene versata dal datore di lavoro al fondo di cui all’articolo 3 non è soggetta ad imposizione fiscale ai fini IRPEF.
2. Qualora, tuttavia, secondo quanto previsto nell’ultimo comma dell’articolo 2, venga disposta la restituzione della somma suddetta al lavoratore, o comunque la sua destinazione a finalità diverse da quelle stabilite dal contratto istitutivo, essa viene considerata a tutti gli effetti imponibile, oltre che ai fini contributivi, anche ai fini fiscali.
3. Alla copertura dell’onere finanziario conseguente a quanto disposto dal primo comma dell’articolo 4, valutata per l’anno 2009 in 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione nel capitolo ** del bilancio dello Stato.
Articolo 5
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

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