L’OBBLIGO DI ASSICURARE L’INFORMAZIONE DEGLI UTENTI CIRCA LA PROCLAMAZIONE E LA PORTATA EFFETTIVA DELLO SCIOPERO GRAVA NON SOLO SUI GESTORI DEI SERVIZI PUBBLICI, MA ANCHE SUI LORO DIPENDENTI
Lettera pervenuta il 25 ottobre 2015 – Segue la mia risposta.
Buongiorno Senatore Ichino,
ho visto con interesse il video del faccia a faccia con il segretario nazionale della Funzione Pubblica Uil Giovanni Torluccio e condivido in gran parte le opinioni da Lei espresse. Al proposito avrei una domanda da porle riguardante un’esperienza che sto vivendo in questo momento. Sono nonna di una bimba di 4 anni che frequenta una buona Scuola Materna a Milano, senonchè succede che quando le educatrici partecipano ad assemblee sindacali o ad uno sciopero dicono di non avere l’obbligo di avvisare per tempo i genitori, con grave disagio per tutti come Lei si può immaginare! Ritengo che invece avvisando per tempo ci si potrebbe organizzare meglio, inoltre i genitori e i nonni magari potrebbero solidarizzare con le lavoratrici, anziché irritarsi e perdere ore di lavoro preziose per il nostro Paese oltre che per gli stipendi delle persone. Mi saprebbe dire in base a quale norma agiscono queste educatrici? Grazie per una Sua risposta. Cordiali saluti.
Paola Brivio Solinas
Sono convinto che Lei abbia ragione. Cioè che la legge n. 146/1990 obblighi non solo i datori di lavoro e i sindacati, ma anche i dipendenti addetti a servizi pubblici, a comportarsi in modo tale da rendere effettivo il diritto degli utenti dei servizi stessi a un preavviso di almeno 5 giorni di anticipo circa la sospensione del servizio per sciopero. Riporto qui quanto ho scritto su questo punto nel terzo volume del trattato Il contratto di lavoro (Giuffrè, 2003, § 341):
[…] A proposito del diritto degli utenti a essere preavvertiti in tempo utile circa i modi e i tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero, si pone la questione se l’ente erogatore possa chiedere a ciascun singolo lavoratore di manifestare l’adesione o no allo sciopero stesso, e se il lavoratore sia in tal caso tenuto a dichiarare veritieramente le proprie intenzioni con il necessario anticipo, in modo che possano prevedersi con precisione gli effetti dell’agitazione e di questi possa essere informata l’utenza. Io ritengo — in contrasto con l’unica sentenza italiana edita sul punto (Pretura di Tempio Pausania 8 maggio 1995, in Riv. it. dir. lav., 1996, II, p. 691) — che a entrambi i quesiti debba darsi risposta positiva: la legge [n. 146/1990] non obbliga soltanto le associazioni sindacali e gli enti erogatori, ma anche i singoli lavoratori, a garantire un trattamento civile degli utenti in occasione dello sciopero, e in particolare a garantire la conoscibilità di modi e tempi della sua attuazione. Non riesco a vedere alcun motivo per cui dovrebbe considerarsi scorretto il comportamento del datore che chieda al singolo lavoratore di far conoscere in anticipo la propria partecipazione o no allo sciopero, salvo l’ovvio divieto di qualsiasi pressione volta a scoraggiare la scelta di partecipazione; né riesco a vedere alcun interesse meritevole di tutela del lavoratore a mantenere il riserbo sulla propria scelta al riguardo, che comunque non potrà restare segreta. Certo, se un’indicazione in questo senso venisse anche dalla Commissione di Garanzia, che ne avrebbe senz’altro la competenza, non guasterebbe; ma le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi non devono aspettare la sollecitazione della Commissione per fare tutto quanto è necessario, al fine di ridurre i disagi degli utenti in occasione degli scioperi. […]
Come scrivevo allora (2003), non è questo l’orientamento oggi prevalente né della dottrina né della giurisprudenza giuslavoristiche; ma resto convinto, oggi più che mai, della bontà della tesi sostenuta. (p.i.)
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