DISPOSIZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI A CARICO DI CITTADINI E IMPRESE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO E PARI OPPORTUNITÀ
Testo del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 151, emanato in attuazione della legge-delega 10 dicembre 2014 n. 183 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2015..
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;
Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;
Visto l’articolo 1, comma 3, della citata legge n. 183 del 2014 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;
Visto l’articolo 1, comma 4, lettera g), della citata legge n. 183 del 2014 recante il criterio di delega relativo alla razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, al fine di favorirne l’inclusione sociale, l’inserimento e l’integrazione nel mercato del lavoro, avendo cura di valorizzare le competenze delle persone;
Visto l’articolo 1, comma 4, lettere z) e aa), della citata legge n. 183 del 2014 recanti i criteri di delega relativi alla valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate e all’integrazione del sistema informativo con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato nonché di dati relativi alle buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità e agli ausili ed adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro;
Visto l’articolo 1, comma 5, della citata legge n. 183 del 2014 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per introdurre disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese, allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
Visto l’articolo 1, comma 6, della citata legge n. 183 del 2014 che stabilisce i principi e criteri direttivi a cui deve attenersi il Governo nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 5, tra i quali la revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell’eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l’immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché la valorizzazione degli istituti di tipo premiale e la previsione di modalità semplificate per garantire data certa nonché l’autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
VISTO l’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, lettera f) recante il criterio di delega relativo alla revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore;
VISTO l’articolo 1, comma 9, lettere e) ed l), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, recanti i criteri di delega relativi all’eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute e alla semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e riordino delle procedure connesse alla promozione di azioni positive;
VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, recante attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell’11 giugno 2015;
ACQUISITA l’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 30 luglio 2015;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2015;
SULLA PROPOSTA del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per le parti di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il Ministro dell’interno, il Ministro della giustizia, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della salute;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
Razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti e revisione del regime delle sanzioni
CAPO I
Razionalizzazione e semplificazione in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità
ART. 1
(Collocamento mirato)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità sulla base dei seguenti principi:
a) promozione di una rete integrata con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, nonché con l’INAIL, in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, per l’accompagnamento e il supporto della persona con disabilità presa in carico al fine di favorirne l’inserimento lavorativo;
b) promozione di accordi territoriali con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni delle persone con disabilità e i loro familiari, nonché con le altre organizzazioni del terzo settore rilevanti, al fine di favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
c) individuazione, nelle more della revisione delle procedure di accertamento della disabilità, di modalità di valutazione bio-psico-sociale della disabilità, definizione dei criteri di predisposizione dei progetti di inserimento lavorativo che tengano conto delle barriere e dei facilitatori ambientali rilevati, definizione di indirizzi per gli uffici competenti funzionali alla valutazione e progettazione dell’inserimento lavorativo in ottica bio-psico-sociale;
d) analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro da assegnare alle persone con disabilità, anche con riferimento agli accomodamenti ragionevoli che il datore di lavoro è tenuto ad adottare;
e) promozione dell’istituzione di un responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, con compiti di predisposizione di progetti personalizzati per le persone con disabilità e di risoluzione dei problemi legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori con disabilità, in raccordo con l’INAIL per le persone con disabilità da lavoro;
f) individuazione di buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità.
2. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ART. 2
(Modifica dell’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68)
1. All’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, nonché alle persone nelle condizioni di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222;”.
ART.3
(Modifica dell’articolo 3 della legge del 12 marzo 1999, n. 68)
1. L’articolo 3, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2017.
2. All’articolo 3, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole da: “e l’obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione” sono soppresse con effetto dal 1° gennaio 2017.
ART. 4
(Modifica dell’articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68)
1. All’articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
“3-bis. I lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva di cui all’articolo 3 nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dagli organi competenti.”.
ART. 5
(Modifica dell’articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68)
1. All’articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’ultimo periodo del comma 2 è soppresso;
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
“3-bis. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l’esonero dall’obbligo di cui all’articolo 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all’articolo 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.”;
c) il comma 8-ter è sostituito dal seguente:
“8-ter. I datori di lavoro pubblici possono assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. I datori di lavoro pubblici che si avvalgono di tale facoltà trasmettono in via telematica, a ciascuno degli uffici competenti, il prospetto di cui all’articolo 9, comma 6.”.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le modalità di versamento dei contributi di cui al comma 1, lettera b).
ART. 6
(Modifica dell’articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68)
1. All’articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 3, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 11. La richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità iscritte nell’elenco di cui all’articolo 8 che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro.”;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
“1-bis. Nel caso di mancata assunzione secondo le modalità di cui al comma 1 entro il termine di cui all’articolo 9, comma 1, gli uffici competenti avviano i lavoratori secondo l’ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili. Gli uffici possono procedere anche previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro.
1-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua uno specifico monitoraggio degli effetti delle previsioni di cui al comma 1 in termini di occupazione delle persone con disabilità e miglioramento dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Da tale monitoraggio non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.
ART. 7
(Modifica dell’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68)
1. All’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: “Le persone di cui al comma 1 dell’articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell’apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell’interessato, il quale può, comunque, iscriversi nell’elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall’elenco in cui era precedentemente iscritto. Per ogni persona, il comitato tecnico di cui al comma 1-bis annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della disabilità e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.”;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. Presso i servizi per il collocamento mirato opera un comitato tecnico, composto da funzionari dei servizi medesimi e da esperti del settore sociale e medico-legale, con particolare riferimento alla materia della disabilità, con compiti di valutazione delle capacità lavorative, di definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all’inserimento e di predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.”.
2. Ogni riferimento all’organismo di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, contenuto nella legge n. 68 del 1999 si intende effettuato al comitato tecnico di cui all’articolo 8, comma 1-bis, della legge n. 68 del 1999.
ART. 8
(Modifica dell’articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68)
1. All’articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2 e 5 sono abrogati;
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
“6-bis. Al fine di razionalizzare la raccolta sistematica dei dati disponibili sul collocamento mirato, di semplificare gli adempimenti, di rafforzare i controlli, nonché di migliorare il monitoraggio e la valutazione degli interventi di cui alla presente legge, nella Banca dati politiche attive e passive di cui all’articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una specifica sezione denominata “Banca dati del collocamento mirato” che raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro pubblici e privati obbligati e i lavoratori interessati. I datori di lavoro trasmettono alla Banca dati i prospetti di cui al comma 6 e le informazioni circa gli accomodamenti ragionevoli adottati. Ai fini dell’alimentazione della Banca dati del collocamento mirato, le comunicazioni di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono integrate con le informazioni relative al lavoratore disabile assunto ai sensi della presente legge. Gli uffici competenti comunicano le informazioni relative alle sospensioni di cui all’articolo 3, comma 5, agli esoneri autorizzati di cui all’articolo 5, comma 3, alle convenzioni di cui agli articoli 11, 12 e 12-bis e nonché a quelle di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Gli uffici competenti comunicano altresì le informazioni sui soggetti iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, le schede di cui all’articolo 8, comma 1, e gli avviamenti effettuati. L’INPS alimenta la Banca dati con le informazioni relative agli incentivi di cui il datore di lavoro beneficia ai sensi dell’articolo 13. L’INAIL alimenta la Banca dati con le informazioni relative agli interventi in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano alimentano la Banca dati con le informazioni relative agli incentivi e alle agevolazioni in materia di collocamento delle persone con disabilità erogate sulla base di disposizioni regionali, nonché ai sensi dell’articolo 14. Le informazioni della Banca dati del collocamento mirato sono rese disponibili alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e agli altri enti pubblici responsabili del collocamento mirato con riferimento al proprio ambito territoriale di competenza, nonché all’INAIL ai fini della realizzazione dei progetti personalizzati in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Le informazioni sono utilizzate e scambiate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra le amministrazioni competenti anche per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio. A tali fini le informazioni della Banca dati del collocamento mirato possono essere integrate con quelle del Casellario dell’assistenza, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, mediante l’utilizzo del codice fiscale. Successivamente all’integrazione le informazioni acquisite sono rese anonime.”.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i dati da trasmettere nonché le altre modalità attuative del comma 1, lettera b), ferme restando le modalità di trasmissione di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto- legge n. 76 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99 del 2013.
ART. 9
(Modifica dell’articolo 12-bis della legge 12 marzo 1999, n. 68)
1. All’articolo 12-bis, comma 5, lettera b), della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera c)” sono soppresse;
b) le parole: “, con diritto di prelazione nell’assegnazione delle risorse” sono soppresse.
ART. 10
(Modifica dell’articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68)
1. All’articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
“1. Nel rispetto dell’articolo 33 del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo per un periodo di trentasei mesi:
a) nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
b) nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a).
1-bis. L’incentivo di cui al comma 1 è altresì concesso, nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto.
1-ter. L’incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell’incentivo è trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all’INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo. A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all’ammontare previsto dell’incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all’incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, il richiedente ha l’onere di comunicare all’INPS, attraverso l’utilizzo della predetta procedura telematica, l’avvenuta stipula del contratto che dà titolo all’incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L’incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l’effettiva stipula del contratto che dà titolo all’incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse a disposizione determinate ai sensi del decreto di cui al comma 5, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell’incentivo, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet istituzionale. L’INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell’incentivo, inviando relazioni trimestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. L’INPS provvede all’attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.”;
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 3 le parole “hanno proceduto all’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili con le modalità di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “procedono all’assunzione di lavoratori disabili e ne fanno domanda con le modalità di cui al comma 1-ter”;
d) al comma 4 le parole: “, annualmente ripartito fra le regioni e le province autonome proporzionalmente alle richieste presentate e ritenute ammissibili secondo le modalità e i criteri definiti nel decreto di cui al comma 5” sono soppresse;
e) al comma 4 dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: “A valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo e nei limiti del 5 per cento delle risorse complessive, possono essere finanziate sperimentazioni di inclusione lavorativa delle persone con disabilità da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le risorse sono attribuite per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.”;
f) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è definito l’ammontare delle risorse del Fondo di cui al comma 4 che vengono trasferite all’INPS a decorrere dal 2016 e rese disponibili per la corresponsione dell’incentivo al datore di lavoro di cui ai commi 1 e 1-bis. Con il medesimo decreto è stabilito l’ammontare delle risorse attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le finalità di cui al secondo periodo del comma 4. Il decreto di cui al presente comma è aggiornato annualmente al fine di attribuire le risorse che affluiscono al Fondo di cui al comma 4 per il versamento dei contributi di cui all’articolo 5, comma 3-bis.”;
g) i commi 8 e 9 sono abrogati.
2. L’incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis dell’articolo 13 della legge n. 68 del 1999, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applica alle assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2016.
ART. 11
(Modifica dell’articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68)
1. All’articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: “contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge” sono inserite le seguenti: “non versati al Fondo di cui all’articolo 13,”;
b) al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all’adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento, incluso l’apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l’integrazione lavorativa della persona con disabilità, nonché per istituire il responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro;”.
ART. 12
(Soppressione dell’albo nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista)
1. L’albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista, istituito dall’articolo 2 della legge 14 luglio 1957, n. 594, è soppresso.
ART. 13
(Modificazioni alla legge 29 marzo 1985, n. 113)
1. Alla legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1:
1) il comma 1 è abrogato;
2) al comma 3, primo periodo, le parole: “All’albo professionale” sono sostituite dalle seguenti: “Nell’elenco di cui all’articolo 6, comma 7, della presente legge”;
3) al comma 3, secondo periodo, le parole: “all’albo” sono sostituite dalle seguenti: ”nell’elenco”;
4) al comma 4 le parole: “all’albo professionale” sono sostituite dalle seguenti: “nell’elenco di cui all’articolo 6, comma 7, della presente legge” e le parole “da inoltrare tramite il competente ispettorato provinciale del lavoro,” sono soppresse;
b) all’articolo 2:
1) al comma 1 le parole: “Ai fini dell’iscrizione nell’albo professionale nazionale di cui all’articolo 1” sono soppresse;
2) al comma 12 le parole: “per l’iscrizione all’albo professionale nazionale e” sono soppresse;
c) all’articolo 3:
1) al comma 2 le parole: “all’albo professionale di cui all’articolo 1 della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “nell’elenco di cui all’articolo 6, comma 7, della presente legge”;
2) al comma 3 le parole: “all’albo professionale disciplinato dalla presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “nell’elenco di cui all’articolo 6, comma 7, della presente legge”.
d) all’articolo 6:
1) ovunque ricorrano, le parole: “ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione”, “ufficio provinciale del lavoro”, “ufficio provinciale”, “ufficio del lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “servizio competente”;
2) il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. I privi della vista, abilitati secondo le norme di cui all’articolo 2, che risultano disoccupati, si iscrivono nell’apposito elenco tenuto dal servizio competente nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell’interessato. Il servizio verifica il possesso dell’abilitazione e la condizione di privo della vista e rilascia apposita certificazione. L’interessato può comunque iscriversi nell’elenco di un unico altro servizio nel territorio dello Stato.”;
3) al comma 8 le parole: “all’albo professionale” sono sostituite dalle seguenti: “nell’elenco”.
2. I privi della vista iscritti in più di un elenco, oltre a quello tenuto dal servizio competente nel cui ambito territoriale hanno la residenza, scelgono l’elenco presso cui mantenere l’iscrizione entro trentasei mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione.
CAPO II
Razionalizzazione e semplificazione in materia di costituzione e gestione del rapporto di
lavoro
ART. 14
(Deposito contratti collettivi aziendali o territoriali)
1. I benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime modalità, delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati.
ART. 15
(Libro unico del lavoro)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il libro unico del lavoro è tenuto, in modalità telematica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le modalità tecniche e organizzative per l’interoperabilità, la tenuta, l’aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
ART. 16
(Comunicazioni telematiche)
1. Tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, collocamento mirato, tutela delle condizioni di lavoro, incentivi, politiche attive e formazione professionale, ivi compreso il nulla osta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari nel settore dello spettacolo, si effettuano esclusivamente in via telematica secondo i modelli di comunicazione, i dizionari terminologici e gli standard tecnici di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del 27 dicembre 2007.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le comunicazioni di cui al comma 1 e si procede all’aggiornamento dei modelli esistenti, al fine di armonizzare e semplificare le informazioni richieste.
3. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
ART. 17
(Banche dati in materia di politiche del lavoro)
1. All’articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: “opportunità di impiego” sono inserite le seguenti: “nonché le informazioni relative agli incentivi, ai datori di lavoro pubblici e privati, ai collaboratori e ai lavoratori autonomi, agli studenti e ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia per motivi di lavoro. Nell’ambito della Banca dati di cui al comma 1 è costituita un’apposita sezione denominata «Fascicolo dell’azienda» che contiene le informazioni di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608”;
b) al comma 3, dopo le parole: “l’Istituto nazionale di previdenza sociale,” sono inserite le seguenti: “l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,”.
2. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell’interno, sono individuate le informazioni di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, i soggetti che possono inserire, aggiornare e consultare le informazioni, nonché le modalità di inserimento, aggiornamento e consultazione, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e fermo restando che la relativa trasmissione avviene nel rispetto dei principi e secondo le regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo sostituiscono la comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali di cui all’articolo 39 del decreto legislativo n. 196 del 2003.
4. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
ART. 18
(Abrogazione autorizzazione al lavoro estero)
1. Al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 1, comma 4, è abrogato;
b) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
ART. 2
(Condizioni di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all’estero)
1. Il contratto di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all’estero prevede:
a) un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative per la categoria di appartenenza del lavoratore, e, distintamente, l’entità delle prestazioni in denaro o in natura connesse con lo svolgimento all’estero del rapporto di lavoro;
b) la possibilità per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all’estero, fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane e del Paese d’impiego;
c) un’assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o di invalidità permanente;
d) il tipo di sistemazione logistica;
e) idonee misure in materia di sicurezza.”;
c) l’articolo 2-bis è abrogato.
2. Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346, è abrogato.
ART. 19
(Semplificazione in materia di collocamento della gente di mare)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 7, il comma 4 è abrogato;
b) all’articolo 8, il comma 1 è abrogato;
c) l’articolo 10 è abrogato;
d) all’articolo 8, comma 2, primo periodo, dopo le parole: “qualifiche professionali del personale marittimo ed i relativi requisiti minimi” sono inserite le seguenti: “in raccordo con quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e dalla sua normativa di attuazione”.
2. Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all’articolo 16, comma 2, si provvede ad apportare le opportune modificazioni al modello “BCNL” e al modello “scheda anagrafico-professionale”.
CAPO III
Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
ART. 20
(Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3:
1) il comma 8 è sostituito dal seguente:
“8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all’articolo 21. Sono comunque esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.”;
2) al comma 12-bis, le parole: “dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,” sono sostituite dalle seguenti: “dei soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 39, e all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell’ambito dei programmi internazionali di educazione non formale,”;
b) all’articolo 5:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Presso il Ministero della salute è istituito il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato è presieduto dal Ministro della salute ed è composto da:
a) il Direttore Generale della competente Direzione Generale e i Direttori dei competenti uffici del Ministero della salute;
b) due Direttori Generali delle competenti Direzioni Generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) il Direttore Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco e del soccorso pubblico del Ministero dell’interno;
d) il Direttore Generale della competente Direzione Generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
e) il Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
f) quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati per un quinquennio in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome.”;
2) al comma 4, le parole: “obiettivi di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “obiettivi di cui al comma 3”;
3) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Le riunioni del Comitato si svolgono presso la sede del Ministero della salute, con cadenza temporale e modalità di funzionamento fissate con regolamento interno, da adottare a maggioranza qualificata. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero della salute.”.
c) all’articolo 6:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione è composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del Ministero della salute;
c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
e) un rappresentante del Ministero dell’interno;
f) un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca o un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica quando il Presidente della Commissione, ravvisando profili di specifica competenza, ne disponga la convocazione;
g) sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
h) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
i) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
l) tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale;
m) un rappresentante dell’ANMIL.”;
2) al comma 2, dopo le parole: “con particolare riferimento a quelle relative ” sono inserite le seguenti: “alle differenze di genere e a quelle relative”;
3) al comma 5, è aggiunto il seguente periodo: “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati le modalità e i termini per la designazione e l’individuazione dei componenti di cui al comma 1, lettere g), h), i) e l).”;
4) al comma 6, le parole: “Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono sostituite dalle seguenti: “Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;
5) al comma 8:
5.1) alla lettera f), è inserito, in fine, il seguente periodo: “La Commissione procede al monitoraggio dell’applicazione delle suddette procedure al fine di un’eventuale rielaborazione delle medesime;”;
5.2) alla lettera g), le parole: “discutere in ordine ai” sono sostituite dalle seguenti: “elaborare i”;
5.3) alla lettera m), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La Commissione monitora ed eventualmente rielabora le suddette procedure, entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto con il quale sono stati recepiti i modelli semplificati per l’adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese;”;
5.4) alla lettera m-quater) è aggiunto infine il seguente periodo: “La Commissione monitora l’applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificare l’efficacia della metodologia individuata, anche per eventuali integrazioni alla medesima.”;
d) all’articolo 12, comma 1, le parole: “e gli enti pubblici nazionali,” sono sostituite dalle seguenti: “, gli enti pubblici nazionali, le regioni e le province autonome,”;
e) all’articolo 28, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: “3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l’Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L’Inail e le aziende sanitarie locali svolgono la predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”;
f) all’articolo 29, il comma 6-quater è sostituito dal seguente: “6-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi previo parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e al presente articolo, tra i quali gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive Risk Assessment).”;
g) all’articolo 34 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1-bis è abrogato;
2) al comma 2-bis le parole: “di cui al comma 1-bis” sono sostituite dalle seguenti: “di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione”;
h) all’articolo 53, comma 6, le parole: “al registro infortuni ed” sono soppresse;
i) all’articolo 55 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
“6-bis. In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 18, comma 1, lettera g), e dall’articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.”;
l) all’articolo 69, comma 1, lettera e), dopo le parole: “il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro” sono inserite le seguenti: “o il datore di lavoro che ne fa uso”;
m) dopo l’articolo 73 è inserito il seguente:
ART. 73-bis
(Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore)
1. All’Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927, n. 1132, e riprendono vigore le disposizioni del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008.Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinati i gradi dei certificati di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, i requisiti per l’ammissione agli esami, le modalità di svolgimento delle prove e di rilascio e rinnovo dei certificati. Con il medesimo decreto è, altresì, determinata l’equipollenza dei certificati e dei titoli rilasciati in base alla normativa vigente.
2. Fino all’emanazione del predetto decreto, resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 16 aprile 1974, così come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 7 febbraio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 15 marzo 1979.”;
n) all’articolo 87 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, lettera e), le parole: “80, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “80, comma 1”;
2) al comma 3, lettera d), le parole: “commi 3 e 4” sono sostituite dalle seguenti: “commi 3 e 3-bis”;
3) al comma 4, lettera b), le parole: “del comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “del comma 3”;
4) al comma 6, le parole: “ai luoghi” sono sostituite dalle seguenti: “alle attrezzature” e le parole: “è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “è considerata una unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell’illecito, ed è punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dal comma 3, alinea, o dal comma 4, alinea”;
o) all’articolo 98, comma 3, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: “L’allegato XIV è aggiornato con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I corsi di cui all’allegato XIV, solo per il modulo giuridico (28 ore), e i corsi di aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learning nel rispetto di quanto previsto dall’allegato I dell’Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2.”;
p) all’articolo 190, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
«5-bis. L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.».
ART. 21
(Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 28, terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Entro il 31 dicembre l’Istituto assicuratore rende disponibili al datore di lavoro gli altri elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo con modalità telematiche sul proprio sito istituzionale. L’Istituto con proprio provvedimento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce le modalità di fruizione del servizio di cui al secondo periodo.”;
b) all’articolo 53:
1) al primo comma, secondo periodo, le parole: “da certificato medico” sono sostituite dalle seguenti: “dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all’Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio” e il terzo periodo è soppresso;
2) al quarto comma, primo periodo, dopo le parole: “certificato medico” sono inserite le seguenti: “trasmesso all’Istituto assicuratore, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, nel rispetto delle relative disposizioni,”;
3) al quinto comma le parole: “corredata da certificato medico” sono sostituite dalle seguenti: “corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso per via telematica al predetto Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio” e il quarto periodo è soppresso;
4) al settimo comma le parole: “, che deve corredare la denuncia di infortunio,” sono soppresse, la parola: “rilasciato” è sostituita dalle seguenti: “trasmesso, per via telematica nel rispetto delle relative disposizioni, all’Istituto assicuratore” e dopo le parole: “primo approdo” sono inserite le seguenti: “o dalla struttura sanitaria competente al rilascio”;
5) dopo il settimo comma, sono inseriti i seguenti:
“Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore.
Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione.
La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, di cui ai commi ottavo e nono, è effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Istituto assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall’istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.”;
c) all’articolo 54:
1) al primo comma, le parole: “che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni” sono sostituite dalle seguenti: “mortale o con prognosi superiore a trenta giorni”;
2) il quinto comma è sostituito dal seguente: “Per il datore di lavoro soggetto agli obblighi del presente titolo, l’adempimento di cui al primo comma si intende assolto con l’invio all’Istituto assicuratore della denuncia di infortunio di cui all’articolo 53 con modalità telematica. Ai fini degli adempimenti di cui al presente articolo, l’Istituto assicuratore mette a disposizione, mediante la cooperazione applicativa di cui all’articolo 72, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.”;
d) all’articolo 56:
1) il primo comma è sostituito dal seguente: “L’Istituto assicuratore mette a disposizione, mediante la cooperazione applicativa di cui all’articolo 72, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.”;
2) al secondo comma, l’alinea è sostituito dal seguente: “Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla disponibilità dei dati con le modalità di cui al primo comma, la direzione territoriale del lavoro – settore ispezione del lavoro competente per territorio o i corrispondenti uffici della regione siciliana e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, procedono, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell’Istituto assicuratore, ad una inchiesta ai fini di accertare:”;
3) il terzo comma è sostituito dal seguente: “La direzione territoriale del lavoro – settore ispezione del lavoro competente per territorio o i corrispondenti uffici della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano, qualora lo ritengano necessario ovvero ne siano richiesti dall’Istituto assicuratore o dall’infortunato o dai suoi superstiti, eseguono l’inchiesta sul luogo dell’infortunio.”;
4) al quarto comma, le parole: “alla direzione provinciale del lavoro – settore ispezione del lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “alla direzione territoriale del lavoro – settore ispezione del lavoro competente per territorio o ai corrispondenti uffici della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano”.
e) all’articolo 238:
1) al secondo comma, dopo le parole: “Detto certificato” sono inserite le seguenti: “, salvo quanto previsto dall’articolo 25 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,” e le parole: “esso è compilato secondo un modulo speciale e portante un talloncino per la ricevuta, approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da quello per le poste e le telecomunicazioni sentito l’Istituto assicuratore. Questo ha cura di fornire periodicamente ed in numero sufficiente i detti moduli ai medici, ai Comuni, agli ospedali ed agli uffici postali della circoscrizione e, occorrendo, anche agli esercenti le aziende” sono sostituite dalle seguenti: “e deve essere trasmesso all’Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio”;
2) il terzo comma è sostituito dal seguente: “Il datore di lavoro deve fornire all’Istituto assicuratore tutte le notizie necessarie per l’istruttoria delle denunce di cui al secondo comma.”;
3) il quarto comma è sostituito dal seguente: “La trasmissione per via telematica del certificato di cui al secondo comma è effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Istituto assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall’istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.”;
4) i commi quinto e sesto sono abrogati;
f) all’articolo 251, dopo il primo comma, è inserito il seguente: “I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall’istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.”.
2. Le modificazioni di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), hanno efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e, contestualmente, sono abrogati i commi 6 e 7 dell’articolo 32 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
3. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, con la trasmissione per via telematica del certificato di malattia professionale, ai sensi degli articoli 53 e 251 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificati dal presente decreto, si intende assolto, per le malattie professionali indicate nell’elenco di cui all’articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, l’obbligo di trasmissione della denuncia di cui al medesimo articolo 139 ai fini dell’alimentazione del Registro nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
4. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni.
5. Agli adempimenti derivanti dal presente articolo le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
CAPO IV
Revisione del regime delle sanzioni
ART. 22
(Modifica di disposizioni sanzionatorie in materia di lavoro e legislazione sociale)
1. All’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
“3. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.
3-bis. In relazione alla violazione di cui al comma 3, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 3-quater, trova applicazione la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni.
3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis, la diffida prevede, in relazione ai lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore di lavoro e fatta salva l’ipotesi in cui risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell’orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell’orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonché il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi. In tale ipotesi, la prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è fornita entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del relativo verbale.
3-quater. Le sanzioni sono aumentate del venti per cento in caso di impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell’articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o di minori in età non lavorativa.
3-quinquies. In caso di irrogazione della sanzione di cui al comma 3, non trovano applicazione le sanzioni di cui all’articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché le sanzioni di cui all’articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”.
2. All’articolo 14, comma 1, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) è abrogata;
b) alla lettera d), l’alinea è sostituito dal seguente: “d) il trenta per cento dell’importo delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, nonché delle somme aggiuntive di cui all’articolo 14, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, ed i maggiori introiti derivanti dall’incremento delle sanzioni di cui alla lettera c) sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati:”.
3. I maggiori introiti derivanti dall’incremento delle sanzioni amministrative e delle somme aggiuntive, previsto dall’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 145 del 2013, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto, con riferimento alle violazioni commesse prima della predetta data, continuano ad essere versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle destinazioni di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), n. 1) e 2), del medesimo decreto-legge.
4. All’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera c), le parole: “1.950 euro” sono sostituite dalle seguenti: “2.000 euro” e le parole “3.250 euro” sono sostituite dalle seguenti: “3.200 euro”;
b) al comma 5, lettera b), le parole “3.250 euro” sono sostituite dalle seguenti: “3.200 euro”;
c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
“5-bis. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle altre condizioni di cui ai commi 4 e 5, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venticinque per cento della somma aggiuntiva dovuta. L’importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell’importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell’istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l’importo non versato.”.
5. All’articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l’omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e 3 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.000 a 6.000 euro. Ai fini del primo periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate. La mancata conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al comma 4 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente.”.
6. All’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, il secondo comma è sostituito dal seguente:
“Il datore di lavoro che non provvede, se tenutovi, alla corresponsione degli assegni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 1.500 a 9.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 3.000 a 15.000 euro”.
7. All’articolo 5 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, il primo comma è sostituito dal seguente:
“Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, o di omissione o inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 900 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 600 a 3.600 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.200 a 7.200 euro. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro adempia agli obblighi di cui agli articoli precedenti attraverso la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro, non si applicano le sanzioni di cui al presente articolo ed il datore di lavoro è sanzionabile esclusivamente ai sensi dell’articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.”.
TITOLO II
Disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità
CAPO I
Disposizioni in materia di rapporto di lavoro
ART. 23
(Modifiche all’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e all’articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)
1. L’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 è sostituito dal seguente:
ART. 4. Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo.
1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.”.
4. L’articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è sostituito dal seguente:
“ART. 171. Altre fattispecie.
1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 113 e all’articolo 4, primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 38 della legge n. 300 del 1970.”.
ART. 24
(Cessione dei riposi e delle ferie)
1. Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro.
ART. 25
(Esenzioni dalla reperibilità)
1. All’articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con il medesimo decreto sono stabilite le esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati”.
ART. 26
(Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale)
1. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità individuate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 3.
2. Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo di cui al comma 1 il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i dati di identificazione del rapporto di lavoro da cui si intende recedere o che si intende risolvere, i dati di identificazione del datore di lavoro e del lavoratore, le modalità di trasmissione nonché gli standard tecnici atti a definire la data certa di trasmissione.
4. La trasmissione dei moduli di cui al comma 1 può avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali nonché degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lettera h), e articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che alteri i moduli di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L’accertamento e l’irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
7. I commi da 1 a 4 non sono applicabili al lavoro domestico e nel caso in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengono nelle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile o avanti alle commissioni di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e dalla medesima data sono abrogati i commi da 17 a 23-bis dell’articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
CAPO II
Disposizioni in materia di pari opportunità
ART. 27
(Modifica al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)
1. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, le espressioni: “provinciali” e “provinciale” ovunque ricorrono sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56” e “della città metropolitana e dell’ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56”.
ART. 28
(Modifica all’articolo 8 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)
1. All’articolo 8 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera e), dopo le parole: “pari opportunità nel lavoro”, sono inserite le seguenti: “che ne abbiano fatto richiesta”;
b) al comma 2-bis, dopo le parole: “Le designazioni di cui al comma” sono inserite le parole: “2”;
c) al comma 3:
1) alla lettera a), le parole: “sei esperti” sono sostitute dalle seguenti: “tre esperti”;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) quattro rappresentanti, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, del Dipartimento della funzione pubblica, del Dipartimento per le pari opportunità e del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri;”;
3) la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) tre rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in rappresentanza delle Direzioni generali della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, per l’inclusione e le politiche sociali;”;
4) la lettera c-bis è abrogata.
1. Il Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici già costituito alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo continua ad operare nell’attuale composizione fino alla naturale scadenza.
ART. 29
(Modifica all’articolo 9 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198)
1. All’articolo 9, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il Comitato delibera in ordine al proprio funzionamento e, per lo svolgimento dei propri compiti, può costituire specifici gruppi di lavoro.”.
ART. 30
(Modifica dell’articolo 10 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198)
1. L’articolo 10 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:
“ART. 10
(Compiti del Comitato)
1. Il Comitato adotta ogni iniziativa utile, nell’ambito delle competenze statali, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 8, comma 1, e in particolare:
a) formula proposte sulle questioni generali relative all’attuazione degli obiettivi della parità e delle pari opportunità, nonché per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente che direttamente incide sulle condizioni di lavoro delle donne;
b) informa e sensibilizza l’opinione pubblica sulla necessità di promuovere le pari opportunità per le donne nella formazione e nella vita lavorativa;
c) formula, entro il mese di febbraio di ogni anno, gli indirizzi in materia di promozione delle pari opportunità per le iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da programmare nell’anno finanziario successivo, indicando obiettivi e tipologie di progetti di azioni positive che intende promuovere. Sulla base di tali indirizzi il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica apposito bando di finanziamento dei progetti di azione positiva;
d) partecipa attraverso propri rappresentanti alla commissione di valutazione dei progetti di azione positiva. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione della commissione, i criteri di valutazione dei progetti e di erogazione dei finanziamenti, nonché le modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo dei progetti approvati. Ai componenti della commissione non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;
e) collabora, su richiesta, alla stesura di codici di comportamento diretti a specificare le regole di condotta conformi alla parità e a individuare le manifestazioni anche indirette delle discriminazioni;
f) verifica lo stato di applicazione della legislazione vigente in materia di parità;
g) elabora iniziative per favorire il dialogo tra le parti sociali, al fine di promuovere la parità di trattamento, avvalendosi dei risultati dei monitoraggi effettuati sulle prassi nei luoghi di lavoro, nell’accesso al lavoro, alla formazione e promozione professionale, nonché sui contratti collettivi, sui codici di comportamento, ricerche o scambi di esperienze e buone prassi;
h) propone soluzioni alle controversie collettive, anche indirizzando gli interessati all’adozione di azioni positive per la rimozione delle discriminazioni pregresse o di situazioni di squilibrio nella posizione di uomini e donne in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e della promozione professionale, delle condizioni di lavoro e retributive;
i) elabora iniziative per favorire il dialogo con le organizzazioni non governative che hanno un legittimo interesse a contribuire alla lotta contro le discriminazioni fra donne e uomini nell’occupazione e nell’impiego;
l) può richiedere alle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e della promozione professionale;
m) promuove una adeguata rappresentanza di donne negli organismi pubblici nazionali e locali competenti in materia di lavoro e formazione professionale;
n) provvede allo scambio di informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti in materia di parità fra donne e uomini nell’occupazione e nell’impiego;
o) promuove la rimozione, anche attraverso azioni positive, degli ostacoli che limitano l’uguaglianza tra uomo e donna nella progressione professionale e di carriera, lo sviluppo di misure per il reinserimento della donna lavoratrice dopo la maternità, la più ampia diffusione del lavoro a tempo parziale e degli altri strumenti di flessibilità a livello aziendale che consentano una migliore conciliazione tra vita lavorativa e impegni familiari;
p) svolge le attività di monitoraggio e controllo dei progetti già approvati, verificandone la corretta attuazione e l’esito finale.”.
ART. 31
(Modifica all’articolo 12 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198)
1. All’articolo 12 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Le consigliere e i consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, effettivi e supplenti, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su designazione delle regioni, delle città metropolitane e degli enti di area vasta, sulla base dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 1, e previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa.”;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. In caso di mancata designazione delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato o in caso di designazione effettuata in assenza dei requisiti richiesti dall’articolo 13, comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nei trenta giorni successivi, indice una procedura di valutazione comparativa, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 1, di durata non superiore, complessivamente, ai 90 giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature.”;
c) al comma 5, le parole: “nella Gazzetta Ufficiale” sono sostituite dalle seguenti: “sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.”.
ART. 32
(Modifica all’articolo 14 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)
1. L’articolo 14 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:
“ART. 14
(Mandato)
2. Il mandato delle consigliere e dei consiglieri di cui all’articolo 12, effettivi e supplenti, ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta. In ogni caso, per la determinazione della durata complessiva del mandato si computano tutti i periodi svolti in qualità di consigliera e consigliere, sia effettivo che supplente, anche non continuativi e anche di durata inferiore a quattro anni. La procedura di rinnovo si svolge secondo le modalità previste dall’articolo 12. Le consigliere e i consiglieri di parità continuano a svolgere le loro funzioni fino al completamento della procedura di cui all’articolo 12, comma 4. Non si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145.”.
ART. 33
(Modifica dell’articolo 15 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)
1. L’articolo 15 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:
“ART. 15
(Compiti e funzioni)
1. Le consigliere ed i consiglieri di parità intraprendono ogni utile iniziativa, nell’ambito delle competenze dello Stato, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti:
a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, anche in collaborazione con le direzioni interregionali e territoriali del lavoro, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
b) promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l’individuazione delle risorse dell’Unione europea, nazionali e locali finalizzate allo scopo;
c) promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi dell’unione europea e di quelli nazionali e regionali in materia di pari opportunità;
d) promozione delle politiche di pari opportunità nell’ambito delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative;
e) collaborazione con le direzioni interregionali e territoriali del lavoro al fine di rilevare l’esistenza delle violazioni della normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi;
f) diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazione;
g) collegamento e collaborazione con i competenti assessorati e con gli organismi di parità degli enti locali.
2. La consigliera nazionale di parità, nell’ambito delle proprie competenze, determina le priorità d’intervento e i programmi di azione, nel rispetto della programmazione annuale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Svolge i compiti di cui al comma 1 e può svolgere, avvalendosi delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dei relativi enti strumentali, inchieste indipendenti in materia di discriminazioni sul lavoro e può pubblicare relazioni indipendenti e raccomandazioni in materia di discriminazioni sul lavoro.
3. Le consigliere e i consiglieri nazionale e regionali partecipano ai tavoli di partenariato locale e ai comitati di sorveglianza di cui al regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. Le consigliere e i consiglieri regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta sono inoltre componenti delle commissioni di parità del corrispondente livello territoriale, ovvero di organismi diversamente denominati che svolgono funzioni analoghe. La consigliera o il consigliere nazionale, o in sua sostituzione la supplente o il supplente, è componente del Comitato nazionale di cui all’articolo 8.
4. Le regioni forniscono alle consigliere ed ai consiglieri di parità il supporto tecnico necessario: alla rilevazione di situazioni di squilibrio di genere; all’elaborazione dei dati contenuti nei rapporti sulla situazione del personale di cui all’articolo 46; alla promozione e alla realizzazione di piani di formazione e riqualificazione professionale; alla promozione di progetti di azioni positive.
5. Su richiesta delle consigliere e dei consiglieri di parità, le Direzioni interregionali e territoriali del lavoro, territorialmente competenti, acquisiscono nei luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale, delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della cessazione del rapporto di lavoro, ed ogni altro elemento utile, anche in base a specifici criteri di rilevazione indicati nella richiesta.
6. Entro il 31 dicembre di ogni anno le consigliere ed i consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, presentano un rapporto sull’attività svolta, redatto sulla base di indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, agli organi che hanno provveduto alla designazione e alla nomina. La consigliera o il consigliere di parità che non abbia provveduto alla presentazione del rapporto o vi abbia provveduto con un ritardo superiore a tre mesi decade dall’ufficio con provvedimento adottato, su segnalazione dell’organo che ha provveduto alla designazione, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
7. Entro il 31 marzo di ogni anno la consigliera o il consigliere nazionale di parità elabora, anche sulla base dei rapporti di cui al comma 6, un rapporto al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro per le pari opportunità sulla propria attività e su quella svolta dalla Conferenza nazionale di cui all’articolo 19. Si applica quanto previsto nell’ultimo periodo del comma 6 in caso di mancata o ritardata presentazione del rapporto.”.
ART. 34
(Modifica dell’articolo 16 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)
1. L’articolo 16 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:
“ART. 16
(Sede e attrezzature)
1. L’ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, è ubicato rispettivamente presso le regioni, le città metropolitane e gli enti di area vasta. L’ufficio della consigliera o del consigliere nazionale di parità è ubicato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’ufficio è funzionalmente autonomo, dotato del personale, delle apparecchiature e delle strutture necessarie e idonee allo svolgimento dei suoi compiti. Il personale, la strumentazione e le attrezzature necessari devono essere prontamente assegnati dagli enti presso cui l’ufficio è ubicato, nell’ambito delle risorse esistenti e a invarianza della spesa.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può predisporre con gli enti territoriali, nel cui ambito operano le consigliere e i consiglieri di parità, convenzioni quadro allo scopo di definire le modalità di organizzazione e di funzionamento dell’ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parità, nonché gli indirizzi generali per l’espletamento dei compiti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere b), c), d), e g).”.
ART. 35
(Modifica degli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)
1. Gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono sostituiti dai seguenti:
“ART. 17 Permessi
1. Le consigliere e i consiglieri di parità, nazionale e regionali, hanno diritto per l’esercizio delle loro funzioni, ove si tratti di lavoratori dipendenti, ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di cinquanta ore lavorative mensili medie. Nella medesima ipotesi le consigliere e i consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti territoriali di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, hanno diritto ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di trenta ore lavorative mensili medie. L’eventuale retribuzione dei suddetti permessi è rimessa alla disponibilità finanziaria dell’ente di pertinenza che, su richiesta, è tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto in tal caso corrisposto per le ore di effettiva assenza. Ai fini dell’esercizio del diritto di assentarsi dal luogo di lavoro di cui al presente comma, le consigliere e i consiglieri di parità devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro almeno tre giorni prima dell’inizio dell’assenza. Le consigliere e i consiglieri di parità supplenti hanno diritto ai permessi solo nei casi in cui non ne usufruiscano le consigliere e i consiglieri di parità effettivi.
2. L’ente territoriale che ha proceduto alla designazione può attribuire, a proprio carico, alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, che siano lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi o liberi professionisti, una indennità mensile, differenziata tra il ruolo di effettivo e quello di supplente, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riconoscimento della predetta indennità alle consigliere e ai consiglieri di parità supplenti è limitato ai soli periodi di effettivo esercizio della supplenza.
3. Alla consigliera e al consigliere nazionale di parità è attribuita un’indennità annua. La consigliera e il consigliere nazionale di parità, ove lavoratore dipendente, usufruiscono, inoltre, di un numero massimo di permessi non retribuiti. In alternativa a quanto previsto dal primo e dal secondo periodo, la consigliera e il consigliere nazionale di parità possono richiedere il collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato, percependo in tal caso un’indennità complessiva annua. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabiliti, nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 18, i criteri e le modalità per determinare la misura dell’indennità di cui al primo periodo, differenziata tra il ruolo di effettivo e quello di supplente, il numero massimo dei permessi non retribuiti di cui al secondo periodo, i criteri e le modalità per determinare la misura dell’indennità complessiva di cui al terzo periodo, le risorse destinate alle missioni legate all’espletamento delle funzioni e le spese per le attività della consigliera o del consigliere nazionale di parità.”.
ART. 18
(Fondo per l’attività delle Consigliere e dei consiglieri nazionali di parità)
1. Il Fondo per l’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità nazionali, effettivi e supplenti, è alimentato dalle risorse di cui all’articolo 47, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. Il Fondo è destinato a finanziare le spese relative alle attività della consigliera o del consigliere nazionale di parità, le spese per missioni, le spese relative al pagamento di compensi per indennità, differenziati tra effettivi e supplenti, i rimborsi e le remunerazioni dei permessi spettanti ai sensi dell’articolo 17, comma 1.”.
2. Per l’anno 2015, alle spese di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, nel limite complessivo di 140.000 euro per tale anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno del fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 36
(Modifica dell’articolo 19 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)
1. L’articolo 19 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, è sostituito dal seguente:
“ART. 19
Conferenza nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità)
1. La Conferenza nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità, che comprende tutte le consigliere e i consiglieri, nazionale, regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, è coordinata dalla consigliera o dal consigliere nazionale di parità, in collaborazione con due consigliere o consiglieri di parità in rappresentanza rispettivamente delle o dei consiglieri regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta.
2. La Conferenza opera al fine di rafforzare le funzioni delle consigliere e dei consiglieri di parità, di accrescere l’efficacia della loro azione, di consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuovono iniziative volte a garantire il coordinamento e l’integrazione degli interventi necessari ad assicurare l’effettività delle politiche di promozione delle pari opportunità per i lavoratori e le lavoratrici.
3. Dallo svolgimento delle attività del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”.
ART. 37
(Modifica al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198)
1. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l’articolo 19 è inserito il seguente:
“ART. 19-bis
(Disposizione transitoria)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi della legge 7 aprile 2014, n. 56, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro degli affari regionali, sono individuate le città metropolitane e gli enti di area vasta presso cui collocare le consigliere e i consiglieri di parità per lo svolgimento dell’attività di supporto già espletata dalle province.
2. Fino alla effettiva costituzione dei nuovi enti territoriali, in applicazione dell’articolo 1, comma 85, lettera f), della legge 7 aprile 2014, n. 56, le consigliere e i consiglieri di parità, effettivi e supplenti, continuano a svolgere le funzioni che non possono essere in alcun modo interrotte. Le disposizioni del presente capo si applicano alle consigliere e ai consiglieri di parità in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini della determinazione della durata dell’incarico o del rinnovo dello stesso, si computano anche i periodi già espletati in qualità di consigliera e consigliere di parità, sia effettivo che supplente, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”.
ART. 38
(Modifica dell’articolo 20 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)
1. L’articolo 20 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:
“ART. 20
(Relazione al Parlamento)
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle informazioni fornite dalle Consigliere nazionale, regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta, nonché delle indicazioni fornite dal Comitato nazionale di parità, acquisito il parere del Dipartimento per le pari opportunità, presenta al Parlamento, ogni due anni, una relazione contenente i risultati del monitoraggio sull’applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e sulla valutazione degli effetti delle disposizioni del presente decreto.”.
ART. 39
(Modifica all’articolo 39 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)
1. All’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, dopo le parole: “di procedura civile” sono aggiunte le seguenti: “o da altre disposizioni di legge”.
ART. 40
(Modifica all’articolo 43 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)
- All’articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, dopo le parole : “comunque denominati,”, sono inserite le seguenti: “dai centri per l’impiego,”.
ART. 41
(Modifica dell’articolo 44 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)
- L’articolo 44 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:
“ART. 44
(Finanziamento)
1. Entro il termine indicato nel bando di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), i datori di lavoro pubblici e privati, le associazioni e le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all’attuazione di progetti di azioni positive presentati in base al medesimo bando.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d), ammette i progetti di azioni positive al beneficio di cui al comma 1 e, con lo stesso provvedimento, autorizza le relative spese. L’attuazione dei progetti di cui al comma 1 deve comunque avere inizio entro due mesi dal rilascio dell’autorizzazione.
3. I progetti di azioni concordate dai datori di lavoro con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale hanno precedenza nell’accesso al beneficio di cui al comma 1.
4. L’accesso ai fondi dell’Unione europea destinati alla realizzazione di programmi o progetti di azioni positive, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 45, è subordinato al parere del Comitato di cui all’articolo 8.”.
ART. 42
(Modifiche e abrogazioni)
1. All’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) l’espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 20 e 48 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;”.
2. L’articolo 11 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, è abrogato.
TITOLO III
Disposizioni finali
ART. 43
(Entrata in vigore)
1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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