SONO NUMEROSE LE PROTEZIONI AGGIUNTIVE DELLA CONTINUITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO CHE POSSONO ESSERE NEGOZIATE DA CHI PASSA SPONTANEAMENTE DA UN POSTO DI LAVORO STABILE A UN ALTRO, SENZA PENSARE ALLA NEGOZIAZIONE REGRESSIVA DEL RIPRISTINO DELLA DISCIPLINA PREVIGENTE RISPETTO ALLA RIFORMA DEI LICENZIAMENTI
Lettera pervenuta il 4 agosto 2015 – Segue la mia risposta.
Professor Ichino buongiorno, sono Roberto Rozzi, 51 anni, con famiglia completamente a carico. Scusi il disturbo, ma volevo segnalare quella che forse è un’anomalia della riforma o una mia non conoscenza profonda della stessa. Ho un vecchio contratto a tempo indeterminato, quindi con le tutele della vecchia normativa. Oggi ricevo due proposte di lavoro, migliorative nella retribuzione e nella qualità della vita ma ho un piccolo problema… grazie al Jobs Act perdo tutte le precedenti tutele e da contratto a tempo indeterminato passo automaticamente a quello “determinato” a tutele crescenti. Lo chiamo “determinato” perché di fatto lo è nel momento in cui un imprenditore decide di mandarmi via, perché magari una mattina si sveglia e gli gira così. Vero è che non tutti sono così senza scrupoli, ma Lei sa bene come me che il mondo del lavoro è pieno di squali e figli di buona donna e se mi va bene dopo tre anni sono con le pezze ai pantaloni e a 54 anni non ti ricollochi nemmeno con un miracolo di Lourdes. Questo peraltro non è un problema che ho solo io ma siamo in molti. Non esiste un modo per mantenere le vecchie tutele almeno per i poveri vecchietti che non possono più di fatto ricollocarsi? La ringrazio fin d’ora per l’eventuale chiarimento che cortesemente vorrà darmi. Distinti saluti
Roberto Rozzi
300 milioni di lavoratori in Europa hanno contratti di lavoro a tempo indeterminato senza una norma del tipo dell’articolo 18 St. lav.: vogliamo sostenere che sono tutti precari? Per altro verso, fino a prima del Jobs Act i ventenni non avevano ormai più alcuna possibilità di accedere al lavoro a tempo indeterminato. Quanto alla posizione dell’autore di questa lettera, la sua posizione di forza contrattuale e professionale gli consente probabilmente di chiedere al nuovo datore di lavoro, alternativamente o cumulativamente:
– riconoscimento di anzianità pregressa come anzianità convenzionale;
– clausola di durata minima;
– preavviso di licenziamento lungo;
– aumento convenzionale dell’indennità di licenziamento;
– impegno della nuova impresa a corrispondergli, in caso di licenziamento, un trattamento complementare di disoccupazione pari, per esempio, al 15 per cento.
Una o più di queste protezioni contrattuali possono dargli una tranquillità anche maggiore rispetto all’ingessatura del rapporto derivante dal vecchio articolo 18. (p.i.)
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