ANCHE IL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA CONCORDA SUL PUNTO CHE, IN CAPO AI DIPENDENTI PUBBLICI, COME IN CAPO A QUELLI PRIVATI, NON SUSSISTE UN “DIRITTO AL CONTRATTO COLLETTIVO”
Scheda per memoria.
Nel corso della sessione pomeridiana del Senato del 29 aprile 2015, nella quale era in discussione il disegno di legge del ministro Madia recante la riforma delle amministrazioni pubbliche, è stato discusso questo emendamento all’articolo 12, a mia prima firma (n. 12.333):
ICHINO, MARAN, LANZILLOTTA, SUSTA
Al comma 1 dell’articolo 12 [contenente i criteri di delega in materia di disciplina del rapporto di impiego pubblico – n.d.r.], dopo la lettera g), aggiungere in fine la seguente lettera:
«g-bis) in tema di disciplina delle materie sulle quali è prevista la contrattazione collettiva, esplicitazione del principio per cui, qualora non si raggiunga l’accordo per la stipulazione di un contratto collettivo nazionale o integrativo, l’amministrazione interessata deve adottare un regolamento inerente alle materie oggetto della mancata contrattazione, che rimane in vigore fino alla successiva sottoscrizione dell’accordo».
All’esito della discussione, il ministro Madia mi invitò a ritirare l’emendamento facendomi osservare che il principio in esso enunciato doveva considerarsi pacifico.