COME LEGARE I SALARI ALL’ANDAMENTO AZIENDALE SENZA RIDURRE LO STANDARD NAZIONALE

UN CONTRIBUTO AL NEGOZIATO INTERCONFEDERALE: DUE IPOTESI DI CONFIGURAZIONE DELL'”ELEMENTO RETRIBUTIVO DI GARANZIA” IN FORMA DI “PREMIO DI DEFAULT

Possibile formulazione della clausola dell’accordo interconfederale sull’E.R.G. 

      1. ‑ I contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria prevedono un premio di default legato a uno o più indici dell’andamento aziendale, destinato ad applicarsi nelle aziende nelle quali non sia applicata alcuna voce retributiva aggiuntiva rispetto allo standard minimo nazionale. Salvo diversa pattuizione esplicita in forma scritta, detto premio è assorbito fino a concorrenza in qualsiasi superminimo ad personam, o premio o altro importo comunque soggetto a contribuzione previdenziale di cui il singolo prestatore goda da meno di quattro anni sulla base di una pattuizione individuale, o per effetto di una erogazione unilaterale da parte dell’azienda datrice di lavoro, in aggiunta rispetto allo standard minimo nazionale.

2. ‑ Qualora il contratto collettivo nazionale applicabile non abbia previsto il premio di default di cui al comma precedente, o comunque in tutti i casi in cui al rapporto individuale di lavoro non sia applicabile alcun contratto collettivo nazionale, il premio stesso è costituito, per ciascun anno, dal

    ‑ Ipotesi A: [5%?] del margine operativo lordo aziendale dell’anno precedente (intendendosi per tale il valore della produzione al netto dei costi di produzione, risultante dal bilancio),

    ‑ Ipotesi B: [30%?] dell’incremento del margine operativo lordo aziendale verificatosi nell’anno precedente (intendendosi per tale l’aumento del valore della produzione al netto dei costi di produzione, risultante dagli ultimi due bilanci),

 suddiviso tra i lavoratori dipendenti in proporzione alle rispettive retribuzioni annue lorde. Per le imprese non soggette a obbligo di bilancio si farà riferimento al dato della produzione netta risultante dalla dichiarazione Irap.

3. ‑ Quanto disposto nei due commi precedenti non può essere interpretato nel senso di limitare in alcun modo la libertà di negoziazione o rinegoziazione al livello aziendale di premi legati a qualsiasi indice di produttività dell’azienda o redditività dell’impresa o di singole loro parti, fermo restando che detta negoziazione produce sempre effetto sostitutivo rispetto al premio di default.

4. – Il premio di cui ai primi due commi non è computabile nella retribuzione di riferimento per la determinazione del trattamento di fine rapporto ex art. 2120 c.c.

 

Simulazione

        Ipotesi A ‑ Se nel 2008 il fatturato aziendale diviso per il numero dei dipendenti dell’azienda è stato di 100.000 euro con un margine operativo lordo di 20.000 euro, il premio di default medio ammonterà al 5% di 20.000 euro, cioè a 1.000 euro.

        Ipotesi B – Se nella stessa azienda nel 2008 il margine operativo lordo, diviso per il numero dei dipendenti, è aumentato di 4.000 euro rispetto al 2007 (incremento del fatturato del 4%, a parità di costi), il premio di default medio ammonterà al 30% di 4.000 euro, cioè a 1.200 euro.

        N.B. L’ipotesi A garantisce il premio con maggiore sicurezza, perché nella grande maggioranza dei casi la compagine aziendale produce un margine operativo lordo positivo. L’ipotesi B prevede invece che il premio sia erogato soltanto se il m.o.l. è aumentato nell’ultimo anno e sia calcolato in percentuale sull’incremento; applicandosi questa ipotesi può (e logicamente deve), però, prevedersi un premio mediamente assai più alto.

In ogni caso il contratto collettivo nazionale può sostituire liberamente il premio di default previsto dall’accordo interconfederale, o adattarlo alle caratteristiche dominanti nel settore. E altrettanto liberamente può farlo il contratto aziendale.

 

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