INCOSTITUZIONALE SAREBBE STATO IL DECRETO CHE AVESSE ESCLUSO DALLA NUOVA DISCIPLINA I LICENZIAMENTI COLLETTIVI, IN CONTRASTO CON UNA DISPOSIZIONE INEQUIVOCA CONTENUTA PROPRIO SU QUESTO PUNTO NELLA LEGGE-DELEGA
Risposta del Stefano Ceccanti, costituzionalista, al collega Gustavo Zagrebelsky, 28 febbraio 2015.
Il prof. Zagrebelsky sostiene oggi sul Fatto quotidiano che in materia di licenziamenti il decreto del Governo è andato oltre la delega. Evidentemente non ha letto la lettera c) del comma 7 dell’articolo 1 della delega, che riproduco qui sotto (*). È esattamente vero il contrario: la delega è così precisa nell’escludere il reintegro per i licenziamenti economici, che era invece il parere della Commissione Camera, scorporando i licenziamenti collettivi, a violare la delega. Il Governo, col decreto, ha rispettato la delega. Chi era contrario avrebbe dovuto emendare la delega, non cercare di aggirarla dopo.
(*) Testo della lettera c) del comma 7:
[…]
c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l’impugnazione del licenziamento;
[…]
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