DOPO LA SOSTA IMPOSTA DAI LAVORI SUL DECRETO POLETTI E LA LEGGE-DELEGA, LA COMMISSIONE LAVORO DEL SENATO RIPRENDE L’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE IL CUI IMPIANTO È FRUTTO DEI LAVORI DELLA XVI LEGISLATURA
Testo su cui ha ripreso i lavori il Comitato ristretto della Commissione Lavoro del Senato incaricato della redazione del testo-base in tema di partecipazione dei lavoratori nell’impresa, novembre 2014 – Sono disponibili su questo sito anche: il testo unificato dei disegni di legge in materia di partecipazione dei lavoratori in azienda approvato dalla Commissione Lavoro del Senato nel corso della XVI legislatura, dal quale è nata la delega legislativa contenuta nella legge Fornero (28 giugno 2012 n. 92), rimasta disattesa; il disegno di legge bi-partisan 4 dicembre 2013 n. 1051, presentato dal Presidente della Commissione Lavoro del Senato con le firme di senatori di tutti i gruppi, dal quale nasce il testo qui sotto riprodotto; la relazione che ho svolto il 31 marzo 2014 a un seminario promosso dall’Università degli Studi di Milano; il mio saggio Partecipazione dei lavoratori nell’impresa: le ragioni di un ritardo, pubblicato sulla Rivista italiana di diritto del lavoro, 2014, I .
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Attuazione dell’articolo 46 della Costituzione
in materia di partecipazione dei lavoratori
Articolo 1
(Contenuto del contratto istitutivo)
1. Le imprese possono stipulare contratti collettivi aziendali ovvero aderire ad accordi territoriali di cui al successivo comma 2 volti a istituire:
a) procedure di informazione, consultazione preventiva o negoziazione a carico dell’impresa nei confronti delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori, o di appositi organi individuati dal contratto medesimo, nel rispetto dei livelli minimi fissati dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, di recepimento della direttiva europea 2002/14/CE sull’informazione e consultazione dei lavoratori; rimane ferma la normativa di legge vigente in materia di informazione, consultazione e coinvolgimento dei lavoratori prevista dal decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, per le imprese e i gruppi di dimensioni comunitarie, dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188, per le società europee, dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 48, per le società cooperative europee, dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, per la fusione transfrontaliera di società; sono fatte, altresì, salve le procedure di informazione e di consultazione in materia di trasferimento d’impresa di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 428, e in materia di licenziamenti collettivi di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché gli altri diritti riconosciuti dalla normativa vigente in materia di coinvolgimento dei lavoratori;
b) procedure di verifica e controllo della applicazione e degli esiti di piani di gestione aziendale, strategie industriali e decisioni concordate attraverso l’istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati delle prerogative, conoscenze e competenze adeguate anche mediante formazione dei rappresentanti dei lavoratori coinvolti negli organismi da parte di soggetti indipendenti, con eventuali spese a carico dell’impresa;
c) organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati di competenze e poteri di indirizzo, controllo o decisionali in materie quali la sicurezza dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori, l’organizzazione del lavoro, la formazione professionale, l’inquadramento, la promozione e l’attuazione di una situazione effettiva di pari opportunità, le forme di remunerazione collegata al risultato, i servizi sociali destinati ai lavoratori e alle loro famiglie, forme di welfare aziendale, ogni altra materia attinente alla responsabilità sociale dell’impresa;
d) forme di partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili dell’impresa;
e) forme di trasformazione di quote di trattamento di fine rapporto destinate a maturare in futuro in azioni o quote di capitale societario, sotto condizione dell’adesione dei singoli lavoratori interessati;
f) forme di partecipazione di rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza, a norma dell’articolo 3;
g) forme di accesso privilegiato dei lavoratori dipendenti al possesso di azioni, quote del capitale dell’impresa, o diritti di opzione sulle stesse, direttamente o mediante la costituzione di fondazioni, di enti appositamente costituiti in forma di società di investimento a capitale variabile, oppure di associazioni di lavoratori, i quali abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle partecipazioni e l’esercizio della rappresentanza collettiva nel governo della impresa, ovvero la istituzione di un fondo fiduciario in favore dei propri dipendenti, anche allo scopo di consentire il finanziamento di piani di successione aziendale;
h) forme di associazione in partecipazione funzionali ad un percorso di subentro nella attività di impresa artigiana o di piccola impresa, anche mediante l’impiego degli incentivi nazionali o regionali per l’autoimpiego in caso di percettori di sussidi e ammortizzatori sociali.
2. Le imprese che non praticano la contrattazione collettiva aziendale, possono istituire una delle forme di coinvolgimento dei lavoratori indicate al comma 1 sulla base di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, oppure sulla base di adesione a schema operativo deliberato dal consiglio di amministrazione dell’ente bilaterale di settore con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei suoi membri.
3. Le forme di partecipazione di cui ai commi precedenti sono agevolate nei limiti della dotazione del Fondo istituito a norma dell’art. 1, comma 180 della Legge n. 147/2013, secondo le modalità di accesso e di attribuzione delle risorse stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.
Articolo 2
(Requisiti per la stipulazione del contratto istitutivo)
1. Il contratto aziendale istitutivo di cui all’articolo 1, comma 1, può essere stipulato con effetti estesi a tutti i dipendenti dell’impresa o della unità produttiva a cui il contratto stesso si riferisca alle condizioni e con i requisiti stabiliti da un accordo interconfederale stipulato dalle confederazioni comparativamente maggiormente rappresentative, applicabile nella unità produttiva. In difetto di un accordo interconfederale applicabile, ai sensi del comma precedente, si applicheranno i criteri stabiliti dagli accordi interconfederali vigenti.
2. L’accordo territoriale istitutivo delle forme di partecipazione di cui all’articolo 1 comma 2 può applicarsi a tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro associati alle parti firmatarie
3. Il contratto istitutivo deve essere depositato entro trenta giorni presso la direzione provinciale del lavoro ovvero presso la direzione regionale del lavoro, nel caso di imprese a plurimo insediamento provinciale.
Articolo 3
(Consigli di sorveglianza)
1. Nelle imprese esercitate in forma di società per azioni o di società europea, a norma del regolamento n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, che occupino complessivamente non meno di 300 lavoratori e nelle quali lo statuto prevede che l’amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in conformità agli articoli da 2409-octies a 2409-quaterdecies del codice civile, mediante contratto aziendale stipulato a norma dell’articolo 2, può essere prevista la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza.
2. La ripartizione dei posti spettanti ai rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza, le modalità di designazione degli stessi e i requisiti in capo ai lavoratori da eleggere a rappresentanti sono determinati mediante lo stesso accordo aziendale, qualora non diversamente individuati dal legislatore con apposito provvedimento. Qualora nell’impresa sia stato attivato un piano di azionariato dei lavoratori di cui all’articolo 6, almeno un posto nel consiglio di sorveglianza deve essere riservato a un rappresentante dei dipendenti che aderiscano al detto piano.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora nella società europea sia già in atto una forma di partecipazione dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza, istituita a norma del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188.
4. I rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza sono membri a pieno titolo di tale organo, con gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei membri che rappresentano gli azionisti, compreso il diritto di voto.
5. Non può essere eletto rappresentante dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza, e se eletto decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità a esercitare uffici direttivi.
Articolo 4
(Collegio sindacale)
1. Nelle imprese esercitate in forma di società per azioni o di società europea, a norma del regolamento n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, che occupino complessivamente non meno di 300 lavoratori e nelle quali lo statuto prevede che l’amministrazione e il controllo siano esercitati da un organo amministrativo e da un collegio sindacale, in conformità agli articoli da 2380 a 2409 del codice civile, mediante accordo aziendale stipulato a norma dell’articolo 2 può essere prevista la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nel collegio sindacale.
2. La ripartizione dei posti spettanti ai rappresentanti dei lavoratori nel collegio sindacale, le modalità di designazione degli stessi e i requisiti in capo ai lavoratori da eleggere a rappresentanti possono essere determinati mediante lo stesso accordo aziendale, qualora non diversamente individuati dal Legislatore con apposito provvedimento. Qualora nell’impresa sia stato attivato un piano di azionariato dei lavoratori di cui all’articolo 4, almeno un posto nel collegio sindacale deve essere riservato a un rappresentante dei dipendenti che aderiscano al detto piano.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora nella società europea sia già in atto una forma di partecipazione dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza, istituita a norma del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188.
4. I rappresentanti dei lavoratori nel collegio sindacale sono membri a pieno titolo di tale organo.
5. Non può essere eletto rappresentante dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza, e se eletto decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità a esercitare uffici direttivi.
Articolo 5
(Imprese con meno di 300 lavoratori)
1. La partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nei propri organi di amministrazione e controllo può essere prevista anche nelle imprese non aventi i requisiti dimensionali previsti dai due precedenti articoli e comunque in quelle che occupino complessivamente meno di 300 lavoratori, mediante contratto aziendale stipulato a norma dell’articolo 2 può essere prevista.
2. La ripartizione dei posti spettanti ai rappresentanti dei lavoratori, le modalità di designazione degli stessi e i requisiti in capo ai lavoratori da eleggere a rappresentanti possono essere determinati mediante lo stesso accordo aziendale qualora non diversamente individuati dal Legislatore con apposito provvedimento.
Articolo 6
(Partecipazione azionaria dei lavoratori)
1. I contratti collettivi o individuali possono disporre l’accesso privilegiato dei dipendenti dell’impresa al possesso di azioni o quote di capitale dell’impresa stessa, direttamente o mediante la costituzione di apposite società di investimento, o fondazioni, o associazioni alle quali i dipendenti possano partecipare.
2. Un contratto aziendale stipulato a norma dell’articolo 2 può disporre che una quota non superiore al 20 per cento della retribuzione futura di ciascun dipendente, sia costituita da partecipazioni azionarie o quote di capitale, o diritti di opzione sulle stesse, attribuite ad una fondazione o ad una società di investimento cui tutti i dipendenti abbiano diritto di partecipare, salvo quanto previsto nel comma 6.
3. Alle deliberazioni di aumento di capitale finalizzate a consentire la partecipazione dei dipendenti al capitale dell’impresa, secondo quanto previsto dai due commi precedenti, non si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 2441 del codice civile.
4. I contratti aziendali o individuali, anche delle piccole e medie imprese, possono prevedere che degli importi dei premi di produzione attribuiti alla generalità dei dipendenti dell’azienda o a particolari categorie di essi siano convertiti in azioni o quote della società, da assegnare consensualmente ai lavoratori, , salvo quanto previsto nel comma 6.
5. Sono computati come dipendenti anche i lavoratori assunti, nei due anni precedenti, con contratto di lavoro a tempo parziale, con contratto a tempo determinato, gli apprendisti, i dipendenti a riposo da almeno 3 anni. Possono essere esclusi i lavoratori in prova e quelli a domicilio.
6. L’adesione ai piani, da parte dei singoli lavoratori, è su base volontaria. Gli aderenti non possono chiedere il rimborso delle azioni prima che sia decorso un termine che il piano stesso deve fissare e che non può essere inferiore a tre anni.
7. L’adesione al piano non deve essere fonte di discriminazioni e in ogni caso deve garantire ai singoli lavoratori la parità di trattamento a pari condizioni in relazione alla categoria, al livello di inquadramento e all’anzianità di servizio.
8. Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente i prestiti concessi ai dipendenti al fine di agevolare la loro adesione a piani di partecipazione azionaria, nei limiti delle risorse di cui al Fondo istituito a norma dell’art. 1, comma 3, della presente delega. Si intendono per tali i prestiti erogati dai soggetti indicati nell’articolo 51, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati alla sottoscrizione di azioni dell’impresa o di apposite società di investimento incaricate della sottoscrizione di azioni dell’impresa.
Articolo 7
(Fondo fiduciario)
1. Le imprese possono istituire un fondo fiduciario in favore dei propri dipendenti secondo le norme contenute nella Convenzione de l’Aja del 1 luglio 1985 e con la finalità di acquistare azioni o quote di capitale dell’impresa promotrice.
2. L’azienda si fa garante del denaro preso in prestito dal fondo fiduciario presso istituti bancari per l’acquisto di azioni o quote di capitale di cui al comma precedente.
3. I contributi versati dall’azienda al fondo fiduciario per il rimborso di denaro preso in prestito sono fiscalmente deducibili
4. Nel caso di società per azioni, un numero di azioni corrispondente alla percentuale del prestito rimborsato l’anno precedente sarà assegnato al conto titoli dei lavoratori in maniera proporzionale alla retribuzione del lavoratore.
5. I lavoratori che decidono di aderire al fondo fiduciario vedranno attribuirsi le azioni sul proprio conto titoli non prima di aver maturato due anni di anzianità in azienda
6. Le azioni non potranno essere liquidate ai lavoratori prima di almeno tre anni dalla loro assegnazione, ad eccezione delle causali previste dalla normativa vigente sull’anticipazione del TFR.
7. Le azioni di cui al comma 6 potranno essere acquistate dal fondo fiduciario ad un equo valore di mercato. Nel caso in cui il fondo decidesse di non acquistare le azioni queste dovranno essere riacquistate dall’impresa promotrice.
8. Le azioni hanno diritto di voto e il fondo fiduciario deve esercitare tali diritti nell’interesse dei dipendenti
9. Le decisioni per le quali i lavoratori che partecipano al fondo fiduciario sono chiamati a votare direttamente dovranno essere previste nello statuto del fondo stesso.
10. Nel caso di società a responsabilità limitata, ai lavoratori che aderiscono al fondo fiduciario dovrà essere versata una somma proporzionale alla remunerazione del lavoratore.
11. Tale somma va altresì proporzionata alla percentuale del prestito di cui al comma 2 rimborsato l’anno precedente. Una volta rimborsato l’intero prestito la somma andrà proporzionata all’intero valore della quota di capitale di cui il fondo è titolare.
12. I lavoratori che decidono di aderire al fondo fiduciario potranno accedere alla somma di cui al comma 12 non prima di aver maturato due anni di anzianità in azienda.
13. L’ammontare della somma da versare non potrà eccedere il 10% della remunerazione per i dipendenti con meno di 5 anni di anzianità, il 20% della remunerazione per i dipendenti fra i 5 e 15 anni, 30% per i dipendenti per i dipendenti con più di 15 anni di anzianità.
14. Alle somme di cui al comma 10 verrà applicato il regime di detassazione previsto per i salari di produttività.
15. Possono partecipare al fondo fiduciario tutti i lavoratori di cui al comma 5 dell’articolo 6.
16. Tutte le spese relative alla fase di avvio del fondo fiduciario saranno sostenute dall’azienda promotrice.
Articolo 8
(Fondo di investimento)
1. Il contratto aziendale istitutivo di cui all’articolo 1, comma 1, può prevedere l’istituzione da parte di una banca, ovvero di un istituto finanziario, di un fondo di investimento in obbligazioni emesse dall’azienda.
2. Le risorse raccolte dal fondo di cui al comma 1 possono essere costituite da contributi dei lavoratori congiuntamente, ovvero in alternativa, a quote di salario degli stessi, così come previsto dal contratto istitutivo.
3. Può essere altresì prevista la sottoscrizione da parte dei lavoratori di certificati di deposito della banca, ovvero dell’istituto finanziario, che acquista le obbligazioni emesse dall’azienda.
4. Possono aderire al fondo di investimento tutti i lavoratori di cui al comma 5 dell’articolo 6.
5. Tutte le spese relative alla fase di avvio del fondo di investimento saranno sostenute dall’azienda.
6. Le imprese che possono prevedere l’istituzione del fondo di investimento di cui al comma 1 e così come regolato dagli articoli seguenti sono quelle di dimensioni non piccole che presentano un rating bancario corrispondente almeno al livello “investment grade”.
Articolo 9
(Osservatorio sulla partecipazione)
1. In tutte le imprese nelle quali è stato sottoscritto un contratto istitutivo di una o più forme di coinvolgimento dei lavoratori come elencate all’articolo 1 del presente decreto, è obbligatoria l’istituzione di almeno un Osservatorio sulla partecipazione pariteticamente composto da membri nominati dall’impresa e dai rappresentanti dei lavoratori, se presenti, o dagli stessi lavoratori.
2. L’Osservatorio ha il compito di monitorare l’attuazione delle pratiche di partecipazione presenti in impresa, risolvere le relative problematiche, elaborare proposte in merito a nuove forme di partecipazione, anche consultando direttamente i lavoratori.
3. L’osservatorio sulla partecipazione deve riunirsi almeno due volte all’anno.
4. Il numero dei membri dell’Osservatorio deve essere proporzionato al numero dei dipendenti dell’impresa e non può essere inferiore a due per le aziende che occupino fino a 300 dipendenti e a sei per le aziende che occupino più di 300 dipendenti.
5. Tutte le spese connesse all’attività e alla gestione dell’Osservatorio sono a carico dell’impresa.
Articolo 10
(Riservatezza delle informazioni)
1. Ferma restando la legislazione vigente in materia di riservatezza e segreto aziendale, i rappresentanti dei lavoratori coinvolti in processi di partecipazione non possono rivelare a terzi notizie ricevute in via riservata e qualificate come tali dall’impresa. In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilità civile e l’eventuale responsabilità penale, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi vigenti.
2. Il datore di lavoro non è obbligato a comunicare le informazioni richieste qualora la loro diffusione sia suscettibile di recare danno all’impresa nei rapporti con la concorrenza o di provocare turbativa dei mercati. Per tale fattispecie a livello aziendale i contratti possono istituite delle Commissioni tecniche di conciliazione per verificare la natura riservata delle informazioni. Tali Commissioni sono da istituirsi con modalità analoghe a quelle previste dal decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, di attuazione della citata direttiva 94/45/CE relativa all’istituzione di un comitato aziendale europeo.
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