CONTROLLI IN AZIENDA: PERCHÉ UNA RISCRITTURA DELLO STATUTO È INDISPENSABILE

IL CONTRIBUTO CHE DAL NUOVO CODICE DEL LAVORO PUÒ VENIRE ALL’AGGIORNAMENTO DI DISPOSIZIONI RIMASTE GRAVEMENTE INDIETRO RISPETTO ALL’EVOLUZIONE TECNOLOGICA

Secondo editoriale telegrafico per la Nwsl n. 319, 10 novembre 2014 – Sul contributo del nuovo Codice al superamento del dualismo nel mercato del lavoro v. il mio editoriale telegrafico della settimana scorsa  .

Nel 1970, quando venne emanato lo Statuto dei lavoratori, non esistevano ancora né i test psicoreattivi, né le indagini motivazionali: le norme di quella legge dedicate alla tutela della riservatezza del lavoratore ignorano dunque da mezzo secolo questi strumenti di selezione e gestione del personale, per non dire dei delicati problemi di correttezza e di trasparenza che essi pongono. Allora non esistevano, poi, né i pc, né Internet, né le reti informatiche aziendali, né la posta elettronica, né i telefoni cellulari, né i sistemi di monitoraggio e guida satellitare GPS. Sono tutte cose che consentono il controllo a distanza della prestazione lavorativa; ma oggi vengono utilizzate normalmente come strumenti indispensabili di lavoro: non avrebbe alcun senso che la loro utilizzazione venisse assoggettata a una autorizzazione preventiva da parte delle rappresentanze sindacali aziendali, come è previsto dall’articolo 4 dello Statuto per le “apparecchiature audiovisive di controllo a distanza”. Poiché, però, la loro utilizzazione offre la possibilità che vengano “tracciati” tutti i movimenti dei lavoratori che se ne servono, occorrono pur sempre alcune regole di trasparenza e correttezza, alcune misure di protezione della riservatezza dei lavoratori contro il rischio di controlli che esorbitino dalle normali esigenze dell’organizzazione produttiva. Ecco dunque un altro capitolo – oltre a quello del superamento del dualismo fra protetti e non protetti – nel quale lo slogan “lo Statuto non si tocca” è vistosamente privo di senso, soprattutto in bocca a chi si qualifica “di sinistra”: la riscrittura di questa parte dello Statuto del 1970 è indispensabile dal punto di vista di entrambe le parti del rapporto. È un altro capitolo nel quale, come previsto nel disegno di legge-delega ora in discussione alla Camera, il nuovo Codice riempirà una lacuna non secondaria che è venuta aprendosi nell’ordinamento del lavoro.

 

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