IL CONTRIBUTO CHE DAL NUOVO CODICE DEL LAVORO PUÒ VENIRE ALL’AGGIORNAMENTO DI DISPOSIZIONI RIMASTE GRAVEMENTE INDIETRO RISPETTO ALL’EVOLUZIONE TECNOLOGICA
Secondo editoriale telegrafico per la Nwsl n. 319, 10 novembre 2014 – Sul contributo del nuovo Codice al superamento del dualismo nel mercato del lavoro v. il mio editoriale telegrafico della settimana scorsa .
Nel 1970, quando venne emanato lo Statuto dei lavoratori, non esistevano ancora né i test psicoreattivi, né le indagini motivazionali: le norme di quella legge dedicate alla tutela della riservatezza del lavoratore ignorano dunque da mezzo secolo questi strumenti di selezione e gestione del personale, per non dire dei delicati problemi di correttezza e di trasparenza che essi pongono. Allora non esistevano, poi, né i pc, né Internet, né le reti informatiche aziendali, né la posta elettronica, né i telefoni cellulari, né i sistemi di monitoraggio e guida satellitare GPS. Sono tutte cose che consentono il controllo a distanza della prestazione lavorativa; ma oggi vengono utilizzate normalmente come strumenti indispensabili di lavoro: non avrebbe alcun senso che la loro utilizzazione venisse assoggettata a una autorizzazione preventiva da parte delle rappresentanze sindacali aziendali, come è previsto dall’articolo 4 dello Statuto per le “apparecchiature audiovisive di controllo a distanza”. Poiché, però, la loro utilizzazione offre la possibilità che vengano “tracciati” tutti i movimenti dei lavoratori che se ne servono, occorrono pur sempre alcune regole di trasparenza e correttezza, alcune misure di protezione della riservatezza dei lavoratori contro il rischio di controlli che esorbitino dalle normali esigenze dell’organizzazione produttiva. Ecco dunque un altro capitolo – oltre a quello del superamento del dualismo fra protetti e non protetti – nel quale lo slogan “lo Statuto non si tocca” è vistosamente privo di senso, soprattutto in bocca a chi si qualifica “di sinistra”: la riscrittura di questa parte dello Statuto del 1970 è indispensabile dal punto di vista di entrambe le parti del rapporto. È un altro capitolo nel quale, come previsto nel disegno di legge-delega ora in discussione alla Camera, il nuovo Codice riempirà una lacuna non secondaria che è venuta aprendosi nell’ordinamento del lavoro.