MOLTO MIGLIORATO IL REGOLAMENTO PER IL FONDO POLITICHE ATTIVE

LE OSSERVAZIONI FORTEMENTE NEGATIVE SULLA PRIMA VERSIONE HANNO OTTENUTO UN BUON RISULTATO: ORA IL CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE È AL PRIMO POSTO TRA LE POLITICHE DA SPERIMENTARE E NON È PIÙ INDISPENSABILE IL COFINANZIAMENTO

Nuovo schema del decreto ministeriale recante il Regolamento del Fondo per le politiche attive del lavoro, istituito dal comma 215 dell’articolo unico della legge n. 147/213 – Su questo nuovo schema, inviato il 27 ottobre 2014 dal Governo alla Conferenza Stato-Regioni, quest’ultima ha espresso parere favorevole il 30 ottobre 2014 – È on line su questo sito anche il primo schema dello stesso decreto, datato 20 ottobre, sul cui contenuto avevo espresso forti critiche per gli ostacoli burocratico-procedurali che esso poneva per la sperimentazione del contratto di ricollocazione (v. nello stesso post il mio commento a caldo) – La battaglia parlamentare (tre interrogazioni presentate dai capigruppo di maggioranza in Commissione Lavoro e un question time al Senato in Aula, svoltosi il 3 luglio scorso) che è stata necessaria per sventare il rischio di una sorta di “abrogazione tacita” della norma legislativa, determinata dall’inerzia del ministero rispetto all’adempimento dovuto per l’attuazione della norma stessa, è compiutamente documentata nel Portale del contratto di ricollocazione.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO l’articolo 117 della Costituzione;

VISTO l’articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le politiche attive del lavoro, al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali, anche in regime di deroga, e dei lavoratori in stato di disoccupazione, demandando ad un decreto non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di stabilire le iniziative, anche sperimentali, finanziabili a valere sul Fondo e volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali, ai fini del finanziamento statale, può essere compresa anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 148 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014 – 2016”;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 dicembre 2013 concernente la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014 – 2016”;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 gennaio 2014 concernente  l’assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l’anno 2014 ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa e, in particolare la tabella C;

VISTO l’art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che prevede, a decorrere dall’esercizio finanziario 2010, la sospensione dei trasferimenti da parte del Stato alla province autonome di Trento e Bolzano le cui quote di pertinenza devono essere accantonate e rese indisponibili;

VISTA le legge 23 luglio 1991, n. 223, recante “Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro”;

VISTO il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante “Disposizioni per agevolare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a), della L. 17 maggio 1999, n. 144” e in particolare l’articolo 1, comma 2, lettera c), che definisce lo stato di disoccupazione;

VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”;

VISTA la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e in particolare l’articolo 4, commi da 40 a 45;

VISTO il regolamento (CE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, che istituisce la Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

SENTITA la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 30 ottobre 2014;

CONSIDERATO che occorre stabilire le iniziative, anche sperimentali, sostenute da programmi formativi specifici, finanziabili a valere sul Fondo per le politiche attive del lavoro, tra le quali può essere compresa anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione.

DECRETA

Art. 1. – Istituzione del Fondo per le politiche attive del lavoro.

1. Al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali, anche in regime di deroga, e dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le politiche attive del lavoro, di seguito denominato FPA.

2. Il FPA ha una dotazione iniziale di 15 milioni di euro per l’anno 2014 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Art. 2  – Finalità.

1. Le risorse del FPA sono destinate alla realizzazione di iniziative, anche sperimentali, sostenute da programmi formativi specifici, volte a favorire il reinserimento lavorativo dei lavoratori fruitori di ammortizzatori sociali, anche in deroga alla normativa vigente, e dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.

2. Le iniziative di cui al comma 1 consistono in azioni di riqualificazione e di ricollocazione professionale quali, a titolo esemplificativo:

a)     sperimentazione del contratto di ricollocazione;

b)     percorsi di orientamento formativo;

c)     percorsi formativi professionalizzanti, di aggiornamento e specializzazione, di potenziamento di competenze chiave, di alta formazione;

d)    percorsi formativi per la ricerca attiva di lavoro e per l’autoimprenditorialità;

e)    tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro;

f)      interventi di aiuto alle attività professionali autonome, alla creazione d’impresa e al rilevamento di imprese da parte dei lavoratori, nonché alle attività di cooperazione;

g)    incentivi all’assunzione e incentivi per la mobilità territoriale dei lavoratori.

Art. 3 – Accesso alle risorse del Fondo.

 

1. Per accedere alle risorse del FPA, le regioni presentano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione – apposita domanda di contributo, secondo la modulistica predisposta dal Ministero stesso in analogia con quella prevista per l’accesso al Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) e resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero.

2. La domanda di contributo contiene i seguenti elementi:

a)     il Piano di intervento da finanziare e la stima dettagliata dei costi di ciascuna azione di cui esso si compone;

b)     l’indicazione dei destinatari delle azioni proposte, individuati tra i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1;

c)     l’indicazione dei settori produttivi interessati dalle azioni, evidenziando la coerenza delle azioni stesse rispetto ai fabbisogni professionali e formativi espressi dalla domanda di lavoro locale;

d)     la data di avvio e di conclusione del Piano di intervento, che non può eccedere i ventiquattro mesi, con relativo crono programma delle azioni da realizzare;

e)     l’ufficio responsabile della gestione e del controllo finanziario del Piano di intervento.

3. Le domande di contributo sono prese in esame, con periodicità trimestrale, dalla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, che ne valuta l’ammissibilità in virtù della coerenza con le finalità di cui all’articolo 2 e adotta il decreto di concessione del contributo. Nel caso in cui le risorse disponibili per il trimestre non siano sufficienti a finanziare tutti i progetti ritenuti idonei, la Direzione Generale competente effettua una valutazione comparativa, sulla base dei seguenti criteri:

a) rilevanza strategica del settore coinvolto, in relazione alle possibili conseguenze sull’indotto e sull’economia nazionale;

b) numero di lavoratori coinvolti;

c) dimensione geografica della crisi;

d) coerenza delle azioni proposte con le esigenze e le prospettive di reimpiego;

e) eventuale cofinanziamento da parte della Regione proponente.

4. In fase di prima applicazione, in relazione alle risorse relative all’anno 2014, con decreto del Direttore generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione viene fissato un unico termine di presentazione delle domande e si procede ad un’unica valutazione delle domande presentate.

5. Nell’ambito della medesima annualità, i residui non spesi in relazione ad un periodo si aggiungono alle risorse destinate al finanziamento delle domande presentate nei periodi successivi. Le domande ritenute idonee, ma non finanziate per carenza di risorse possono essere finanziate nel trimestre successivo.

6. Qualora ne ricorrano le condizioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, presenta domanda per il cofinanziamento del Piano di intervento a carico del Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione, di seguito denominato FEG.

Art. 4 – Utilizzo delle risorse.

1. Le tipologie e i criteri di ammissibilità a rimborso delle spese sostenute sono definite in analogia con quanto previsto per le domande di cofinanziamento a carico del FEG, ove compatibili.

2. Le regioni sono responsabili della gestione e del controllo finanziario delle azioni che compongono il Piano di intervento. A tal fine utilizzano il sistema di gestione e controllo adottato per le domande di cofinanziamento a carico del FEG.

3. L’allocazione delle risorse tra le azioni previste dal Piano di intervento può essere variata in corso di attuazione, a condizione che tali modifiche non comportino il superamento dell’ammontare massimo del contributo riconosciuto, e fermo restando l’obbligo per la regione proponente di acquisire dalla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione apposita autorizzazione per le variazioni superiori al 20% dei costi stimati per ogni singola azione.

4. All’avvio del Piano di intervento, è riconosciuto alla regione un anticipo del 50% dell’importo finanziato. Un successivo acconto pari al 40% dell’importo finanziato è erogato a seguito della rendicontazione, nella misura di almeno il 50% dell’anticipo, da parte della Regione e della verifica amministrativo contabile da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione. La restante somma pari al 10% dell’importo finanziato viene liquidata a saldo a conclusione dell’intervento, previa verifica amministrativo-contabile delle spese sostenute e rendicontate.

5. Ai fini del monitoraggio delle azioni finanziate con il FPA, le regioni inviano alla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione report periodici di monitoraggio sulla base delle indicazioni e della tempistica che saranno fornite dalla Direzione Generale medesima.

6. Entro 3 mesi dalla conclusione del Piano di intervento, le regioni presentano alla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione una Relazione finale sull’utilizzo del contributo finanziario ricevuto, sulle azioni realizzate e sui risultati ottenuti, corredata da un Rendiconto generale delle spese.

 

Art. 5

Copertura finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente decreto si provvede a carico del FPA afferente al capitolo di bilancio 2233 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Missione 26 (Politiche per il lavoro) – Programma 26.6 (Politiche attive e passive del lavoro), Interventi, per un ammontare pari a 15 milioni di euro per l’anno 2014 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nel sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.

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