PASSA, SU MIA PROPOSTA, UNA DISPOSIZIONE CHE ANTICIPA QUELLA DEL CODICE SEMPLIFICATO MIRATA A CONSENTIRE, SENZA LIMITI, AL CONTRATTO COLLETTIVO DI PREVEDERE LA SOLUZIONE ARBITRALE DELLE CONTROVERSIE SU DIRITTI LA CUI FONTE SIA COSTITUITA ESCLUSIVAMENTE DAL CONTRATTO MEDESIMO
Testo dell’emendamento a mia prima firma al testo del decreto-legge n. 132/2014 nel disegno di legge di conversione, presentato in Commissione Giustizia del Senato e confermato nel maxi-emendamento sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia, ottenendola il 23 ottobre 2014 – Seguono l’articolo di Giuseppe Bulgarini D’Elci pubblicato in proposito sul Sole 24 Ore del giorno successivo e una mia lettera allo stesso quotidiano, in risposta all’interrogativo con cui l’articolo si conclude..
EMENDAMENTO PRESENTATO E APPROVATO IN COMMISSIONE GIUSTIZIA
Al comma 1 dell’articolo 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale facoltà è consentita, altresì, nelle cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale».
PIETRO ICHINO, GIANLUCA SUSTA, ALESSANDRO MARAN
(nel corso della discussione ha chiesto di aggiungere la propria firma all’emendamento il senatore Lucio Barani, del Gruppo GAL)
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Scarica l’articolo Arbitrato sui diritti contrattuali, pubblicato dal Sole 24 Ore il 24 ottobre 2014
LA MIA LETTERA AL SOLE IN RISPOSTA ALL’INTERROGATIVOPOSTO NELL’ARTICOLO
Caro Direttore, sul Sole di giovedì Bulgarini D’Elci dà conto in modo molto preciso dell’emendamento inserito dal Senato nel decreto-giustizia (d.-l. n. 132/2014), che consente il trasferimento dalla sede giudiziale alla sede arbitrale di qualsiasi controversia su diritti che abbiano la loro fonte esclusiva in un contratto collettivo, di qualsiasi livello e dunque anche aziendale, a condizione che il contratto stesso preveda e disciplini la soluzione arbitrale della controversia. L’articolo si chiude con l’interrogativo se sia necessario che la soluzione arbitrale sia prevista dal contratto collettivo in riferimento alla materia specifica, o sia sufficiente che essa sia prevista genericamente per tutte le controversie relative a materie ivi disciplinate. Poiché sono l’estensore e primo firmatario, insieme ai colleghi Susta e Maran, dell’emendamento approvato dalla Commissione Giustizia, rispondo al quesito posto da Bulgarini D’Elci: la volontà del legislatore che mi sembra emerga abbastanza chiaramente dal testo è nel senso che bastano la previsione generica, nel contratto collettivo, della soluzione arbitrale e la sua disciplina. Avevo proposto questa incisiva innovazione, rispetto alle regole vigenti fortemente limitative dell’arbitrato in materia di lavoro, già nel 2009 in occasione della prima edizione del progetto di Codice semplificato del lavoro, poi in occasione della discussione parlamentare sul Collegato Lavoro 2010; ma nel corso della XVI legislatura la proposta non riuscì a passare. Ora l’importanza politica dell’approvazione di questo emendamento sta nel fatto che esso apre la porta all’introduzione della regola generale nel Codice semplificato che il Governo si propone di varare in tempi molto brevi, in adempimento della delega-lavoro, che è in discussione alla Camera in seconda lettura. Se questo avverrà, non vi saranno più ostacoli a che qualsiasi contratto collettivo, nel disciplinare – per esempio – una voce retributiva o l’inquadramento dei lavoratori, preveda che le controversie in proposito siano risolte obbligatoriamente da un arbitro unico o da un collegio arbitrale di cui il contratto stabilisca la composizione e regoli il funzionamento. Come accade in moltissimi altri Paesi più avanzati del nostro su questo terreno. (p.i.)
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