APPROVATO IN COMMISSIONE LAVORO AL SENATO IL MIO EMENDAMENTO CHE INTRODUCE QUESTO NUOVO ISTITUTO, INDISPENSABILE PER CONIUGARE SOSTEGNO DEL REDDITO DEI DISOCCUPATI E MISURE PER IL LORO REINSERIMENTO, PER LA COOPERAZIONE EFFICACE TRA CENTRI PER L’IMPIEGO E AGENZIE SPECIALIZZATE, PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA IN QUESTO CAMPO
Comunicato stampa del Gruppo parlamentare di Scelta Civica, 11 settembre 2014 – Segue il testo dell’emendamento approvato dalla Commissione – Una raccolta di documentazione italiana e straniera su questo strumento di politica attiva del lavoro, la cui sperimentazione è già prevista in una norma della legge di stabilità 2014, è disponibile on line nel Portale del contratto di ricollocazione .
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JOBS ACT: APPROVATO L’EMENDAMENTO ICHINO SUL CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE
La Commissione Lavoro del Senato questa mattina ha completato l’esame degli emendamenti in precedenza accantonati, riferiti agli articoli 1, 2,3,5 e 6 del disegno di legge-delega sul lavoro, approvando l’emendamento all’articolo 2 del senatore Pietro Ichino, che prevede l’inserimento organico del contratto di ricollocazione tra gli strumenti di politica attiva del lavoro. Un anno fa un altro emendamento dello stesso senatore Ichino aveva aggiunto nella legge di stabilità 2014 la previsione di una prima fase di sperimentazione regionale di questo strumento, con uno stanziamento di 50 milioni: sulla base di quella disposizione la Regione Lazio si è subito attrezzata attivando il sistema di accreditamento delle agenzie specializzate e sta dando ora avvio alla sperimentazione del contratto di ricollocazione per risolvere positivamente la crisi occupazionale Alitalia, offrendo ai mille lavoratori che dovranno essere licenziati un percorso di effettivo reinserimento nel tessuto produttivo.
Lo schema del contratto di ricollocazione, modellato sulle più recenti esperienze olandese e britannica, attribuisce alla persona interessata la facoltà di scegliere l’agenzia specializzata tra quelle accreditate presso la Regione; l’agenzia sarà parte stipulante del contratto con la persona stessa e con il Centro per l’Impiego, impegnandosi a fornire l’assistenza intensiva necessaria e a seguire e indirizzare continuativamente il lavoratore nel percorso di ricerca e di riqualificazione mirata agli sbocchi occupazionali effettivamente esistenti. L’agenzia sarà retribuita mediante un voucher regionale, pagabile per la maggior parte soltanto a risultato ottenuto: questo garantirà la qualità del servizio e la riqualificazione della spesa pubblica in questo campo, escludendo automaticamente gli operatori poco capaci. Il senatore Ichino, commentando il voto della Commissione, ha sottolineato come il contratto di ricollocazione sia al tempo stesso “uno strumento indispensabile per per realizzare la necessaria cooperazione e integrazione tra Centri per l’Impiego e agenzie specializzate per un servizio efficace all’incontro fra domanda e offerta di lavoro, per collegare tra loro il sostegno del reddito del disoccupato e le iniziative necessarie per il suo reinserimento al lavoro più rapido possibile, e per condizionare effettivamente il sostegno del reddito all’attivazione e disponibilità del beneficiario nel percorso verso la nuova occupazione: tre novità davvero molto importanti per rendere il mercato del lavoro italiano più facile per le imprese e per trasformarlo da ‘luogo pericoloso’ per i lavoratori a garanzia della loro libertà e sicurezza economica e professionale”.
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IL TESTO DELL’EMENDAMENTO
2.51 (testo 3, secondo la riformulazione proposta dal Governo e accolta dai presentatori)
Ichino, Berger, Mario Mauro, Pagano
Al comma 2 dell’articolo 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:
“i-bis) principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure disostegno del reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la stipulazione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell’effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale”.