UN DECRETO PREVEDE UNA GRADUATORIA BASATA SUI SOLI TITOLI DI STUDIO E ANZIANITÀ DI SERVIZIO PER L’ASSUNZIONE A TERMINE NEGLI ISTITUTI MUSICALI
Interrogazione presentata alla Presidenza del Senato il 28 luglio 2014 – In argomento v. anche la mia interrogazione al ministro dell’Istruzione del 10 novembre 2009 sull’incredibile blocco dei concorsi per il reclutamento in ruolo nei Conservatori, che dura da un quarto di secolo escludendo intere generazioni di new entrants – Segue la risposta del ministro dell’Istruzione Stefania Giannini, del 20 febbraio 2015, con una mia breve nota di commento
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INTERROGAZIONE
presentata al ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
dai senatori Pietro Ichino, Gianpiero Dalla Zuanna, Alessandro Maran, Giorgio Tonini
Premesso che,
– è stato emanato ultimamente da codesto Dicastero il decreto 30 giugno 2014 n. 526, “Costituzione delle graduatorie nazionali per l’attribuzione di incarichi e supplenze a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM”, mirato a trasferire al livello nazionale la formazione di graduatorie per il reclutamento del personale docente nei Conservatori musicali, sottraendole alla competenza dei singoli istituti;
– il sistema di reclutamento che in questo modo si istituisce differisce da quello in vigore per le Università: mentre, infatti, per queste ultime è stata istituita una lista di “idonei”, alla quale ciascun ateneo può attingere per l’immissione in ruolo di personale docente attraverso una apposita fase concorsuale in sede locale, nel caso di Conservatori si tratta di invece di graduatorie rigide per incarichi a tempo determinato, rispetto alle quali le singole istituzioni non hanno margini di valutazione e selezione dei candidati in relazione a proprie esigenze didattiche specifiche;
– il decreto non prevede i titoli artistici tra gli elementi rilevanti per la formazione della graduatoria nazionale, la quale terrà conto pertanto dei soli titoli di studio e dell’anzianità di servizio degli iscritti; questo è il frutto dell’accoglimento da parte del ministero della richiesta delle associazioni sindacali nel senso, appunto, dell’eliminazione dei titoli artistici dai criteri rilevanti; ciò significa che per essere ingaggiati basterà essersi diplomati e aver insegnato, magari per un colpo di fortuna, per tre anni; per converso, un giovane eccellente, che abbia tenuto concerti in Patria e all’estero, pubblicato dischi e vinto premi, se non sarà del tutto escluso per difetto del requisito di anzianità minima (v. infra), verrà posposto di diritto a un musicista di modestissima levatura per il solo fatto che questi abbia avuto incarichi di insegnamento per un numero maggiore di giorni;
– l’esigenza indicata come motivo per la scelta di cui sopra, cioè quella di istituire una procedura rapida per i reclutamenti entro l’inizio del nuovo anno accademico 2014-2015, non avrebbe affatto impedito che si attribuisse rilievo a titoli (concerti in Italia e all’estero, pubblicazioni, premi conseguiti) che non richiedono necessariamente la formazione di una commissione per essere tradotti in punteggio utile per la graduatoria;
– l’articolo 11 del decreto stabilisce, peraltro, che le graduatorie in esso previste “sono utilizzate per la stipula dei contratti a tempo determinato, ai fini della copertura dei posti in organico vacanti e/o disponibili” […] “fino alla emanazione del regolamento previsto dall’articolo 2, comma 7, lettera e) della legge n. 508/1999”, cioè del regolamento che fisserà “le procedure di reclutamento del personale”; poiché di questo regolamento siamo in attesa da 15 anni, non è pessimistico prevedere che possano passarne ancora diversi prima che esso veda la luce; ebbene, in tutto questo periodo di attesa i titoli artistici rimarranno irrilevanti e nei Conservatori italiani si privilegerà non il merito, ma la sola anzianità di servizio;
– il decreto, inoltre, esclude dalla graduatoria coloro che al novembre del 2013 non abbiano maturato un’anzianità di servizio di almeno 540 giorni in 3 anni; la conseguente esclusione dei più giovani, che viene così sancita per l’anno accademico 2014-15, è destinata a protrarsi negli anni successivi, poiché coloro che sono stati esclusi per il 2014-15 per non aver raggiunto i 540 giorni di servizio non avranno più la possibilità di svolgere alcun periodo di servizio; è ben vero che questa disposizione riprende la norma contenuta nell’articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, ma è anche vero che quella norma sarebbe palesemente incostituzionale, se producesse l’effetto di escludere drasticamente dall’accesso ai contratti di insegnamento a termine tutti gli appartenenti alle nuove generazioni che si affacciano sul mercato del lavoro dal 2014 in poi, ponendo un requisito che è ad essi vietato acquisire;
– il rischio è pertanto che, così come la mancanza di concorsi per l’assunzione in ruolo dopo il 1990 ha escluso tutti i nati dopo il 1966, fossero pure dei Mozart o dei Paganini, dalla possibilità di contendere l’ingaggio stabile ai numerosi appartenenti alla lista degli “idonei” del 1990, ora incominci un periodo nel quale tutti coloro che al novembre del 2013 non hanno raggiunto i 540 giorni di servizio, fossero pure dei Mozart o dei Paganini, resteranno esclusi anche dalla possibilità di un contratto di insegnamento a termine;
– la combinazione delle due scelte sopra evidenziate (irrilevanza dei titoli artistici e requisito di anzianità minima per l’accesso ai contratti di insegnamento a termine) e del blocco del reclutamento in ruolo perdurante ormai da un quarto di secolo, contribuisce a determinare la migrazione all’estero dei giovani musicisti italiani migliori;
– un’altra grave stortura del sistema – caso unico al mondo – sta infine nell’assoggettare la scelta dei docenti da parte dei singoli Istituti a una graduatoria nazionale (che è cosa ben diversa da una lista nazionale di idonei): nessun altro Paese pratica un meccanismo di reclutamento come questo, che azzerando l’autonomia didattica degli Istituti li deresponsabilizza circa la qualità dell’insegnamento impartito e sembra comunque fatto apposta per privilegiare i mediocri e mortificare il merito, in questo caso il merito musicale;
si chiede di sapere
– se il ministro non intenda accelerare il più possibile l’emanazione del regolamento previsto dall’articolo 2, comma 7, lettera e) della legge n. 508/1999, in modo da ridurre al minimo il periodo di efficacia di questo decreto;
– altrimenti, se e come il ministro intenda intervenire al fine di eliminare l’assurda soglia di sbarramento per l’accesso al lavoro temporaneo a danno dei new entrants, anche in considerazione della manifesta incostituzionalità dello sbarramento stesso;
– se e come il ministro intenda intervenire per dare quanto meno una ragionevole flessibilità alla graduatoria, in modo che gli Istituti abbiano la possibilità di attingervi per soddisfare esigenze didattiche specifiche con personale che abbia le competenze e capacità artistiche necessarie;
– se e come il ministro intenda intervenire per tranquillizzare le ultime generazioni dei musicisti italiani, che, già duramente penalizzate dall’assenza totale di concorsi nazionali a cattedre dopo quello del 1990, rischiano di essere altrettanto duramente penalizzate da questo decreto che chiude ermeticamente ai più giovani e svaluta totalmente il merito rispetto all’anzianità.
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LA RISPOSTA DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE STEFANIA GIANNINI.
Scarica la risposta del ministro, 20 febbraio 2015, in formato pdf
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UN MIO BREVE COMMENTO
Apprezzo molto l’impegno espresso dal ministro per l’emanazione in tempi brevi del nuovo regolamento. Mi preoccupa, però, la prospettiva che il sistema di reclutamento resti basato su di un concorsone nazionale, con conseguente graduatoria unica: il rischio è che il musicista eccellente possa finire a Santa Cecilia o a Rodi Garganico solo in conseguenza di un punteggio. Questo sistema di reclutamento, a quanto mi risulta, fuori d’Italia è applicato soltanto in Spagna. (p.i.)