NELLE AZIENDE IDEOLOGICAMENTE QUALIFICATE L’ORDINAMENTO AMMETTE CHE L’ORIENTAMENTO RELIGIOSO, POLITICO O SINDACALE DEL LAVORATORE POSSA ASSUMERE RILIEVO COME DATO JOB RELATED, PREVEDENDO COMUNQUE UNA PROTEZIONE SOLTANTO INDENNITARIA DELLA STABILITÀ, QUANDO LE STESSE NON OPERINO NEL MERCATO
Paragrafo 527 estratto dal mio Il contratto di lavoro, vol. III, nel Trattato di diritto civile e commerciale Cicu-Messineo-Mengoni, Giuffrè, 2003 (le note di dottrina e giurisprudenza seguono il testo) – L’opera intera si può scaricare, in dattiloscritto, dall’Archivio dei miei scritti
.
527. Segue. B) La tutela obbligatoria nelle organizzazioni di tendenza. — A norma del primo comma dell’art. 4 della legge n. 108/1990, sono esentati dal regime di tutela reale contro i licenziamenti ingiustificati — oltre ai datori di lavoro titolari di aziende che non superano le soglie dimensionali di cui si è detto (§ 522) ivi indicate — anche i «datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione, ovvero di religione o di culto» Viene in questo modo esentato dal regime della tutela reale contro i licenziamenti ingiustificati un insieme di organizzazioni per un verso più ridotto, per altro verso più ampio, rispetto all’insieme di quelle che la dottrina precedente aveva già da tempo individuato, pur in assenza di alcuna previsione legislativa, come le «imprese di tendenza», caratterizzate dall’immanenza delle loro finalità ideologiche nella causa del contratto di lavoro con i loro dipendenti (319): più ridotto, perché ne restano discutibilmente escluse le organizzazioni di natura imprenditoriale, come gli editori di giornali «di tendenza» (e qui non si vede davvero perché la tutela della «tendenza» debba essere assicurata a un partito o al suo sindacato e non al suo organo di stampa); più ampio, perché la formulazione della norma consente di ricomprendere nel novero delle organizzazioni esenti dal regime di tutela reale contro i licenziamenti ingiustificati non soltanto associazioni politiche, sindacali o religiose, ma anche anche organizzazioni svolgenti attività lato sensu «culturale» istituzionalmente prive di alcuna tendenza ideologica (come ad esempio una associazione che organizza spettacoli teatrali o concerti musicali, o promuove ricerche mediche o scientifiche), purché a carattere non imprenditoriale (320). Si discute se in questo novero possano ricomprendersi anche gli enti che gestiscono scuole private a pagamento, oppure no, in considerazione del fatto che questa attività configura la produzione e offerta di un servizio, in concorrenza con altri produttori dello stesso servizio e in forme
suscettibili di fruttare un utile: donde la possibile qualificazione dell’attività stessa come imprenditoriale (321). Un problema analogo si pone per le associazioni sindacali o imprenditoriali che offrono ai propri iscritti servizi di consulenza o assistenza, sostanzialmente in concorrenza con i servizi offerti da imprese o liberi professionisti (322), e per le associazioni svolgenti attività di assistenza sociale (323).
La nuova norma esclude drasticamente le organizzazioni «di tendenza» così individuate, quando non abbiano né formalmente né sostanzialmente natura imprenditoriale, dal campo di applicazione dell’art. 18 St. lav., senza operare distinzioni tra i rapporti di lavoro nei quali l’orientamento ideologico influisce sul contenuto delle mansioni affidate al lavoratore e quelli nei quali un tale influsso può escludersi (324): nessun dipendente di quelle organizzazioni può pertanto far valere un diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro in seguito a un licenziamento ingiustificato. L’esclusione opera, però, soltanto sul piano della sanzione comminata per il licenziamento ingiustificato, non sul piano dei criteri di valutazione della giustificazione addotta dal datore: qui la regola del giustificato motivo oggettivo o soggettivo opera integralmente. Spetta a chi deve applicare quella regola valutare la sussistenza del giustificato motivo attribuendo il giusto peso all’orientamento ideologico dell’organizzazione datrice di lavoro e all’adesione più o meno intensa del lavoratore a quell’orientamento, in considerazione delle circostanze e del contenuto della prestazione lavorativa. Senza gravi patemi d’animo: perché l’applicazione del solo regime della tutela obbligatoria sdrammatizza gli effetti del giudizio sulla legittimità del licenziamento, offrendo sempre all’organizzazione di tendenza la possibilità di liberarsi del collaboratore «non in linea» mediante il pagamento dell’indennizzo. Questo presuppone, ovviamente, l’interpretazione della norma in esame secondo cui, data la natura particolare del datore di lavoro e dell’azienda, il motivo ideologico addotto a motivazione del licenziamento deve essere sempre considerato come motivo «inerente all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa», ex art. 3 della legge n. 604/1966, e mai come motivo discriminatorio; altrimenti, il giudizio sul «licenziamento ideologico» nelle organizzazioni di tendenza verterebbe tra due soluzioni diametralmente opposte: nullità radicale o libertà assoluta. A me sembra che il legislatore abbia voluto proprio evitare questa alternativa drammatica, garantendo all’organizzazione di tendenza una sorta di «uscita di sicurezza» anche nel caso in cui le sue ragioni ideologiche non siano accolte dal giudice (325).
L’esenzione dal regime della tutela reale vale, tuttavia, soltanto per il caso in cui l’illegittimità dipenda da difetto di giustificato motivo del licenziamento: non — secondo la giurisprudenza oggi prevalente — per il caso in cui l’illegittimità del licenziamento dipenda da un difetto di forma (326).
Non occorre dire che l’applicabilità della disciplina limitativa del licenziamento presuppone l’esistenza di un contratto di lavoro subordinato: ne sono ovviamente escluse le prestazioni di lavoro volontario gratuito (§ 90), particolarmente frequenti nelle organizzazioni di tendenza (327).
_____________________
Note al § 327
(319) V. soprattutto F. Santoni, Le organizzazioni di tendenza e i rapporti di lavoro, Milano, 1983; M.G. Mattarolo, Il rapporto di lavoro subordinato nelle organizzazioni di tendenza. Profili generali, Padova, 1983. Successivamente il tema e` stato ripreso, anche con riferimento alla tipizzazione legislativa operata dalla norma del 1990, da G. Pera, Le organizzazioni di tendenza nella legge sui licenziamenti, RIDL, 1991, I, pp. 455-472; F. Bano, Il lavoro senza mercato. Le prestazioni di lavoro nelle organizzazioni «non profit», Bologna, 2001, partic. pp. 39-59.
(320) Nel senso dell’esclusione dell’esenzione dalla tutela reale per le organizzazioni di tendenza che svolgano attività sostanzialmente imprenditoriale v. Cass. 29 ottobre 1998 n. 10826, RIDL, 1999, II, p. 644, con nota di A. Pilati, Sull’applicabilità della tutela reale a un’attività gestita in forma d’impresa da un’organizzazione di tendenza: nel caso specifico si trattava di servizio di alloggio e assistenza a disabili mentali, gestito dalle Acli di Bari su appalto conferito loro da una Unità sanitaria locale.
(321) Cfr., in riferimento a un ente svolgente attività di formazione professionale, del quale e` stata confermata la qualificazione come organizzazione non imprenditoriale di tendenza, Cass. 16 settembre 1998 n. 9237 (RIDL, 1999, II, p. 638, con nota di A. Pizzoferrato, Il regime del licenziamento nelle organizzazioni di tendenza): «L’applicazione, nei confronti degli istituti privati di istruzione, della disciplina prevista per le cosiddette organizzazioni di tendenza … presuppone l’accertamento in concreto … dell’assenza, nel singolo istituto, di una struttura imprenditoriale e della presenza dei requisiti tipici dell’organizzazione di tendenza»; in precedenza P. Bologna 30 dicembre 1974, GI, 1975, I, 2, c. 895, con nota di A. De Santis Ricciardone, Licenziamento da una scuola privata (prime note in materia di «imprese di tendenza»); Cass. 21 novembre 1991 n. 12530, cit. nella nota 324; Cass. S.U. 11 aprile 1994 n. 3353, GI, 1994, I, c. 1425, con ampia nota di S. Fatone, Organizzazioni di tendenza ed attività imprenditoriale: tutela del lavoratore illegittimamente licenziato, ADL, 1995, n. 1, p. 396, con nota di P. Olivelli, Le organizzazioni di tendenza e la Cassazione, LG, 1994, p. 2557, con nota di M.G. Mattarolo; P. Roma 23 maggio 1994, RIDL, 1995, II, p. 624, con nota di G. Bolego, Sul licenziamento nelle scuole gestite da enti religiosi (dove è stato qualificato come organizzazione di tendenza ai fini della disciplina dei licenziamenti un istituto scolastico gestito da ente religioso senza fini di lucro); Cass. 16 giugno 1994 n. 5832, RIDL, 1995, II, pp. 379, con nota di F. Santoni, Libertà nella scuola. Interessi religiosi e potere di licenziamento nelle organizzazioni di tendenza; Cass. 15 settembre 1995 n. 9734, D&L, 1996, I, p. 218; A. Roma 24 agosto 2001, NGL, 2002, p. 217. In proposito v. anche F. Mazziotti, Lavoro ideologico e scuole private: un discutibile caso di licenziamento disciplinare, RGL, 1994, I, pp. 433-457; G. Spagnuolo Vigorita, Fini e organizzazione nell’impresa di tendenza. Scuola confessionale e licenziamento, LD, 1995, pp. 223-284 (ivi tre pagine di riferimenti bibliografici in argomento).
(322) Recentemente è stata ritenuta assoggettabile al solo regime di tutela risarcitoria contro il licenziamento ingiustificato l’attività di fornitura di servizi di consulenza e assistenza agli iscritti da parte dell’Unione del Commercio e del Turismo della provincia di Livorno: Cass. 6 novembre 2001 n. 13721, DL, 2002, II, p. 186, con nota di F.M. Mantovani, La Suprema Corte torna a pronunciarsi sull’applicabilità della tutela reale alle organizzazioni di tendenza, e RIDL, 2002, II, p. 631, con nota di M. Garattoni, La Corte di Cassazione torna sulla questione del licenziamento nelle organizzazioni di tendenza. In senso contrario, in riferimento agli «enti bilaterali» istituiti in numerosi settori da associazioni sindacali e imprenditoriali per la gestione di servizi di comune interesse, e in particolare alla Cassa edile, v. Cass. 11 luglio 2001 n. 9396, NGL, 2001, p. 772.
(323) Per l’interpretazione estensiva della norma, tale da ricomprendere nell’area dell’esenzione dalla tutela reale anche associazioni di questo genere, v. Cass. 22 novembre 1999 n. 12926, RIDL, 2000, II, p. 633, con nota di B. Granata, Organizzazione di tendenza, contratto di lavoro subordinato e licenziamento individuale: il caso del Telefono Azzurro.
(324) Cfr. ancora Cass. 16 settembre 1998 n. 9237, cit. nella nota 321; in precedenza, nello stesso senso, Cass. 21 novembre 1991 n. 12530, RGL, 1992, II, p. 142, con note dissenzienti di U. Natoli, Per una nuova inquisizione? e di L. Menghini, Sui limiti di legittimità del licenziamento nelle organizzazioni di tendenza; nonché RIDL, 1992, II, p. 264, con nota di M. Mariani, Considerazioni sul licenziamento del dipendente. La questione di legittimità costituzionale dell’esenzione dal regime di tutela reale per le organizzazioni di tendenza e` stata ritenuta manifestamente infondata da Cass. 11 agosto 2000 n. 10640, NGL, 2001, p. 135.
(325) Sull’intera delicata questione v., anche per gli ulteriori riferimenti dottrinali, G. Pera, Le organizzazioni di tendenza nella legge sui licenziamenti, cit. nella nota 319, pp. 455-472, dove l’A., rilevato che l’esclusione dal regime della tutela reale opera anche quando il licenziamento non ha alcun collegamento con l’orientamento ideologico dell’organizzazione, giudica l’esclusione stessa eccessiva, prospettandone l’illegittimità costituzionale; Id., Le novità nella disciplina dei licenziamenti, Padova, 1993, pp. 77-87, dove l’A. propone ulteriori riflessioni, anche di segno diverso rispetto alle precedenti. Inoltre, più recentemente, A. Niccolai, ne I licenziamenti. Commentario, a cura di O. Mazzotta, cit. nella nota 238, sub art. 10, pp. 600-609.
(326) Cass. 5 agosto 1996 n. 7176, cit. nella nota 326. Osservo tuttavia in proposito — dissentendo parzialmente dall’orientamento espresso da questa sentenza e richiamando gli argomenti svolti su questo punto nel § 526 — che, quando l’illegittimità del licenziamento derivi dal difetto di comunicazione del motivo, appare assai più logico applicare la sanzione comminata per il licenziamento ingiustificato: nel caso dell’organizzazione di tendenza, quindi, la sola tutela risarcitoria.
(327) Cfr. P. Roma 12 agosto 1996, RIDL, 1997, II, p. 472, con nota di C. Corsinovi, Ancora sul rapporto di lavoro a causa religiosa.
.