MODIFICARE LA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI È CONTRO NATURA?
Terzo editoriale telegrafico per la Nwsl n. 304, 14 luglio 2014.
Mercoledì scorso il Quotidiano Nazionale ha affiancato alla mia intervista sul Jobs Act in discussione al Senato un’intervista a Cesare Damiano (1), nella quale egli dichiara: “Se vogliamo parlare di contratto di inserimento a tutele progressive noi siamo completamente disponibili”; del resto, in un’altra intervista rilasciata all’Unità nell’aprile scorso, egli si era spinto anche oltre, dichiarando di essere d’accordo persino su di un allungamento del periodo di prova fino a tre anni; a una condizione, però: “vorrei che i nostri figli e nipoti, quando hanno un contratto stabile, ottengano le stesse tutele dei loro genitori”. In altre parole: l’articolo 18 si può aggirare, allungando a dismisura il periodo di prova o istituendo nuovi tipi di contratto di lavoro (ma il PD non era contrario alla proliferazione dei tipi contrattuali?), purché non si modifichi l’articolo 18. Questa posizione mi ricorda certi precetti enunciati da monsignor Sgreccia, come quello secondo cui il divieto di uso del preservativo è immutabile nei secoli, essendo questo strumento “contro natura”, ma in determinate circostanze è consentito aggirarlo praticando su di esso un forellino, magari laterale, in modo che sia salva l’astratta possibilità che l’atto coniugale abbia un effetto procreativo. Anche tre anni di periodo di prova, di contratto a termine, di contratto “di inserimento”, purché non si compia l’atto contro natura di modificare l’articolo 18 e così si salvaguardi l’astratta possibilità che i giovani godano in futuro della job property di cui hanno goduto (alcuni de)i loro nonni. Davvero il PD è ancora a questo punto?
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(1) Nella stessa intervista il presidente della Commissione Lavoro della Camera mi imputa di essere “passato dal contratto unico al contratto a tutele crescenti”. Colgo l’occasione per ricordare che non è così: chiunque può verificare che le tre versioni del Codice semplificato da me proposte, rispettivamente nel 2009, 2013 e 2014, sono tutte incentrate sul contratto a protezione crescente, che aveva già nel 2009 sostanzialmente la stessa struttura nella quale lo propongo oggi. E in nessuna delle tre versioni esso ha mai avuto la pretesa di essere “unico”, ovvero di sostituirsi agli altri tipi di contratto di lavoro dipendente.
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