IL PROGETTO DI CODICE SEMPLIFICATO NEL JOBS ACT

DOCUMENTAZIONE SUI LAVORI IN CORSO NEL CANTIERE DELLA LEGGE-DELEGA, PER LA PARTE RELATIVA AL TESTO UNICO DELLE NORME CHE REGOLANO I RAPPORTI DI LAVORO

Bozza di emendamento al disegno di legge-delega n. 1428/2014, sulla quale alcuni senatori della maggioranza in Senato stanno lavorando (maggio 2014) in vista dell’inizio dell’esame degli articoli, previsto intorno alla metà di giugno – Sugli altri contenuti del disegno di legge, in materia di servizi per l’impiego e di ammortizzatori sociali, v. le slides Che cosa bolle nella pentola della legge-delega sul lavoro.

EMENDAMENTO SOSTITUTIVO DELL’ARTICOLO 4  DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1428/2014

 Sostituire l’articolo 4 con il seguente:

Articolo 4 – Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico semplificato delle norme che disciplinano i rapporti di lavoro

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a unificare, semplificare e riformare la disciplina dei rapporti di lavoro secondo i criteri che seguono.

a)     La nuova disciplina legislativa deve essere redatta in modo da soddisfare i requisiti di semplicità e chiarezza indicati nel Decalogue for Smart Regulation emanato il 12 novembre 2009 dal Gruppo di studio di alto livello incaricato della sua predisposizione dalla Commissione Europea, in particolare i requisiti dell’agevole lettura da parte di tutti i destinatari della disciplina stessa e dell’agevole traducibilità in lingua inglese.

b)     Essa deve essere redatta in forma di novella degli articoli da 2082 a 2134 e da 2239 a 2245 del Codice civile, avendosi cura di collocare il più possibile le nuove norme nella stessa posizione delle norme omologhe precedenti, in modo da rendere il più facile possibile il loro reperimento.

c)      Sulle materie oggetto di convenzioni e trattati internazionali ratificati dall’Italia e di norme dell’ordinamento europeo, la nuova disciplina deve essere allineata agli standard fissati dalle fonti sovranazionali medesime, o fare ad esse rinvio.

d)     Deve essere stabilita l’applicabilità diretta e immediata di tutte le norme suscettibili di applicazione diretta contenute in direttive europee in materia di lavoro, comprese quelle che entreranno in vigore dopo l’emanazione del decreto legislativo, salvo che la materia sia oggetto di disciplina specifica di fonte nazionale.

e)     Dovranno inoltre essere stabilite:

1)           le nozioni legali di lavoro autonomo, contratto d’opera, contratto di appalto, lavoro subordinato e lavoro dipendente;

2)           i principi generali comuni a tutti i rapporti di lavoro, in coerenza con i principi costituzionali, in materia di: sicurezza e riservatezza del prestatore; di assicurazioni per infortuni e malattie professionali, vecchiaia, malattia, maternità, disoccupazione, ivi compreso il principio di tendenziale parità contributiva sostanziale per tutti i rapporti di lavoro, a parità di gettito complessivo attuale e con un massimale di imponibile annuo; di parità di opportunità e divieti di discriminazione; di compenso orario minimo; di servizi nel mercato del lavoro;

3)           la ricomprensione nella nozione di lavoro dipendente, oltre che delle prestazioni qualificabili come subordinate secondo la nozione attualmente in vigore, anche di quelle svolte in modo continuativo in situazione di monocommittenza o assimilabile alla monocommittenza, produttive di un reddito annuo non superiore a un limite che dovrà essere stabilito dal decreto legislativo fra il minimo di 18.000 euro e il massimo di 30.000;

4)           il rinvio alla contrattazione collettiva per la determinazione dei sistemi di inquadramento professionale.

f)      Dovranno essere riformulate secondo i criteri indicati nella lettera a), conservando l’assetto sostanziale della disciplina attuale, salve le modifiche o integrazioni di seguito indicate, e salvi i marginali aggiustamenti necessari ai fini della unificazione e universalizzazione delle protezioni:

1)           la disciplina dell’assunzione in prova, con fissazione del termine massimo di sei mesi;

2)           la disciplina protettiva del lavoro delle persone disabili, destinata a sostituire la legge 12 marzo 1999 n. 68, senza alterarne gli standard di protezione ma integrandola con l’obbligo per l’impresa, nel caso di impossibilità di adempimento in forma specifica, di adempimento sostitutivo mediante pagamento di una somma di denaro a un fondo per l’incentivazione dell’inserimento delle persone disabili nel tessuto produttivo;

3)           la disciplina del contratto a termine, con recezione delle indicazioni contenute negli ordini del giorno accolti dal Governo il 5 maggio 2014 in sede di discussione del disegno di legge n. 1464/2014 di conversione del decreto-legge n. 34/2014 in Senato;

4)           la disciplina del contratto di lavoro intermittente, con previsione di deroga ai vincoli di carattere generale per i settori del turismo e dello spettacolo;

5)           la disciplina del contratto di lavoro accessorio;

6)           la disciplina della concorrenza di fonti negoziali in materia retributiva;

7)           la disciplina dei doveri del prestatore subordinato di obbedienza alle direttive del datore, e dei doveri di tutti i prestatori dipendenti di diligenza, riservatezza e segreto, non concorrenza, nonché dell’esercizio del potere disciplinare in riferimento alle violazioni di detti doveri;

8)           la disciplina generale dell’estensione e della collocazione e distribuzione temporale della prestazione lavorativa e dei riposi;

9)           la disciplina del lavoro ripartito;

10)       la disciplina del trasferimento d’azienda;

11)       la disciplina delle rinunce e transazioni;

12)       la disciplina del trattamento di fine rapporto e del trattamento in caso di morte;

13)       la disciplina del distacco del lavoratore presso altra impresa;

14)       la disciplina del patto di non concorrenza;

15)       la disciplina della prestazione di fatto in violazione della legge;

16)       la disciplina della somministrazione di lavoro, che potrà essere fatta oggetto di un testo unico a sé stante;

17)       la disciplina dell’apprendistato, che potrà essere fatta oggetto di un testo unico a sé stante, con riformulazione dell’apparato sanzionatorio in coerenza con la nuova disciplina del contratto a termine;

18)       la disciplina del lavoro domestico, che dovrà essere armonizzata con la nuova disciplina generale del rapporto di lavoro, compatibilmente con le caratteristiche speciali del rapporto;

19)       la disciplina di raccordo tra quella contenuta nel Codice civile e quella dettata dalle leggi speciali in materia di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.

g)     Dovranno essere riformulate secondo i criteri generali indicati nella lettera a) e i criteri specifici che seguono:

1)           i principi generali in materia di retribuzione del lavoro dipendente e la disciplina del pagamento della medesima per mezzo di buoni-lavoro, che devono essere ammessi, anche al di fuori dei casi di lavoro accessorio, come mezzo semplificato di pagamento e adempimento degli obblighi amministrativi, fiscali e contributivi, da parte del datore di lavoro o committente persona fisica non esercente impresa o libera professione;

2)           la disciplina degli usi aziendali, che dovranno essere equiparati a pattuizioni di maggior favore rispetto agli standard inderogabili tra datore e prestatore di lavoro suscettibili di recesso collettivo da parte del datore;

3)           la disciplina della determinazione del luogo della prestazione, della trasferta e relativo trattamento indennitario, e del trasferimento secondo il principio per cui al lavoratore che rifiuti un mutamento stabile del luogo di lavoro, che comporti il mutamento di residenza, è dovuto lo stesso trattamento del lavoratore licenziato per motivi economici od organizzativi;

4)           la disciplina delle mansioni e del loro mutamento, che deve: a) essere fondato su di una nozione sufficientemente elastica di equivalenza delle mansioni stesse; b) essere consentito, oltre che nei casi consentiti dall’ordinamento previgente, anche sulla base di pattuizione individuale assistita da un rappresentante sindacale di fiducia del lavoratore, quando, alternativamente: b.i) l’evoluzione tecnologica determini l’obsolescenza del contenuto professionale delle mansioni contrattuali; b.ii) le mansioni contrattuali risultino incompatibili con la protezione della salute e sicurezza del lavoratore; b.iii) il lavoratore stesso lo richieda in funzione di un proprio interesse personale;

5)           la disciplina del lavoro a tempo parziale, la quale deve contenere la previsione di pattuizione assistita da rappresentante sindacale o avvocato di fiducia del lavoratore: a) di una modifica dell’estensione o della collocazione temporale della prestazione originariamente pattuite tra le parti; b) della variabilità della collocazione o dell’estensione temporale della prestazione a discrezione del datore di lavoro o committente, purché con adeguata remunerazione di questa qualità della prestazione;

6)           la disciplina degli impedimenti personali del prestatore; in materia di certificazione e controllo dello stato di malattia e della sua idoneità a giustificare l’astensione dal lavoro la nuova disciplina legislativa dovrà prevedere la possibilità di istituzione di servizi ispettivi cogestiti tra imprese e sindacati, ad opera di contratto collettivo, nazionale o territoriale; inoltre l’esenzione dall’onere di certificazione per i primi giorni di malattia a fronte di una corrispondente franchigia retributiva, e della facoltà per il datore di lavoro, in caso di stillicidio di assenze brevi, di chiedere l’esibizione al servizio ispettivo di relazione del medico curante;

7)           la disciplina semplificata dei permessi e congedi di maternità, paternità e parentali, che dovrà allinearsi alle migliori esperienze degli ordinamenti europei, secondo i criteri di cui alla delega legislativa già contenuta nell’articolo 23 della legge 4 novembre 2010 n. 183;

8)           la disciplina dei controlli sulla prestazione lavorativa e protezione del diritto alla riservatezza del lavoratore dipendente, anche in riferimento all’uso degli strumenti informatici e telematici, che dovrà allinearsi alle migliori esperienze degli ordinamenti europei;

9)           la disciplina generale della sospensione della prestazione lavorativa nell’interesse del creditore, con diritto dei lavoratori alla corresponsione di quattro quinti dell’ultima retribuzione; disciplina dell’integrazione salariale nei settori nei quali la frequenza delle cause obiettive di sospensione rende opportuno istituire l’assicurazione obbligatoria delle imprese, mirata comunque a escludere l’utilizzazione dell’assicurazione stessa a copertura di situazioni nelle quali non sia ragionevolmente prevedibile la ripresa del lavoro nella stessa azienda; istituzione di un meccanismo bonus/malus per la determinazione del contributo assicurativo a carico delle imprese; previsione per gli altri settori della possibilità di ampliamento della copertura assicurativa mediante contratto collettivo; dove operi la copertura assicurativa, la scelta imprenditoriale della sospensione è soggetta all’esame preventivo in sede sindacale aziendale ma non a controllo amministrativo, essendo comunque prevista una franchigia a carico dell’imprenditore non inferiore a un quarto dell’integrazione corrisposta ai lavoratori interessati;

10)       la disciplina del recesso del lavoratore, che dovrà prevedere la sostituzione di ogni appesantimento burocratico per la convalida dell’atto, con la possibilità di revoca da parte del lavoratore stesso mediante atto scritto entro due giorni; dovrà essere prevista la figura del recesso del lavoratore per comportamento concludente, configurantesi nel caso dell’assenza ingiustificata protratta per una settimana; dovrà infine essere istituita una sanzione penale adeguata per il datore di lavoro o committente che precostituisca l’atto di dimissioni o di risoluzione consensuale del rapporto con data in bianco;

11)       la disciplina del recesso del datore di lavoro, che dovrà prevedere:

             i.     entro il primo triennio di durata del rapporto, comprendendosi in esso anche l’eventuale periodo di contratto a termine tra le stesse parti seguito immediatamente da stipulazione del contratto stabile o da conversione a tempo indeterminato, la facoltà di recesso del datore senza motivazione o comunque senza controllo giudiziale su di essa salva la repressione delle discriminazioni e rappresaglie, con il diritto del lavoratore al preavviso e a un’indennità di licenziamento proporzionata all’anzianità complessiva di servizio;

             ii.      decorso il primo triennio

SOLUZIONE A – l’applicazione dell’apparato sanzionatorio attualmente in vigore, con proporzionamento dell’indennizzo per licenziamento ingiustificato all’anzianità di servizio;

SOLUZIONE B la disciplina del recesso del datore di lavoro per motivi economici od organizzativi dovrà prevedere: l’insindacabilità del motivo in sede giudiziale, salvo il divieto del licenziamento discriminatorio o di rappresaglia; il diritto del lavoratore licenziato a un preavviso o indennità sostitutiva; il suo diritto a un’indennità di licenziamento proporzionata all’anzianità di servizio in azienda, detratte le mensilità di preavviso; il diritto del lavoratore a un contratto di ricollocazione, che preveda a carico dell’impresa un trattamento complementare di disoccupazione pari al 15 per cento dell’ultima retribuzione, per un periodo massimo di disoccupazione proporzionato all’anzianità, nonché a carico del servizio pubblico per l’impiego un servizio intensivo di assistenza svolto da agenzia scelta dal lavoratore tra quelle accreditate per il reperimento della nuova occupazione e la riqualificazione necessaria, il tutto strettamente condizionato alla sua disponibilità effettiva per tutte le iniziative necessarie per la riqualificazione e il reperimento e attivazione della nuova occupazione;
– la disciplina del recesso del datore di lavoro per motivi disciplinari dovrà prevedere, nel caso di inadempimento da parte del datore di lavoro dell’onere della prova circa il giustificato motivo soggettivo, l’applicazione di quanto previsto per il caso di licenziamento per motivi economici od organizzativi;

12)       la sanzione per il licenziamento di cui il giudice abbia accertato la natura discriminatoria o di rappresaglia, consistente nella reintegrazione nel posto di lavoro con effetto retroattivo alla data del licenziamento stesso, oltre al risarcimento dell’eventuale danno morale e patrimoniale ulteriore;

13)       la previsione, per le aziende di piccole dimensioni alle quali non è attualmente applicabile il regime della tutela reintegratoria contro il licenziamento ingiustificato, del dimezzamento dell’indennità di licenziamento di cui al punto 11;

14)       l’utilizzazione di una parte dei risparmi di spesa rivenienti dalla nuova disciplina dell’integrazione salariale, di cui al punto 9, per la compensazione a carico dell’Erario, del costo del contratto di ricollocazione di cui al punto 10 sostenuto dai servizi per l’impiego regionali;

15)       la previsione che la disciplina del recesso del datore di lavoro di cui ai punti che precedono si applichi soltanto ai rapporti di lavoro che si costituiranno dalla data di entrata in vigore del nuovo regime, restando negli altri casi applicabile la disciplina previgente;

16)       la previsione di una rimodulazione delle aliquote contributive relative ai nuovi contratti di lavoro, che determini una riduzione del prelievo contributivo relativo a quelli a tempo indeterminato, anche risultanti da conversione di contratti a termine, entro il primo triennio di anzianità complessiva di servizio del prestatore, idonea a incentivare le assunzioni a tempo indeterminato;

17)       la disciplina del lavoro a domicilio, prevedendosi che quando il contratto lasci al prestatore piena libertà circa il luogo e il tempo di svolgimento della prestazione lavorativa, non si applichino le disposizioni generali in materia di luogo e tempo della prestazione, le disposizioni in materia di malattia si applichino solo in riferimento alle infermità che determinino impedimento al lavoro per più di quindici giorni di calendario; inoltre che quando il contratto abbia per oggetto l’esecuzione di prestazioni di natura manifatturiera, il datore di lavoro o committente sia obbligato a farne espressa annotazione nel libro-paga; che sia vietata l’utilizzazione di sostanze nocive o pericolose;

18)       la disciplina del telavoro, prevedendosi che quando il contratto vincoli il prestatore dipendente allo svolgimento della prestazione in collegamento telematico con l’azienda o con altri collaboratori in orari prestabiliti, si applichino integralmente le disposizioni in materia di tempo della prestazione e di malattia del lavoratore; che negli altri casi, quando il il datore di lavoro abbia la facoltà di scelta dei programmi informatici mediante i quali la prestazione deve essere svolta, il rapporto sia qualificato come contratto di lavoro subordinato.

19)       la disciplina della corresponsabilità solidale tra committente e appaltatore per i debiti retributivi e contributivi, derivanti dai rapporti di lavoro alle dipendenze dell’appaltatore, entro il limite corrispondente ai minimi tabellari previsti dai contratti collettivi nazionali ed entro il termine di un anno dall’insorgenza del credito; detta corresponsabilità dovrà operare in tutti e soltanto i casi di appalto affidato ad appaltatore in posizione di dipendenza economica dal committente e di appalto destinato a svolgersi all’interno dell’azienda del committente; la nozione di dipendenza dovrà essere definita sulla base di criteri analoghi a quelli indicati al punto 3 della lettera e) in riferimento ai rapporti di lavoro;

20)       una norma-quadro in materia di disciplina degli stage di tirocinio e addestramento in azienda, che dovrà prevedere la conoscibilità da parte dei nuovi stagisti delle valutazioni di coloro che abbiano frequentato stage presso la stessa azienda in precedenza; inoltre la necessità che lo stage abbia inizio entro un termine massimo dalla cessazione del ciclo di studi da parte dello studente; la possibilità aggiuntiva di ammissione allo stage per categorie particolari di lavoratori svantaggiati; la durata massima dello stage; i casi in cui esso deve essere accompagnato dall’erogazione di un’indennità; la possibilità di attivazione delle borse-lavoro;

h)     Dovrà essere indicato l’elenco delle norme abrogate.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 verrà trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti, le quali esprimeranno il proprio parere entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso tale termine, il decreto verrà emanato anche in mancanza del parere.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo potrà emanare eventuali disposizioni integrative correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri stabiliti nel comma 1.

4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, salva diversa previsione circa la data di entrata in vigore di singole disposizioni.

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