ANTICIPARE NEL PROVVEDIMENTO D’URGENZA L’INTRODUZIONE ALMENO DI UN EMBRIONE DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A PROTEZIONI CRESCENTI, SEMPLIFICARE L’APPRENDISTATO SENZA PERDERNE LA FUNZIONE FORMATIVA
Emendamenti presentati da SC alla Camera in sede di esame in Commissione Lavoro del disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 marzo 2014 n. 34
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A) Nell’articolo 1 del decreto, in materia di contratti a termine, sostituire le parole “2) il comma 1-bis è abrogato;” con le seguenti:
“2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
“Qualora il contratto a termine di cui al comma 1 cessi senza che esso venga prorogato, o rinnovato, o convertito in contratto a tempo indeterminato, al lavoratore è dovuta una indennità di cessazione del rapporto pari a due giorni di retribuzione per ciascun mese, o frazione di mese superiore alla metà, di durata del rapporto di lavoro. Detta indennità è esente da contribuzione previdenziale ed è soggetta allo stesso trattamento fiscale del trattamento di fine rapporto.” (*)
(*) L’emendamento A è strettamente collegato, sul piano politico e funzionale, con l’emendamento B che segue.
B) Dopo l’articolo 1 del decreto, aggiungere il seguente:
Articolo 1-bis – Anticipazione del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente
1. Entro i primi 36 mesi di durata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quando sia stato superato il periodo di prova il datore può recedere dal rapporto stesso senza necessità di motivazione, fermo l’obbligo del preavviso di cui all’articolo 2118 del codice civile, corrispondendo al prestatore un’indennità pari a due giorni di retribuzione per ciascun mese, o frazione di mese superiore alla metà, di durata del rapporto stesso. Nella durata del rapporto si computa anche la durata dei contratti a termine che abbiano preceduto il contratto a tempo indeterminato. (*)
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica soltanto ai rapporti di lavoro costituiti dopo l’entrata in vigore della disposizione stessa.
(*) La disciplina del nuovo contratto a tempo indeterminato a protezione crescente, nella versione proposta da SC, non si esaurisce evidentemente in questo comma: v. infatti gli articoli 2119 e 2120 del progetto del Codice semplificato del lavoro (d.d.l. 7 agosto 2013 n. 1006). Questa parziale anticipazione ben può, tuttavia, essere inserita nel testo del decreto-legge in sede di conversione, nella prospettiva che ben prima del decorso del primo triennio dei nuovi contratti stipulati in base a questo norma sia destinato a entrare in vigore il decreto delegato contenente la disciplina compiuta della materia. Che se invece questo non dovesse accadere, l’assetto della disciplina risultante dalla sola norma contenuta nell’emendamento in esame corrisponderebbe sostanzialmente al progetto c.d. Boeri-Garibaldi, tradotto in testo legislativo con il disegno di legge Nerozzi 5 febbraio 2010 n. 2000.
C) Nell’articolo 1 del decreto, comma 1, lettera b), le parole “all’articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole da: «la proroga» fino a: «si riferisca» sono sostituite dalle seguenti: «le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di otto volte, a condizione che si riferiscano»” sono sostituite dalle seguenti:
“all’articolo 4, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In questi casi la proroga è ammessa per otto volte, salvo accordo tra datore e prestatore circa la proroga stessa, la sua durata e il contenuto delle mansioni cui essa si riferisce”.
D) L’articolo 2 del decreto è sostituito dal seguente:
Articolo 2 – Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di apprendistato
1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2: 1) al comma 1, la lettera i) è abrogata; 2) i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati;
b) all’articolo 3 è aggiunto, in fine, il comma seguente: «2-ter. Fatta salva l’autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonche’ delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.»;
c) all’articolo 4, al comma 3, le parole: «, è integrata,» sono sostituite dalle seguenti: «, è integrata, di regola, salvo che il contratto collettivo disponga altrimenti in riferimento alle esigenze specifiche dell’apprendistato in un determinato comparto professionale,»;
d) all’articolo 7 dopo il comma 2 è aggiunto il comma seguente: «2-bis. L’inadempimento grave dell’obbligo di formazione di cui sia responsabile esclusivamente il datore di lavoro produce la conversione del contratto di apprendistato in contratto di lavoro ordinario a tempo determinato, il cui termine finale coincide con quello originariamente previsto per il rapporto di apprendistato.».
2. All’articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 19 è abrogato.
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