LO STRUMENTO DEL “CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE” COME CARDINE DI UN ESPERIMENTO-PILOTA, CENTRATO SULLA CONIUGAZIONE DEL SOSTEGNO DEL REDDITO CON I SERVIZI DI OUTPLACEMENT FINANZIATI DALLA REGIONE MEDIANTE VOUCHER E SULL’ISTITUZIONE DEGLI INCENTIVI GIUSTI PER L’AGENZIA E IL LAVORATORE INTERESSATO
Prima bozza di un disegno di legge, ancora in fase di discussione preparatoria e perfezionamento, aggiornata al 1° ottobre 2013 – Il progetto è oggetto della relazione introduttiva al convegno promosso dal Gruppo consiliare regionale lombardo di Patto Civico a Milano il 23 settembre 2013 – In argomento v. anche le mie risposte alle domande dei partecipanti al seminario Webinar Ambrosetti del 13 settembre 2013
SPERIMENTAZIONE REGIONALE
Articolo unico
1. Ciascuna Regione ha la facoltà di attivare, mediante delibera della Giunta regionale, la sperimentazione del dispositivo di coniugazione del trattamento di disoccupazione o di mobilità con un servizio di assistenza intensiva nella ricerca della nuova occupazione, secondo quanto disposto nei commi che seguono.
2. La delibera della Giunta regionale di cui al comma 1 stabilisce l’ambito territoriale, esteso o no all’intera Regione, e l’eventuale ulteriore delimitazione in riferimento a categorie di persone, entro cui la sperimentazione avrà luogo. Alle persone inoccupate o disoccupate, titolari o no di trattamento di disoccupazione o di mobilità, rientranti nel campo di applicazione della sperimentazione definito dalla delibera della Giunta, è data la facoltà di optare per il contratto di ricollocazione, regolato secondo i commi che seguono.
3. Il contratto di ricollocazione è stipulato dalla persona interessata con una delle agenzie fornitrici di servizi nel mercato del lavoro accreditate dalla Regione. Esso prevede:
a) l’attivazione di un servizio di assistenza intensiva per il reperimento della nuova occupazione il più possibile corrispondente alle capacità professionali e alle aspirazioni della persona interessata e il più possibile vicino al suo luogo di residenza, compatibilmente con la domanda espressa dal mercato del lavoro nella zona;
b) la disponibilità della persona interessata a dedicare alla ricerca della nuova occupazione e all’eventuale riqualificazione professionale necessaria una quantità di tempo almeno corrispondente al tempo pieno o parziale del rapporto di lavoro a cui essa aspira;
c) la disponibilità della persona interessata per l’attività lavorativa meglio corrispondente alle sue capacità ed esigenze, compatibilmente con le possibilità che si offrono nella zona in cui la ricerca si svolge;
d) l’affidamento della persona interessata a un tutor designato dall’agenzia, responsabile del servizio, cui compete anche il controllo dell’adempimento da parte della persona stessa degli oneri di cui alle lettere b e c;
e) la sostanziale gratuità del servizio per la persona interessata, in virtù di quanto disposto dal comma 6;
f) l’obbligo per il tutor – quando la persona assistita sia titolare di trattamento di disoccupazione o di mobilità – di comunicare alla Direzione Provinciale per l’Impiego l’eventuale inadempimento rilevante degli oneri di cui alle lettere b e c, ai fini della riduzione o sospensione del trattamento di sostegno del reddito, informandone contestualmente la persona interessata;
g) la facoltà della persona interessata di impugnare la comunicazione di cui alla lettera f, entro il termine di sette giorni dalla ricezione della relativa informazione, mediante la procedura di cui al comma 5;
h) a seguito della seconda comunicazione di inadempimento di cui alla lettera f, l’agenzia ha facoltà di recedere dal contratto di ricollocazione con effetto immediato.
4. A seguito della prima comunicazione di cui al comma tre lettera f, la Direzione provinciale per l’Impiego dispone entro dieci giorni dalla scadenza del termine per l’impugnazione di cui al comma 5 la riduzione del trattamento di disoccupazione, dandone immediata comunicazione all’Inps. A seguito della seconda comunicazione, dispone entro lo stesso termine la sospensione per tre mesi del trattamento di disoccupazione.
5. In ogni sede individuata dalla delibera di Giunta di cui all’articolo 1 è costituito un ufficio arbitrale monocratico, per la soluzione delle controversie di cui alla lettera g del comma 3. La funzione è svolta da un arbitro concordemente scelto dalle associazioni comparativamente maggiormente rappresentative sul piano regionale dei lavoratori e delle agenzie fornitrici di servizi per l’impiego accreditate dalla Regione, secondo le regole che seguono:
a) le controversie circa la disponibilità richiesta alla persona disoccupata sono risolte secondo ragionevolezza ed equità, tenendosi conto del necessario bilanciamento tra interesse generale alla riduzione del periodo di disoccupazione e interesse della persona disoccupata a continuità di reddito e di impegno professionale rispetto alla sua precedente esperienza di lavoro;
b) ciascuna controversia è risolta con un lodo scritto e comunicato all’agenzia e alla persona interessate, nonché alla Direzione Provinciale per l’Impiego competente, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui alla lettera f del comma 3;
c) il procedimento si svolge senza alcun altro vincolo procedurale se non la corretta costituzione del contraddittorio e l’audizione dell’agenzia e della persona interessate da parte dell’arbitro;
d) il lodo arbitrale, immediatamente produttivo dell’effetto della sospensione del trattamento di disoccupazione o di mobilità, può essere impugnato da ciascuna delle parti mediante ricorso al Giudice del Lavoro ex articolo 414 del codice di procedura civile, in contraddittorio con l’altra parte interessata.
6. Il corrispettivo del servizio oggetto del contratto di ricollocazione, determinato secondo gli standard di mercato, è coperto mediante voucher regionale, di entità commisurata alla difficoltà di ricollocazione della persona disoccupata, articolato in una parte fissa e una parte correlata al conseguimento del risultato positivo, il tutto secondo le regole fissate nella delibera della Giunta regionale di cui al comma 1.
7. Al contratto di ricollocazione di cui al comma 3 può partecipare l’impresa, anche a partecipazione pubblica, che abbia licenziato o non abbia rinnovato un contratto a termine di cui sia stata titolare la persona da ricollocare. In questo caso, l’agenzia fornitrice del servizio e l’impresa possono concordare, mediante pattuizione a sé stante, una integrazione del corrispettivo a carico di quest’ultima. Il contratto di ricollocazione può prevedere l’erogazione a favore della persona disoccupata, a carico dell’impresa, di un trattamento complementare di disoccupazione soggetto alla stessa condizionalità cui è soggetto quello principale, a norma.
8. Al contratto di ricollocazione di cui al comma 3 può partecipare anche l’amministrazione pubblica che abbia licenziato o non abbia rinnovato un contratto a termine di cui sia stata titolare la persona da ricollocare. In questo caso, in alternativa alla proroga del contratto a termine di cui al comma 9 art.4 della presente legge, il contratto di ricollocazione può prevedere, senza maggior onere per la finanza pubblica rispetto alla proroga stessa, l’erogazione a favore della persona disoccupata di un trattamento complementare di disoccupazione. Detto trattamento viene pagato dall’Inps in aggiunta al trattamento di disoccupazione o di mobilità, dietro versamento da parte dell’amministrazione interessata degli importi corrispondenti, secondo le modalità determinate mediante apposito regolamento emanato con decreto del ministro della Funzione pubblica.
9. La delibera della Giunta regionale di cui al comma 1 può disporre, anche in deroga alla disciplina generale vigente, che la somma degli importi che sarebbero stati destinati al trattamento di disoccupazione, e che per effetto del collocamento del lavoratore vengono risparmiati, sia destinata
a) per un quarto a un premio per gli addetti al servizio pubblico per l’impiego, commisurato all’efficacia dell’azione da essi svolta per promuovere la stipulazione dei contratti di ricollocazione;
b) per tre quarti a un fondo regionale destinato a coprire temporaneamente, in tutto o in parte, la differenza tra il reddito di lavoro percepito dalla persona interessata prima del periodo di disoccupazione e quello percepito dopo, in aggiunta o in alternativa alla copertura delle eventuali maggiori spese di trasporto su di essa gravanti per il raggiungimento della nuova sede di lavoro.
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