OFFRIRE A IMPRESE E LAVORATORI LA POSSIBILITÀ DI UN CONTRATTO DI LAVORO DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MOLTO FLESSIBILE NEL SUO PRIMO TRIENNIO, ISTITUENDO UN’INDENNITÀ DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO IDENTICA PER CONTRATTO A TERMINE E A TEMPO INDETERMINATO
Emendamento presentato dai senatori di Scelta Civica, primo firmatario Pietro Ichino, al decreto-legge n. 76/2013 in materia di lavoro, 12 luglio 2013
Dopo l’articolo 2 inserire il seguente:
Articolo 2-bis – Misure sperimentali e temporanee per l’incremento dell’occupazione
1. Al fine di accelerare il superamento della fase economica recessiva e di agevolare l’impegno straordinario del sistema economico nazionale per la realizzazione dell’Esposizione Universale 2015, fino al 31 dicembre 2015 è consentita ai datori e ai prestatori di lavoro la stipulazione del contratto di lavoro subordinato con applicazione delle regole contenute nei commi che seguono. Per l’applicazione di queste regole è sufficiente che nel contratto di lavoro, stipulato entro la data predetta, sia fatta espressa menzione della volontà delle parti di applicazione della presente legge.
2. Quando il contratto sia stipulato a tempo indeterminato, all’atto della cessazione del rapporto conseguente a licenziamento per motivo economico od organizzativo, che intervenga entro il terzo anno di durata del rapporto, al prestatore che abbia superato il periodo di prova è dovuta dal datore di lavoro un’indennità pari a tanti dodicesimi della retribuzione lorda complessivamente goduta nell’ultimo anno di lavoro, quanti sono gli anni compiuti di anzianità di servizio in azienda, computandosi anche l’eventuale contratto a termine tra le stesse parti che abbia preceduto quello a tempo indeterminato, diminuita della retribuzione corrispondente al preavviso spettante al prestatore stesso a norma del contratto collettivo applicabile.
3. Le esigenze economiche, organizzative o comunque inerenti alla produzione, che motivano il licenziamento entro il terzo anno di durata del rapporto, non sono soggette a sindacato giudiziale, salvo il controllo, quando il lavoratore ne faccia denuncia, circa la sussistenza di motivi discriminatori determinanti.
4. La retribuzione per il periodo di preavviso e la corrispondente indennità sostitutiva sono imponibili ai fini delle assicurazioni obbligatorie. L’indennità di cessazione del rapporto non costituisce retribuzione imponibile ai fini delle assicurazioni obbligatorie.
5. L’indennità di cessazione del rapporto di cui al comma 1 si dimezza nei rapporti di lavoro con aziende che occupino meno di sedici dipendenti nella stessa unità produttiva e non occupino più di 60 dipendenti nell’intero territorio nazionale.
6. La stessa indennità si applica nel caso di cessazione di contratto a termine senza proroga o conversione in rapporto a tempo indeterminato, quando il contratto stesso non rientri in uno dei casi nei quali l’apposizione del termine è ammessa per motivi specifici, secondo la disciplina previgente. Il contratto a termine può essere stipulato, rinnovato o prorogato tra le stesse parti senza necessità di motivazione, purché esso o la sua proroga non comportino il protrarsi della prestazione lavorativa oltre il termine complessivo di trentasei mesi.