CON QUESTA PRONUNCIA, LA NUOVA ASSOCIAZIONE INAUGURA LA PROPRIA ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLE POLICIES CENTRALI E PERIFERICHE SECONDO I CRITERI DEL MERITO E DELLA VERA CONCORRENZA
Valutazione espressa da Italia Aperta (relatore Pietro Ichino) su di un provvedimento annunciato dal Comune di Milano, 12 luglio 2013
.ITALIA APERTA – Valutazione n. 2013/01, del 12 luglio 13
“NCC sarà lei!”: il caso Uber, l’autonoleggiatore innovativo che disturba gli oligopoli
Sintesi
In Italia l’attività degli operatori NCC (noleggio con conducente) è limitata dalla legge perché ritenuta una forma di concorrenza sleale ai servizi di taxi, che notoriamente possono essere esercitati solo con licenze il cui numero è prefissato dai Comuni e viene variato raramente e con estrema difficoltà.
Tra le restrizioni in vigore, alcune – come il divieto di sostare sul suolo pubblico nei comuni dove è presente il servizio taxi, o il divieto di predeterminare criteri per la tariffazione da calcolare con tassametri – appaiono gratuitamente vessatorie, e sono inoltre superate dalle tecnologie in rapida evoluzione, soprattutto nel campo dell’Information Technology applicata alla mobilità.
Il servizio di noleggio Uber – società statunitense affacciatasi sul mercato milanese – si avvale per l’appunto di una tecnologia grazie alla quale il cliente può utilizzare il proprio smartphone per localizzare l’auto più vicina a lui, trasmetterle la richiesta di servizio, calcolare approssimativamente distanza e tariffa (da concordare poi con il conducente).
Chi si è sentito minacciato dall’innovativa concorrenza di Uber ha denunciato la violazione delle restrizioni vigenti. Ne sono scaturite contravvenzioni e un contenzioso che ha dato sin qui ragione a Uber. Ma per tagliare la testa al toro il sindaco di Milano Pisapia ha preannunciato un’ordinanza destinata a inasprire la disciplina restrittiva, chiarendo che no, in futuro né Uber né altri potranno esercitare concorrenza al servizio taxi in questo modo.
La funzione anticoncorrenziale e di difesa delle rendite di posizione, già evidente nella disciplina vigente, appare dunque in via di inasprimento. A tutto vantaggio degli incumbent, cioè degli operatori già presenti sul mercato, e a danno dei clienti, quindi dei cittadini milanesi di cui il sindaco dovrebbe fare l’interesse. E, come se non bastasse, a danno di una significativa opportunità di lavoro che in questi tempi di crisi sarebbe appetibile per molti. Ma probabilmente è proprio questo il problema.
(Enrico Musso – Coordinatore Italia Aperta)
Il Caso
In data 07 Marzo 2013 inizia a Milano la propria attività Uber, una società californiana specializzata nel servizio di noleggio con conducente.
Il punto di forza di Uber è una app per smartphone che consente a chiunque di individuare l’NCC (noleggio con conducente) più vicino e prenotarlo al momento.
Tempo medio d’attesa: sette minuti, per viaggiare su una lussuosa berlina nera, spendendo poco più di un taxi.
La app di Uber consente di calcolare autonomamente il costo del servizio a mezzo di un calcolo approssimativo che trova la definizione esatta al termine della corsa.
Le vetture affiliate a Uber non sempre rientrano in rimessa prima di acquisire un nuovo cliente, poiché la tecnologia della app permette di acquisire nuovi clienti immediatamente dopo aver concluso il servizio corrente, con notevole risparmio di tempo e carburante.
Contestualmente all’inizio dell’attività sul territorio milanese da parte di Uber è iniziata un’accesa polemica, basata sulla accusa alla stessa di violare la vigente normativa che regolamenta l’attività degli Ncc, ovvero la Legge 15 gennaio 1992 n.21, parzialmente modificata dal Decreto di Legge del 30 Dicembre 2008, No. 207 (Decreto Milleproroghe 2009).
In particolare viene contestata a Uber la violazione degli artt:
1. Art 11, comma 3: “Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercitato il servizio di taxi…”.
2. Art. 13 comma 3: “Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l’utenza ed il vettore, il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali, la prestazione del servizio non è obbligatoria.”
Per quanto concerne la presunta violazione all’art 11 Uber si difende sostenendo che:
“Ogni prenotazione di servizio da parte di un utente che viene accettata da un partner autista di Uber, è esplicitamente autorizzata dalla sede del vettore. L’unica legge attualmente in vigore oggi è quella statale 21/1992, che non obbliga gli autisti a cominciare e finire ogni tragitto presso la propria autorimessa, a condizione che la richiesta di prenotazione venga – anche per via elettronica – effettuata presso la rimessa o la sede legale del vettore (come specificato dall’Articolo 1 del Regolamento di Milano sul servizio di noleggio con conducente: “[…] Le richieste di servizio devono pervenire presso le anzidette autorimesse, oppure presso la sede del titolare”)”
Per quanto concerne la presunta violazione all’art 13 Uber si difende sostenendo che:
“La tecnologia Uber NON è un tassametro. Il Decreto Ministeriale del 20 Aprile 1993 determina i criteri per la tariffa di un NCC includendo costi proporzionali alla percorrenza e costi per la disponibilità del veicolo. In passato, gli autisti NCC avrebbero guardato ai loro orologi per tenere il tempo e stimato la distanza guardando la mappa. La versione per l’autista della app permette semplicemente di misurare accuratamente la durata e la distanza percorsa di un viaggio. Questa tecnologia è molto più accurata nell’aiutare a calcolare la tariffa finale, ma non ricopre il ruolo del tassametro in alcun modo.
La tecnologia Uber permette di avere un preventivo di tariffa in anticipo. La app Uber permette all’utente di avere un preventivo per ciascun viaggio in anticipo basandosi sulla località di partenza e di arrivo indicata dall’utente stesso. Prima di ogni corsa, l’utente può decidere di accettare o rifiutare il preventivo che viene indicato e permette allo stesso tempo a Uber di rispettare l’articolo 13 della 21/1992 dove è prescritto che la tariffa debba essere “direttamente concordata dal cliente e il vettore.””
In data 25/06/2013 il Giudice di Pace di Milano Dott.ssa Milena Casiraghi ha accolto il ricorso del proprietario del veicolo che utilizzava la app di Uber presentato avverso il verbale di contravvenzione n.6985610-2 della Polizia Municipale del Comune di Milano, nel quale veniva contestato all’autista lo stazionamento in strada della vettura al fine di acquisire servizi.
Nel caso di specie il Giudice di Pace a fronte dell’istruttoria ha deciso che in quel momento il conducente del veicolo svolgeva un servizio già accordato in precedenza e nulla stava procacciando. Per quanto concerne la posizione Uber, in riferimento alla normativa corrente lo stesso Giudice non si è pronunciato nel merito.
In questi giorni sempre il Giudice di Pace di Milano si è nuovamente pronunciato in maniera conforme alla precedente sentenza, della quale si attende il dispositivo.
La stampa se n’è interessata:
http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/13_giugno_24/tariffe-ncc-uber-regole-2221816376008.shtml
E’ stata avanzata in materia un’ interrogazione parlamentare europea dall’On. Fidanza (PPE): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2013-006643+0+DOC+XML+V0//IT&language=it
Sulla scorta di dette contestazioni il Comune di Milano ha anticipato la pronuncia di un’ordinanza restrittiva per Uber nel territorio di competenza che prevedrà l’obbligo per Uber stessa di modificare il sistema di app.
(Relatore: Pietro Ichino)
Valutazione del provvedimento: PESSIMO
NOTA:
Il provvedimento oggetto di valutazione è illustrato da un relatore che è di norma un aderente a Italia Aperta. Tuttavia segnalazioni dettagliate su provvedimenti da valutare sono ammesse da chiunque, purché metta a disposizione tutte le fonti informative relative al caso presentato, e dalle quali trae origine la segnalazione.
il giudizio è affidato a una terna di “arbitri” scelti fra gli aderenti a Italia Aperta sulla base della loro competenza specifica nel settore oggetto della valutazione.
Sono possibili quattro livelli di giudizio:
– ottimo: favorisce l’affermarsi di meccanismi concorrenziali e meritocratici;
– neutro: non favorisce ma neppure ostacola l’affermarsi di meccanismi concorrenziali e meritocratici;
– negativo: ostacola l’affermarsi di meccanismi concorrenziali e meritocratici pure senza introdurre peggioramenti allo status quo;
– pessimo: ostacola senza motivo e/o riduce i gradi di concorrenza, anche introducendo nuove restrizioni.
In questo caso il provvedimento oggetto di valutazione è il minacciato provvedimento annunciato dalla giunta Pisapia fortemente restrittivo della concorrenza fra offerenti di servizi di trasporto automobilistico con conducente. Naturalmente il giudizio potrà essere rivisto se tale provvedimento dovesse alla fine rivelarsi diverso da quanto annunciato ufficialmente.
Valutazioni:
1° Giudice: PESSIMO
2° Giudice: PESSIMO
3° Giudice: PESSIMO
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