LE PRIORITÀ IN MATERIA DI LAVORO, IMPRESA E FISCO: CONSENTIRE LA SPERIMENTAZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE MENO COSTOSO E PIÙ SNELLO, DETASSARE I REDDITI DI CHI PRODUCE, INCENTIVARE GLI INVESTIMENTI, SEMPLIFICARE LA VITA AI CONTRIBUENTI – SUGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI NON SI TORNI INDIETRO
Documento presentato da Scelta Civica al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Filippo Patroni Griffi il 13 giugno 2013
1. Lavoro e Welfare
1.1. Per i nuovi rapporti di lavoro proponiamo una riduzione drastica del costo fiscale e contributivo per le imprese con:
1.1.1. l’azzeramento progressivo dell’incidenza del costo del lavoro nella determinazione dell’IRAP (in una prima fase la misura potrebbe essere limitata ai rapporti di lavoro “incrementali” rispetto all’organico aziendale a una certa data: v. d.d.l. n. S-555/2013);
1.1.2. aumento di 360 euro della detrazione IRPeF per i redditi di lavoro, in funzione di una forte riduzione della ritenuta fiscale sui redditi più bassi;
– per i rapporti di lavoro con soggetti di età inferiore ai 30 anni e per la regolarizzazione delle collaborazioni autonome continuative irregolari, riduzione della contribuzione previdenziale al 20%;
1.1.3. possibilità di sperimentazione (eventualmente limitata alle regolarizzazioni di collaborazioni autonome, e/o alle attività connesse con Expo 2015) di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato più flessibile, oltre che meno costoso per le misure indicate sopra, secondo quanto previsto nel nostro d.d.l. n. S-555/2015: proponiamo, in sostanza, che nel primo triennio sia sostanzialmente indifferente per l’impresa l’assunzione del lavoratore a termine o a tempo indeterminato, essendo predeterminato per entrambi i casi un identico costo di cessazione del rapporto, di modesta entità.
1.2. Active ageing e soluzione strutturale della questione “esodati”
Proponiamo tre misure che costituiscono oggetto del nostro d.d.l. n. S-199/2013, presentato al Senato nel marzo scorso:
1.2.1. forti incentivi economici (sgravi contributivi, sulla linea inaugurata con la legge n. 92/2012) e normativi (durata massimo del periodo di prova estesa a un anno) per l’assunzione dei 50-60enni;
1.2.2. maggiore flessibilità nella fase (62-67 anni) del passaggio dal lavoro alla pensione, con possibilità di combinare part-time con mezza pensione;
1.2.3. per coloro che ciononostante rimangano senza lavoro e in attesa della pensione e che non rientrino fra i “salvaguardati”, non il prepensionamento, ma una estensione del nuovo trattamento di disoccupazione (ASpI).
1.3. Non si deve tornare indietro
In nessun caso il decreto-legge deve prevedere arretramenti in materia di età pensionabile rispetto alla riforma pensionistica del dicembre 2011, né rispetto alla riforma del mercato del lavoro (l. n. 92/2012) in materia di ammortizzatori sociali o di norme di contrasto all’abuso delle collaborazioni autonome continuative (si deve operare esclusivamente in direzione di un alleggerimento normativo e fiscale sul rapporto di lavoro dipendente).
2. Impresa
2.1. Reintroduzione della legge Sabatini
Proponiamo il varo di una riedizione della normativa già contenuta nella legge 28 novembre 1965 n. 1329, con le seguenti modifiche:
a) aumento del 20% del massimale finanziabile
b) utilizzo dello strumento della surroga statale per i pagamenti
c) individuazione di un ente erogatore diverso dal Mediocredito Centrale, ora privatizzato
2.2. Credito alle imprese
Proponiamo il potenziamento e rifinanziamento dei Confidi e di altri istituti di supporto al credito (v. scheda allegata)
2.3. Riduzione dell’IRAP
Vedi § 1.1.1.
3. Fisco
3.1. Una lotta all’evasione fiscale per i cittadini, non contro i cittadini, deve a nostro avviso essere condotta con queste misure:
3.1.1 – incrementare ulteriormente la tracciabilità dei pagamenti, senza restringere ulteriormente la soglia massima dei pagamenti in contante;
3.1.2 – aumentare l’efficienza dell’anagrafe tributaria, in termini di estrazione e incrocio dei dati, sia al fine di un suo più incisivo utilizzo a servizio della lotta all’evasione, sia al fine di scongiurare la sistematica moltiplicazione degli adempimenti di comunicazione che in questi anni sono stati scaricati sui contribuenti anche per l’ottenimento di dati già estrapolabili dalle banche dati esistenti
3.2. Proponiamo inoltre le seguenti misure di semplificazione e agevolazione degli adempimenti fiscali connessi con l’attività di impresa:
3.2.1. abolizione della disciplina che determina l’insorgenza della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per l’IVA (in sede diversa da quella d’urgenza occorrerà studiare un ragionevole ridimensionamento della responsabilità solidale tra gli stessi soggetti per i debiti contributivi previdenziali);
3.2.2. estensione agli atti di affitto d’azienda (tutti) e agli atti di cessione d’azienda (senza componente immobiliare) della disciplina che consente di depositare presso il Registro delle Imprese gli atti di cessione di quote di srl senza l’obbligo di autentica notarile e sottoscrizione mediante firma digitale;
3.2.3. abolizione della presunzione fiscale che assimila a incassi in nero dell’imprenditore o del professionista i prelevamenti dal conto corrente che non risultano nella contabilità aziendale;
3.2.4. abolizione della norma che estende la presunzione fiscale delle società di comodo alle società che chiudono in perdita per tre periodi di imposta consecutivi;
3.2.5. abolizione dell’obbligo di comunicazione telematica dei beni aziendali assegnati in uso ai soci;
3.2.6. trasformazione da mensile ad annuale dell’obbligo di comunicazione telematica delle dichiarazioni di intento ai fini IVA ricevute dai cosiddetti “esportatori abituali”;
3.2.7. eliminazione dell’obbligo di elencazione nella dichiarazione dei redditi dei crediti di fornitura esigibili vantati nei confronti della pubblica amministrazione;
3.2.8. semplificazione del contenuto dei modelli INTRASTAT per allinearne le richieste informative ai minori dati richiesti dalla modulistica degli altri Paesi europei;
3.2.9. riduzione dei coefficienti di rendimento presuntivo previsti dalla disciplina della società di comodo ai fini del cosiddetto “test di operatività”;
3.2.10. esclusione della riscossione frazionata in pendenza di giudizio (per effetto della quale va versato il 30% delle maggiori imposte contestate anche se si è presentato ricorso alle commissioni tributarie), quando la contestazione si fonda esclusivamente su meccanismi di tipo presuntivo, quali studi di settore e redditometro.