IL DISEGNO DI LEGGE PER L’ANAGRAFE REDDITUALE E PATRIMONIALE DEGLI ELETTI

OCCORRE SUPERARE LE RESISTENZE ALLA PUBBLICAZIONE ON LINE DELLE DICHIARAZIONI INERENTI AI FLUSSI DI RICCHEZZA CHE INTERESSANO I PARLAMENTARI E I MEMBRI DEL GOVERNO

Disegno di legge presentato alla Presidenza del Senato il 21 marzo 2013 – Esso riprende integralmente, salvi i necessari aggiornamenti, il contenuto del d.d.l. 18 dicembre 2008 n. 1290, presentato al Senato dai senatori Ichino, Bonino, Morando, Finocchiaro, Zanda e altri

DISEGNO DI LEGGE N. 246

presentato il 21 marzo 2013 alla Presidenza del Senato dai senatori Ichino, Lanzillotta, Olivero, Mauro, Della Vedova, D’Onghia, Giannini, Maran, Merloni Romano, Susta

Disposizioni in materia di anagrafe patrimoniale e reddituale degli eletti, in funzione della trasparenza degli interessi personali dei titolari di cariche di governo o elettive, o di cariche direttive in alcuni enti

 

RELAZIONE

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge – che riprende integralmente i contenuti del d.d.l. presentato al Senato nella scorsa legislatura il 18 dicembre 2008, n. 1290 – intende aggiornare, risistemandole, le disposizioni contenute nella legge 5 luglio 1982 n. 441, in materia di trasparenza degli interessi dei titolari di cariche elettive o direttive nella pubblica amministrazione, e in particolare di pubblicità dei loro redditi, patrimoni e interessi economici. L’aggiornamento si rende necessario soprattutto in relazione: a) alle possibilità offerte dalle tecnologie informatiche e telematiche per la più facile circolazione delle informazioni; b) alla nuova struttura del nostro ordinamento risultante dalle riforme dell’ultimo quarto di secolo. Considerata l’entità delle innovazioni apportate, è parso appropriato adottare la tecnica normativa della sostituzione integrale del vecchio testo normativo, che viene pertanto abrogato (articolo 16).
Disciplina generale   L’ormai antica disciplina generale, mutuata dalle previsioni della legge n. 441/1982 per il Parlamento nazionale, resta pressoché invariata, salvo che per due importanti innovazioni. La prima riguarda i ministri non parlamentari, i quali vengono sottratti a quella disciplina e vengono assoggettati alla normativa speciale attualmente posta dalla legge 20 luglio 2004 n. 215 per i componenti del Governo nazionale. La seconda innovazione, ispirata alle migliori esperienze di cui disponiamo nel panorama internazionale (v. in proposito l’ultima parte di questa relazione), consiste nell’affidamento dei compiti di attuazione delle disposizioni per la trasparenza – in particolare la raccolta delle dichiarazioni, la gestione dei dati e i provvedimenti connessi, di proposta o di diffida   non più agli uffici di Presidenza delle due Camere, bensì, rispettivamente, alla Giunta delle elezioni della Camera dei deputati e alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica, le quali sono chiamate a svolgere la funzione che in altri ordinamenti sono affidati ad appositi comitati etici delle assemblee rappresentative interessate.
La raccolta e gestione dei dati si avvarrà delle tecnologie offerte dalla rivoluzione digitale degli ultimi anni, con il conseguente abbandono della memorizzazione su carta e la pubblicazione dei dati mediante Internet; questa, peraltro, avverrà secondo modalità che consentano l’individuazione di chi accede ai dati medesimi (cosiddetta “tracciabilità” dell’indagine).
La scelta di rendere disponibili per il grande pubblico i dati contenuti nelle dichiarazioni reddituali e patrimoniali dei politici nella forma più immediata e universale, costituita dalla disponibilità on line, è considerata eccessiva da coloro che vedono in essa una violazione del diritto alla privacy, che deve pur sempre riconoscersi anche a parlamentari e uomini di governo; ma, a nostro avviso, a questa obiezione può e deve replicarsi – ancora una volta sulla scorta delle migliori esperienze cui può attingersi nel panorama internazionale (v. in particolare quella del Regno Unito e quella della Germania Federale) – che chi sceglie di svolgere per il proprio Paese una funzione di rappresentanza politica, o di governo, così come pacificamente accetta un sacrificio del proprio diritto all’immagine, deve accettare anche un sacrificio parziale del proprio diritto alla non conoscibilità della vita privata: deve accettare, in particolare, che possano essere “passati ai raggi X” l’andamento dei suoi redditi, le sue proprietà mobiliari e immobiliari e le relative variazioni, le sue partecipazioni in imprese di qualsiasi genere.
In altre e più sintetiche parole, il diritto alla privacy dei politici e delle persone di governo è recessivo rispetto al diritto dei cittadini alla conoscenza di questa parte della loro vita privata. Non di meno, una tutela contro iniziative emulatorie o persecutorie consiglia di adottare modalità di consultazione che consentano di risalire – mediante l’attribuzione a chi intende accedere ai dati in questione di un codice personale, previa compilazione di un modulo autocertificatorio a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 – all’identità di chi svolge l’indagine. Tale previsione si conforma alle indicazioni fornite in materia di pubblicazione dei redditi dei contribuenti dal Garante per la protezione dei dati personali con i provvedimenti 30 aprile e 6 maggio 2008 (documento reperibile in rete con il n. 1512255) aventi per oggetto la “pubblicazione Internet degli elenchi dei contribuenti da parte dell’Agenzia delle entrate”.

Disciplina speciale   La normativa speciale riguarda, in primo luogo, i componenti del Governo nazionale. I contenuti della dichiarazione attualmente prevista dalla legge 20 luglio 2004 n. 215 vengono adeguati a quelli che confluiscono nell’anagrafe dei parlamentari, mantenendosi però intatte le competenze e i poteri delle autorità indipendenti previste dalla legge in materia di conflitto di interessi.
Un altro gruppo di persone soggette alla disciplina della pubblicità dei dati patrimoniali, all’interno dell’ente territoriale Stato, è costituito dai componenti di alcuni organi nominati dalle amministrazioni statali: il ruolo di ricettore delle dichiarazioni è, in questi casi, affidato al Dipartimento della funzione pubblica, mentre la pubblicità è assicurata attraverso i siti Internet delle amministrazioni interessate.
Quanto alle cariche rivestite dagli appartenenti a organi elettivi regionali e locali, l’articolo 12 ribadisce la competenza legislativa regionale, ma nel contempo introduce una soglia minima di trasparenza: non si può rendere pubblico meno di quanto è accessibile presso i Comuni in riferimento ai cittadini non titolari di cariche pubbliche. Lo stesso articolo 12 introduce anche una clausola di cedevolezza: fino a quando le Regioni non avranno disciplinato la materia, vige la disciplina generale dettata dalla legge dello Stato, sia pur con gli adattamenti imposti dalla particolarità delle fattispecie. Il medesimo tipo di previsione è poi introdotta dall’articolo 13 per le cariche amministrative   nonché quelle assessorili   negli enti territoriali diversi dallo Stato.
L’articolo 14 ribadisce che la copertura finanziaria grava sugli stanziamenti di bilancio degli organi elettivi assembleari, con questo confermandosi che l’esigenza di trasparenza si sottrae all’apprezzamento degli organi dell’esecutivo
Per completezza dei riferimenti comparatistici, riportiamo qui di seguito le schede relative alla disciplina della trasparenza e visibilità dei redditi e patrimoni dei membri del Parlamento comunitario e dei Parlamenti dei quattro maggiori nostri Parners europei.

Parlamento europeo
L’articolo 9, par. 1, del Regolamento del Parlamento europeo prevede la possibilità per il Parlamento stesso di stabilire norme di trasparenza relative agli interessi finanziari dei propri membri. Tale disposizione è stata attuata con l’Allegato I al Regolamento, nel quale è previsto che il deputato dichiari in un registro tenuto dai Questori le attività professionali da lui svolte e qualsiasi altra funzione o attività retribuita, nonché i sostegni tanto finanziari, quanto in personale e in materiale, che si aggiungono ai mezzi forniti dal Parlamento e che sono conferiti al deputato nell’ambito delle sue attività politiche da parte di terzi, con indicazione dell’identità di questi ultimi.
Il registro è pubblico; come chiarito in via interpretativa, esso può essere reso accessibile al pubblico per via elettronica. La dichiarazione degli interessi finanziari di ciascun parlamentare è oggi di fatto disponibile nel sito internet del Parlamento.

Regno Unito
Il “Register of Members’ Interests” è stato istituito in base ad una Resolution of the House del 22 maggio 1974 ed è disciplinato dal Code of Conduct e dalla Guide to the Rules relating to the Conduct of Members; esso viene pubblicato subito dopo l’insediamento di un nuovo Parlamento e successivamente a cadenza annuale, con aggiornamenti costanti.
I membri del Parlamento sono tenuti ad indicare le cariche direttive ricoperte in società pubbliche e private, ogni attività remunerata, l’identità dei clienti di servizi la cui prestazione dipende o trova origine nello status di membro del Parlamento, ogni finanziamento o beneficio anche anteriore all’elezione; doni e ospitalità ricevuti; beni immobili diversi dalla residenza personale; partecipazioni societarie.
Il Register è accessibile al pubblico in via elettronica dal sito internet del Parlamento.

Spagna
L’ordinamento spagnolo,  in virtù delle disposizioni introdotte dalla Ley orgánica del régimen electoral general, 19 giugno 1985, n. 5, prevede per i parlamentari un sistema di dichiarazioni sulle attività e sui beni da iscrivere nel “Registro de Intereses” tenuto presso ciascuna delle due Camere parlamentari.
Il contenuto del Registro è pubblico, ad eccezione della parte relativa ai beni patrimoniali.

Francia
Entro due mesi dall’assunzione delle funzioni, i Parlamentari sono tenuti a depositare presso la Commission pour la transparence financière de la vie politique una dichiarazione della propria situazione patrimoniale. Durante l’esercizio del mandato dovranno essere comunicate alla Commissione tutte le modifiche sostanziali del patrimonio.
Non è prevista alcuna pubblicità per questo tipo di informazioni, la cui divulgazione è sanzionata penalmente. La Commissione pubblica delle relazioni periodiche prive di riferimenti individuali.

Germania
Nell’ottobre 2005 è stato introdotto un obbligo di informazione relativo alle attività e ai redditi dei parlamentari. La disposizione è stata oggetto di ricorso alla Corte Costituzionale per violazione del diritto alla protezione dei dati personali e della tutela negoziale e dei clienti, nonché sulla base del pregiudizio all’attività economica svolta, ma tali obiezioni sono state ritenute infondate.
Da luglio 2007 le informazioni relative ai redditi, agli incarichi e alle attività economiche e finanziarie dei Parlamentari  sono disponibili sul sito internet del Parlamento.

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DISEGNO DI LEGGE

CAPO I
DISCIPLINA GENERALE

 Articolo 1
(Componenti del Parlamento nazionale)

1. Le disposizioni contenute in questo capo si applicano ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

 Articolo 2
(Dichiarazioni)

1. Entro tre mesi dalla proclamazione, i membri del Senato della Repubblica e quelli della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso la Giunta delle elezioni della Camera di appartenenza:
a) una dichiarazione, contenente la formula «sul mio onore affermo che questa dichiarazione corrisponde al vero», concernente i loro diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società, l’esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;
b) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche;
c) una dichiarazione, contenente la formula «sul mio onore affermo che questa dichiarazione corrisponde al vero», concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, oppure l’attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte. Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell’articolo 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.
2. Gli adempimenti indicati alle lettere a) e b) del primo comma concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono. Qualora invece essi non vi consentano, del diniego di consenso deve essere fatta specifica menzione nella dichiarazione.
3. I senatori di diritto, a norma dell’articolo 59 della Costituzione e i senatori nominati a norma del secondo comma dello stesso articolo 59 sono tenuti a depositare presso l’ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall’ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina.

 Articolo 3
(Variazioni)

1. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell’articolo 2 sono tenuti a depositare un’attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera a) del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute nell’anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il secondo comma dell’articolo 2.

 Articolo 4
(Cessazione)

1. Entro tre mesi successivi alla cessazione dal mandato i soggetti indicati nell’articolo 1 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera a) del primo comma dell’articolo 2 intervenute dopo l’ultima attestazione. Essi sono inoltre tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale dei loro redditi entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine.
2. Si applica il secondo comma dell’articolo 2.
3. Le disposizioni contenute nei commi primo e secondo non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo della Camera di appartenenza.

 Articolo 5
(Modello)

1. Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei precedenti articoli vengono effettuate mediante un modulo predisposto dalle Giunte delle elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d’intesa tra loro.

 Articolo 6
(Prima applicazione)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i membri in carica del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati provvedono agli adempimenti indicati alle lettere a) e b) del primo comma dell’articolo 2.

 Articolo 7
(Diffida)

1. Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli 2, 3 e 6, il Presidente della Giunta interessata ne informa il Presidente della Camera alla quale l’inadempiente appartiene, il quale lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni.
2. Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell’ambito della potestà regolamentare di ciascuna Camera, nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Camera di appartenenza ne dà notizia all’Assemblea. A seguito di tale comunicazione, la Giunta interessata dispone l’acquisizione presso gli uffici competenti dei dati reddituali, patrimoniali e personali dei quali è stata indebitamente omessa la comunicazione; e ne cura la pubblicazione secondo le modalità previste negli articoli che seguono.

 Articolo 8
(Pubblicità)

1. Tutti i cittadini hanno diritto di conoscere le dichiarazioni di cui all’articolo 2, secondo le modalità stabilite nell’articolo 9.
2. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno altresì diritto di conoscere, secondo le modalità stabilite dal Presidente della Camera dei deputati, le dichiarazioni previste dal terzo comma dell’articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

 Articolo 9
(Bollettino)

1. Le dichiarazioni previste alle lettere a) e c) del primo comma dell’articolo 2, nonché quelle previste dagli articoli 3 e 4, vengono riportate in apposito bollettino pubblicato, rispettivamente per i deputati e i senatori, a cura della Giunta delle elezioni della Camera e della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato. Nello stesso bollettino devono essere riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, depositata a norma della lettera b) del primo comma dell’articolo 2.
2. Il bollettino è a disposizione del pubblico attraverso il sito Internet della Camera o quello del Senato, rispettivamente per i deputati e i senatori, con modalità di accesso che individuino l’identità del richiedente.

 

 CAPO II
DISCIPLINA SPECIALE

 Articolo 10
(Componenti del Governo nazionale)

1.      L’articolo 5 della legge 20 luglio 2004 n. 215 è sostituito dal seguente:

 Articolo 5
(Dichiarazione degli interessati)

1. Entro trenta giorni dall’assunzione della carica di governo, il titolare dichiara all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all’articolo 10 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, le situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 2, primo comma, della presente legge, sussistenti alla data di assunzione della carica.
2. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al primo comma, il titolare trasmette all’Autorità di cui allo stesso comma:
a) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, con l’apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»;
b) una dichiarazione concernente le azioni di società e le quote di partecipazione a società, con l’apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»;
c) una dichiarazione, contenente la formula «sul mio onore affermo che le funzioni sono cessate», concernente il pregresso esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;
d) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche.
3. Le dichiarazioni di cui al primo, al secondo e al quarto comma sono rese anche all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, quando la situazione di incompatibilità riguarda i settori delle comunicazioni, sonore e televisive, della multimedialità e dell’editoria, anche elettronica, e quando i dati patrimoniali sono attinenti a tali settori.
4. Il titolare di cariche di governo deve dichiarare, a norma del primo e del secondo comma, ogni successiva variazione dei dati patrimoniali in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l’abbiano determinata. Rientrano nell’obbligo di comunicazione di cui al secondo comma anche le attività patrimoniali detenute nei tre mesi precedenti l’assunzione della carica.
5. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente articolo, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvedono agli accertamenti di competenza con le modalità di cui agli articoli 6 e 7.
6. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese anche dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado del titolare di cariche di governo.
7. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti al primo comma sono tenuti a depositare un’attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alle lettere a) e b) del secondo comma intervenute nell’anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica la disposizione contenuta nel sesto comma.
8. Entro tre mesi successivi alla cessazione dalla carica i soggetti indicati nel primo comma sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alle lettere a) e b) del secondo comma intervenute dopo l’ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche. Le disposizioni contenute nei periodi precedenti non si applicano nel caso di nuova titolarità di una carica di governo nazionale assunta immediatamente dopo la cessazione della precedente.”
2. La disposizione contenuta nel primo comma entra in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo alla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro la medesima data l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, d’intesa tra di loro, approvano uno schema di modulo per le dichiarazioni indicate nell’articolo 5 della legge 20 luglio 2004, n. 215, come sostituito dal primo comma.

Articolo 11
(Componenti di organi nominati dalle amministrazioni statali)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 si applicano, con le modificazioni di cui ai successivi commi:
a) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Consiglio dei Ministri od a singoli Ministri;
b) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento;
c) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrano lo Stato o enti pubblici in misura superiore al cinquanta per cento dell’ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua di cinquecentomila euro;
d) ai direttori generali delle aziende autonome dello Stato.
2. Le dichiarazioni e gli atti indicati negli articoli 2, 3, 4 e 6 sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica.
3. La diffida di cui all’articolo 7 è effettuata dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro della funzione pubblica all’uopo da lui delegato, il quale, constatata l’inadempienza, ne dà notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e procede alla raccolta, presso gli uffici competenti, dei dati di cui è stata indebitamente omessa la dichiarazione, nonché alla loro pubblicazione, secondo quanto disposto nel comma seguente.
4. La pubblicazione prevista nell’articolo 9 viene effettuata attraverso il sito Internet dell’amministrazione, ente od organismo interessato, con modalità di accesso che individuino l’identità del richiedente; per le amministrazioni dello Stato, la pubblicazione è effettuata mediante conferimento nella banca dati informatica, di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

 Articolo 12
(Componenti degli organi elettivi regionali e locali)

1. Dopo l’articolo 3 della legge 2 luglio 2004 n. 165 è inserito il seguente:
“Articolo 3-bis. (Anagrafe degli eletti) – 1. Le regioni disciplinano con legge la costituzione e il mantenimento dell’anagrafe patrimoniale degli eletti nel consiglio regionale e negli organi assembleari degli altri enti territoriali sub-regionali e locali, individuando modalità di pubblicità che garantiscano l’accesso alle informazioni ivi contenute da parte di tutti i cittadini. Le informazioni non potranno in ogni caso essere inferiori a quelle offerte:
a) dall’anagrafe degli amministratori locali di cui all’articolo 30 della legge 3 agosto 1999 n. 265;
b) dagli elenchi di cui all’articolo 69, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.”
2. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al primo comma dell’articolo 3-bis della legge 2 luglio 2004 n. 165, le disposizioni degli articoli da 2 a 9 si applicano anche ai consiglieri regionali, ai consiglieri provinciali e ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, secondo le modalità stabilite dai rispettivi consigli.
3. La pubblicazione prevista nell’articolo 9 viene effettuata, per quanto riguarda le regioni, sul bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi e, per quanto riguarda i consigli provinciali e comunali, su apposito bollettino. Il bollettino è a disposizione del pubblico attraverso il sito Internet del consiglio regionale, provinciale o comunale di appartenenza, con modalità di accesso che individuino l’identità del richiedente.
4. La diffida di cui all’articolo 7 è effettuata, per quanto riguarda i soggetti indicati nel comma 1, secondo i casi, dal Presidente del Consiglio regionale, provinciale o comunale interessati, i quali, constatata l’inadempienza, ne danno notizia, rispettivamente, nel bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi o nell’albo provinciale o comunale e, comunque, attraverso il sito Internet del consiglio regionale, provinciale o comunale di appartenenza.

Articolo 13
(Componenti di organi nominati dalle amministrazioni regionali e locali)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 si applicano, con le modificazioni di cui ai commi successivi:
a) agli assessori delle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalità stabilite dai rispettivi consigli nell’ambito delle disposizioni di cui al presente articolo;
b) agli assessori provinciali e di comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, secondo le modalità stabilite dai rispettivi consigli nell’ambito delle disposizioni di cui al presente articolo;
c) ai direttori generali delle aziende speciali di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578; al presidente ed al direttore delle aziende speciali e delle istituzioni costituite ai sensi dell’articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
d) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della regione; ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrano le regioni, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento; ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrano le regioni in misura superiore al cinquanta per cento dell’ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di lire cinquecentomila euro; ai direttori generali delle aziende autonome delle regioni.
2. Le dichiarazioni e gli atti indicati negli articoli 2, 3, 4 e 6 devono essere trasmessi, per quanto riguarda i soggetti indicati alla lettera a) e b) del comma 1, rispettivamente al presidente del consiglio regionale, provinciale o comunale, e, per quanto riguarda i soggetti indicati alla lettera c) e d) del comma 1, al presidente dell’amministrazione regionale o locale interessata.
3. La diffida di cui all’articolo 7 è effettuata dal soggetto titolato a ricevere le dichiarazioni o gli atti ai sensi del comma 2: esso, constatata l’inadempienza, ne dà notizia attraverso il sito Internet, rispettivamente, della regione, della provincia o del comune interessato.
4. La pubblicazione prevista nell’articolo 9 viene effettuata, per quanto riguarda le regioni, sul bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi e, per quanto riguarda le province ed i comuni, sul sito Internet della provincia o del comune interessato, con modalità di accesso che individuino l’identità del richiedente.
5. La disciplina del presente articolo si applica ai soggetti di cui alle lettere a) e d) del comma 1 fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le regioni e le province autonome adottano ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 20 luglio 2004, n. 215. Le informazioni messe a disposizione del pubblico ai sensi delle predette disposizioni non potranno in ogni caso essere inferiori a quelle offerte:
a) dall’anagrafe degli amministratori locali di cui all’articolo 30 della legge 3 agosto 1999, n. 265, come modificato dal comma 6 del presente articolo;
b) dagli elenchi di cui all’articolo 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
6. All’articolo 30, comma 3 della legge 3 agosto 1999, n. 265, la parola “consensualmente” è soppressa.

CAPO III
NORME FINALI

 Articolo 14
(Copertura finanziaria)

1. All’onere finanziario derivante dalla presente legge si provvede nell’ambito degli stanziamenti di bilancio per il funzionamento di ciascuna Camera. Le regioni, le province ed i comuni provvedono con i fondi stanziati per il funzionamento dei rispettivi consigli.

Articolo 15
(Rapporti con la disciplina della protezione dei dati personali)

1. Il primo conferimento di documenti sul sito Internet di istituzioni, amministrazioni od altri organi pubblici, ai sensi delle disposizioni contenute nella presente legge, è effettuato previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali di cui all’articolo 154, quarto comma del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
2. Il parere espresso a norma del primo comma è vincolante in ordine alle soluzioni ivi prescritte per conseguire la tracciabilità del richiedente e in ordine alle misure di protezione ivi dettate per prevenire la contraffazione o la riproduzione selettiva del documento conferito.

 Articolo 16
(Abrogazione)

1.      La legge 5 luglio 1982 n. 441 è abrogata.

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