SCIOPERO VIRTUALE: I DUE DISEGNI A CONFRONTO

SIA IL DISEGNO DI LEGGE DEL PD (30 OTTOBRE 2008 N. 1170) SIA IL DISEGNO DI LEGGE-DELEGA DEL GOVERNO PROPONGONO LO S.V. COME STRUMENTO ALTERNATIVO DI LOTTA SINDACALE RISPETTO ALLO SCIOPERO TRADIZIONALE, MA CON ALCUNE RILEVANTI DIFFERENZE

Tabella sinottica a cura di Widad Tamimi – 26 marzo 2009

 

 

DDL  N. 1170  (PD)

DDL GOVERNO

STRUMENTO LEGISLATIVO

Disegno di legge n. 1170, primo firmatario Ichino, recante: “Disposizioni in materia di sciopero virtuale”

Disegno di legge-delega per la regolamentazione e prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro con riferimento alla libera circolazione delle persone

ITER PARLAMENTARE

Presentato al Senato il 30.10.2008,  assegnato alla Commissione Lavoro (non ancora iniziato l’esame)

Approvato dal Consiglio dei Ministri il 27.02.2009.
Presentato al Senato il 23 marzo 2009 (n. 1473).

DEFINIZIONE

DELLO

SCIOPERO

VIRTUALE

“Ai fini della presente legge, si intende per sciopero virtuale quello che, senza produrre alcuna sospensione della prestazione lavorativa né alcun pregiudizio alla normale funzionalità aziendale, comporta:
a)  la cessione, da parte del lavoratore che vi aderisce, del proprio credito retributivo corrispondente alla durata dello sciopero stesso al fondo di cui all’articolo 3; ai fini della determinazione del suddetto credito non si computano gli elementi di retribuzione differita, quali mensilità aggiuntive o trattamento di fine rapporto;
b)  l’obbligo a carico del datore di lavoro di effettuare il pagamento in favore del fondo di cui all’articolo 3 dell’importo ceduto dal lavoratore, maggiorato di un importo di pari entità, oppure di entità diversa, come determinata dal contratto istitutivo o dall’accordo aziendale che disciplina la materia.” 

 

 

 

 

“Manifestazione di protesta con garanzia dello svolgimento della prestazione lavorativa”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ***

 

 

 

La legge delega del Governo dà una definizione molto vaga dell’istituto dello sciopero virtuale, di cui non indica le modalità essenziali di svolgimento. La delega legislativa rischia in questo modo la censura di incostituzionalità per indeterminatezza dell’oggetto.

MODALITA’ PROCEDURALI

“Il contratto collettivo istitutivo dispone:

   a) le modalità di proclamazione e attuazione dello sciopero virtuale;

   b)  la destinazione delle somme versate al fondo di solidarietà ad iniziative di progresso civile o a scopi di solidarietà sociale, nonché ad iniziative di pubblicizzazione delle ragioni delle parti nella controversia.

   c) l’entità dell’importo che deve essere versato al fondo da parte del datore di lavoro.”

 

Si prevede inoltre il diritto di entrambe le parti di utilizzare una parte del fondo di solidarietà al fine  di pubblicizzare le rispettive ragioni nella controversia collettiva.

 

 

 

 

 

Le modalità procedurali non sono determinate nel d.d.l. del Governo.

 

In particolare, esso neppure prevede in quale forma si pervenga alla determinazione della quota posta a carico del datore di lavoro.

 

 

 

 

 

 

Nulla è previsto circa la possibile destinazione delle risorse rivenienti dall’attuazione dello s.v.

 

 

RAPPORTO TRA SCIOPERO VIRTUALE E SCIOPERO TRADIZIONALE

“I contratti collettivi di qualsiasi livello possono attribuire alle organizzazioni sindacali firmatarie la facoltà di proclamare lo sciopero virtuale.”

 

***

 

Nel ddl n. 1170 lo sciopero virtuale è proposto come alternativa facoltativa allo sciopero tradizionale, costituendo sempre, nella vertenza sindacale, uno strumento in più rispetto allo sciopero tradizionale

“Può essere reso obbligatorio [mediante il decreto delegato?] per determinate categorie professionali le quali, per le peculiarità della prestazione lavorativa e delle specifiche mansioni, determinino o possano determinare, in caso di astensione dal lavoro, la concreta impossibilità di erogare il servizio principale ed essenziale.”

 

***

 

Nel disegno di legge delega del Governo, dunque, lo s.v. viene indicato anche come strumento sostitutivo dello sciopero tradizionale: in tal caso esso costituirebbe l’unica possibilità di azione collettiva per i lavoratori e i sindacati.

 

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