ACTIVE AGEING: APRIRE IL MERCATO DEL LAVORO AI SESSANTENNI (E AI GIOVANI)

UN PROGETTO MIRATO A ISTITUIRE LE FLESSIBILITÀ E GLI INCENTIVI NECESSARI PER AUMENTARE LA DOMANDA DI LAVORO E FAVORIRE L’INVECCHIAMENTO ATTIVO (RISOLVENDO I PROBLEMI TRANSITORI PRODOTTI PER LE IMPRESE E I LAVORATORI SESSANTENNI DALLA RIFORMA DEL DICEMBRE 2011)
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Disegno di legge presentato alla Presidenza del Senato il 10 ottobre 2012 – Il testo che segue corrisponde a quello contenente tutte le correzioni apportate sulle bozze fino al 12 dicembre 2012, giorno in cui queste sono state consegnate in via definitiva – Sulla questione dei cosiddetti “esodati” v. il mio intervento pubblicato sul Corriere della Sera il 18 giugno 2012 e il successivo pubblicato il 15 agosto
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DISEGNO DI LEGGE n. 3515
d’iniziativa dei senatori
ICHINO, TREU, MORANDO, BIANCO, ASTORE, BOSONE,
CECCANTI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Cristina DE LUCA, DEL VECCHIO, D’UBALDO,
FOLLINI, GALPERTI, Maria Pia GARAVAGLIA, GIARETTA, GRANAIOLA, LEDDI,
MARCUCCI, MARITATI, MAZZUCONI, MICHELONI, NEGRI, PIGNEDOLI, PINOTTI,
PROCACCI, RANUCCI, Nicola ROSSI, Paolo ROSSI, RUSCONI, TONIN
comunicato alla Presidenza del Senato il 10 ottobre 2012.
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Misure per favorire l’invecchiamento attivo,

il pensionamento flessibile, l’occupazione degli anziani e dei giovani,
e per l’incremento della domanda di lavoro
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Onorevoli Colleghi, questo disegno di legge si propone non soltanto di tonificare la domanda di lavoro mediante una riduzione generale del costo del lavoro stesso, finanziata attraverso il riordino degli incentivi alle imprese (secondo il progetto elaborato per incarico del Governo da Francesco Giavazzi, cui attingiamo largamente), ma più specificamente di contribuire alla rivitalizzazione del mercato del lavoro italiano attraverso la rimozione di ostacoli che impediscono o comunque frenano la domanda e l’offerta nella fascia dei sessantenni, anche in considerazione della necessità di risolvere i problemi transitori sorti in conseguenza dell’abolizione del pensionamento di anzianità e dell’aumento dell’età del pensionamento di vecchiaia, disposti dal decreto-legge n. 201/2011, nella misura in cui essi non possano essere risolti con gli interventi di “salvaguardia” già adottati e quelli che potranno essere ulteriormente adottati nel prossimo futuro (il disegno di legge contiene anche alcune misure volte a promuovere il lavoro giovanile, ma nella consapevolezza che in questo segmento ciò che sarebbe indispensabile e urgente è il superamento del difetto di un servizio capillare ed efficiente di orientamento scolastico e professionale, capace di raggiungere ciascun adolescente all’uscita da ogni ciclo scolastico fornendogli/le l’informazione e il consiglio indispensabili per una scelta consapevole in materia di formazione professionale e/o universitaria: materia, questa, di competenza esclusiva delle Regioni).
La necessità di favorire l’invecchiamento attivo impone l’introduzione di nuove forme giuridiche di conciliazione e combinazione tra le esigenze particolari tipiche dei lavoratori anziani, quelle delle imprese e quelle delle famiglie o comunità locali. Queste ultime esprimono sovente una domanda sempre più ampia – attuale o potenziale – di servizi, che non incontra oggi una corrispondente offerta nel mercato del lavoro, ma potrebbe domani trovarla se si creeranno le condizioni giuridico-amministrative favorevoli all’attivazione in questo campo dei lavoratori anziani.
Questo disegno di legge, che negli articoli da 1 a 3 riprende il contenuto del disegno di legge 29 febbraio 2012 n. 3181, presentato al Senato con la prima firma di Tiziano Treu, intende rispondere a queste esigenze con la previsione:
– della possibilità di riduzione dell’orario di lavoro dal tempo pieno al tempo parziale per i lavoratori nel quinquennio precedente al pensionamento, con agevolazione della copertura previdenziale per la parte che rimarrebbe altrimenti scoperta;
– di un incentivo alla assunzione di giovani in corrispondenza con la riduzione dell’orario dei lavoratori anziani;
– della possibilità di attivazione di un pensionamento parziale, in corrispondenza con la riduzione dell’orario di cui sopra;
– per i lavoratori che sarebbero stati prossimi al pensionamento secondo la disciplina in vigore prima del decreto “Salva-Italia” del dicembre 2011 e non salvaguardati a norma del decreto stesso o di altri provvedimenti legislativi successivi, un incentivo all’assunzione con contratti di lavoro subordinato ordinario, costituito da uno sgravio contributivo totale e dall’estensione a un anno del limite massimo di durata del periodo di prova; inoltre l’estensione ad essi di un congruo trattamento di disoccupazione.
Più precisamente, l’articolo 1 riconosce alle aziende la possibilità di stipulare con i lavoratori anziani, a 5 anni dalla maturazione dei requisiti per il pensionamento, accordi per la conversione del rapporto in part-time fino alla pensione, con possibilità di godimento non già della contribuzione figurativa dello Stato (molto onerosa per le finanze pubbliche), bensì della possibilità di versamento volontario (e senza oneri aggiuntivi) dei contributi mancanti, da parte dell’impresa e/o del lavoratore stesso (secondo un eventuale mix che sia oggetto dei medesimi accordi). Per le imprese questa soluzione configurerebbe comunque un risparmio di spesa, anche se esse si accollassero per intero la contribuzione mancante. Per i lavoratori, resterebbe una perdita di reddito, ma a fronte di maggior tempo libero per se stessi, eventualmente utilizzabile per svolgere altre forme di lavoro. L’onere aggiuntivo per le finanze pubbliche è qui pressoché nullo.
Con l’articolo 2 si aggiunge un’ulteriore facoltà per il lavoratore che acceda al part-time secondo la disciplina dell’articolo 1: la possibilità, cioè, di chiedere un anticipo di pensione, che gli consentirebbe di compensare la riduzione del salario e, almeno in parte, l’eventuale quota di contribuzione pensionistica volontaria a suo carico. Alla data di pensionamento effettivo, l’importo della pensione sarebbe ricalcolato in modo da scontare – entro 15 anni – i ratei già percepiti. Qui si determina un onere aggiuntivo per le finanze pubbliche, ancorché contenuto, connesso alla maggiore aspettativa di vita al momento dell’accesso all’anticipo di pensione.
Nel caso previsto nell’articolo 3 il part-time del lavoratore anziano è sorretto dalla contribuzione figurativa parzialmente a carico dello Stato e della Regione, in quanto associato all’assunzione di un giovane (fino a 29 anni in caso di apprendistato e a 35 anni in caso di contratto di dipendenza a tempo indeterminato), sul presupposto che da tale assunzione derivi immediatamente una entrata fiscale e previdenziale aggiuntiva e, in prospettiva, un contributo positivo alla crescita. A scanso di ogni possibile equivoco circa il modello di solidarietà intergenerazionale che qui vogliamo promuovere, l’ultimo comma dell’articolo esclude l’agevolazione nei casi in cui tra uno dei lavoratori anziani interessati e uno dei giovani neo-assunti corra un legame di affinità o parentela pari o inferiore al terzo grado.
L’articolo 4 prevede la possibilità di accordo tra l’impresa e il lavoratore ultraquarantcinquenne, con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, per una sospensione consensuale della prestazione lavorativa e della relativa retribuzione per la durata minima di tre mesi e massima di un anno, ma con versamento a carico dell’impresa della contribuzione previdenziale che sarebbe altrimenti maturata (calcolata sulla base della retribuzione di fatto percepita dal dipendente al momento della sospensione), senza che ciò comporti alcun onere fiscale e/o contributivo aggiuntivo e senza che ciò possa influire sul trattamento di fine rapporto o altra voce di retribuzione differita.
L’articolo 5 istituisce due incentivi all’assunzione dei lavoratori che sarebbero stati prossimi al pensionamento secondo la disciplina in vigore prima del decreto “Salva-Italia”, n. 201/2011, e non salvaguardati a norma del decreto stesso o di altri provvedimenti legislativi successivi: possibilità di durata del periodo di prova fino a un anno ed esenzione totale dalla contribuzione previdenziale. Prevede inoltre, negli stessi casi, l’estensione del trattamento di disoccupazione offerto dall’Assicurazione Sociale per l’Impiego, istituita dalla legge 3 luglio 2012 n. 92, la cui entità nel caso specifico è determinata alternativamente – a scelta della persona interessata – in riferimento all’ultima retribuzione o in riferimento alla pensione di cui la persona stessa avrebbe goduto, applicandosi la disciplina in vigore fino al 4 dicembre 2011.
L’articolo 6 determina l’onere derivante a carico delle finanze pubbliche dalle disposizione di cui agli articoli 2 e 3 in 300 milioni di euro annui per il 2013, per il 2014 e per il 2015. Istituisce inoltre il «Fondo nazionale a sostegno del pensionamento flessibile e della solidarietà intergenerazionale», necessario per l’implementazione delle misure di cui agli stessi articoli 2 e 3.
Ai fini della copertura finanziaria, l”articolo 7 dispone la soppressione di incentivi alle imprese, sulla scorta del progetto elaborato da Francesco Giavazzi, distinguendo tra le abrogazioni dirette (per le quali si fa riferimento all’allegato A al disegno di legge) e le abrogazioni che richiedono un ulteriore provvedimento di natura regolamentare. I commi 4 e 5 individuano gli incentivi che devono e quelli che possono essere conservati, indicando rispettivamente: a) tra quelli che devono essere conservati gli incentivi finanziabili con fondi europei, quelli diretti a compensare l’adempimento di obblighi di servizio pubblico e quelli che corrispondano all’intendimento di promuovere iniziative di istruzione, ricerca, sanità, assistenza sociale, potenziamento delle infrastrutture dei trasporti; b) tra quelli che possono essere conservati gli incentivi finalizzati a progetti di interesse europeo di primaria importanza, nonchè quelli diretti a promuovere la cultura o la conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.
L’articolo 8, prevede che i risparmi rivenienti dal riordino degli incentivi di cui all’articolo precedente, quantificabili in circa 2,5 miliardi di euro annui, siano impiegati in parte (600 milioni nel 2013, 900 in ciascuno dei tre anni successivi) per la copertura finanziaria della maggior spesa derivante dagli articoli 2, 3 e 6; per la parte restante siano destinati alla riduzione del costo del lavoro, nella forma di un abbattimento dell’IRAP, mediante riduzione della parte della sua base imponibile costituita dal costo del lavoro). Negli anni successivi al 2016, esaurita la fase transitoria in cui operano le misure di cui all’articolo 6, l’intero ammontare dei risparmi prodotti dal riordino degli incentivi alle imprese sarà destinato alla riduzione del cuneo fiscale e contributivo sui redditi di lavoro.
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DISEGNO DI LEGGE
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Articolo 1
Incentivo alla riduzione dell’orario di lavoro in prossimità dell’età di pensionamento
1. Nel quinquennio precedente al conseguimento dei requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia, a norma dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i lavoratori possono concordare con il datore di lavoro la riduzione del proprio orario di lavoro, con qualsiasi modalità di distribuzione dell’orario stesso, anche secondo clausole elastiche o flessibili di qualsiasi tipo, beneficiando della facoltà di cui al comma seguente. Non si fa applicazione in tali casi del disposto dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 61, e successive modificazioni, dell’articolo 3 commi 2, 7, 8 e 9, dell’articolo 5, commi 2 e 3, dell’articolo 8, commi 2, 2-bis e 3, dello stesso decreto. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, e successive modificazioni, del citato decreto legislativo n. 61 del 2000, ove ne ricorrano i presupposti.
2. A seguito della riduzione dell’orario prevista dal comma precedente il lavoratore ha diritto, per la durata massima di cinque anni, a integrare i versamenti contributivi senza alcun onere fiscale o contributivo aggiuntivo, fino a concorrenza con la contribuzione corrispondente all’orario normale previsto dai contratti collettivi sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi. La detta integrazione può essere assunta in tutto o in parte dal datore di lavoro, senza che ne derivi a carico suo o del prestatore alcun onere fiscale e contributivo aggiuntivo e senza che questo possa dar luogo a incidenze o ricalcoli in relazione al trattamento di fine rapporto o a qualsiasi altra voce retributiva.
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Articolo 2
Coniugazione di lavoro e pensione a tempo parziale
1. I lavoratori che abbiano pattuito la riduzione dell’orario a norma dell’articolo 1 hanno diritto a un anticipo di pensione, erogato in ratei mensili per tredici mensilità, a decorrere dalla data di decorrenza riduzione stessa. Ai fini del calcolo dei ratei anticipati di pensione viene assunto a riferimento l’importo della pensione corrispondente a quanto sarebbe maturato, a condizioni invariate e tenendo conto dell’integrazione contributiva di cui all’articolo 1, comma 2, alla data di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia ovvero, se maturati prima, dei requisiti per il pensionamento anticipato.
2. I ratei di pensione anticipata sono calcolati applicandosi all’importo di cui al comma 1 la percentuale corrispondente alla riduzione di orario di lavoro concordata a norma dell’articolo 1. I ratei stessi sono poi ricalcolati, alla data del pensionamento effettivo, in modo tale da scontare, in misura fissa su base mensile, i ratei anticipati di pensione già corrisposti al lavoratore entro quindici anni dalla suddetta data.
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Articolo 3
Convenzione con la Regione per l’attivazione del ponte occupazionale tra generazioni
1. Una convenzione tra impresa, Regione e Direzione regionale per l’impiego può prevedere che, nel caso di accordo per la riduzione dell’orario di lavoro stipulato a norma dell’articolo 1, l’integrazione contributiva di cui al comma 2 del medesimo articolo sia versata all’istituto previdenziale competente per un terzo dalla Regione e sia posta per un ulteriore terzo a carico del Fondo di cui all’articolo 6, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 6, a condizione che, ogni due lavoratori anziani interessati dalla riduzione di orario, il datore di lavoro proceda, anche in deroga ai limiti numerici vigenti, all’assunzione di un giovane di età inferiore a ventinove anni con un contratto di apprendistato, oppure di un giovane di età non superiore a trentacinque anni con contratto di subordinazione a tempo indeterminato.
2. Nel caso in cui il datore di lavoro proceda all’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di un giovane di età non superiore a trentacinque anni, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa, corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, dal mese successivo a quello di decorrenza del contratto di lavoro del giovane di cui al presente comma e fino alla data di pensionamento effettivo del lavoratore anziano, per un periodo massimo di tre anni. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei dipendenti del settore privato.
3. Al momento dell’assunzione con contratto a tempo indeterminato l’impresa predispone un piano formativo individuale recante l’indicazione nominativa del lavoratore designato quale tutor e l’individuazione dell’obiettivo professionale da conseguire. Tale piano deve essere comunicato al lavoratore nel termine di quindici giorni dalla data di inizio della prestazione.
4. Nessuna delle agevolazioni di cui al comma 1 può essere attivata quando tra uno dei lavoratori aziani che riducono il proprio orario di lavoro e uno dei giovani neo-assunti intercorra un rapporto di affinità o parentela di primo, secondo o terzo grado.
Articolo 4
Periodi sabbatici
1. Il datore di lavoro può concordare con il prestatore che abbia compiuto 45 anni di età, e che abbia una anzianità di servizio nell’azienda, o in aziende appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale, non inferiore a cinque anni, una sospensione della prestazione lavorativa e della relativa retribuzione per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno, con versamento a carico del datore della contribuzione previdenziale altrimenti dovuta, calcolata sulla base della retribuzione di fatto percepita dal dipendente alla data della sospensione.
2. Il versamento della contribuzione previdenziale in esecuzione dell’accordo di cui al comma 1non comporta oneri fiscali e/o contributivi aggiuntivi, né per il datore né per il prestatore di lavoro, e non influisce sulla determinazione del trattamento di fine rapporto o di alcuna altra voce di retribuzione differita.
Articolo 5
Regime transitorio di incentivo all’occupazione e sostegno del reddito
per i lavoratori non salvaguardati in relazione nuovo regime pensionistico
1. Allo scopo di garantire una protezione sociale di ultima istanza ai lavoratori prossimi al pensionamento non ammessi ad alcuna disciplina speciale di salvaguardia in relazione al nuovo regime di accesso alla pensione di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, in coerenza con le nuove misure in materia di licenziamenti e ammortizzatori sociali di cui alla legge 28 giugno 2012 n. 92, è istituito un regime transitorio di incentivo all’occupazione e sostegno del reddito applicabile ai suddetti lavoratori, alle condizioni di cui al presente articolo.
2. Possono essere ammessi, a domanda, al trattamento di Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) istituito a norma dell’articolo 2, comma 1, della legge 28 giugno 2012 n. 92, per la durata e alle condizioni di cui ai commi 3 e 4, i lavoratori che non siano titolari di alcun rapporto di lavoro o trattamento di sostagno al reddito, per i quali sussistano entrambi i requisiti seguenti:
a) siano in possesso dei requisiti che avrebbero consentito loro di conseguire il diritto alla pensione nel regime previgente;
b) siano idonei a conseguire il diritto alla pensione nel nuovo regime entro il 31 dicembre 2018;
c) siano cessati o siano destinati a cessare dal rapporto di lavoro in forza di accordi collettivi o individuali stipulati in qualsiasi sede, purché in data certa anteriore al 1° gennaio 2012, oppure siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale con provvedimento dell’istituto previdenziale competente in data anteriore al 4 dicembre 2011.
3. I soggetti di cui al comma 2, in quanto assimilati ai lavoratori per i quali è intervenuta una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a norma dell’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge 28 giugno 2012, n. 92, possono essere ammessi a domanda, dalla data in cui avrebbero maturato la pensione secondo il regime previgente, per la durata e alle condizioni di cui ai commi 4 e 5, al trattamento di Assicurazione Sociale per l’Impiego istituito a norma dell’articolo 2, comma 1, della legge 3 luglio 2012, n. 92, e successive modificazioni e decadono dal trattamento qualora non accettino un’offerta di lavoro, a norma dell’articolo 4, commi 41, lettera b, 42, 43, 44 e 45 della legge 3 luglio 2012, n. 92, e successive modificazioni.
4. L’importo dell’indennità ASpI è calcolato a norma dell’articolo 2, commi 6 e seguenti, della legge 3 luglio 2012, n. 92, e successive modificazioni, assumendosi a riferimento l’importo della retribuzione imponibile ai fini previdenziali percepita negli ultimi due anni di prestazione lavorativa. I soggetti autorizzati alla contribuzione volontaria, di cui al comma 1, lettera b, possono richiedere, in alternativa, che l’indennità venga rapportata, in ragione della stessa percentuale, al trattamento pensionistico che sarebbe stato loro erogato in applicazione della disciplina vigente alla data del 4 dicembre 2011.

5. In caso di nuova assunzione di un soggetto di cui al comma 1, il periodo di prova può avere durata fino a un anno. Inoltre il rapporto di lavoro è esentato dalla contribuzione ai fini previdenziali e non è computato ai fini della determinazione della base imponibile IRAP. In tal caso, ove il soggetto sia stato già ammesso al trattamento ASpI, l’erogazione dell’indennità è sospesa d’ufficio, con le modalità di cui all’articolo 2, comma 23, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.

6. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 della suddetta legge 28 giugno 2012 n. 92.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 6
Fondo nazionale a sostegno del pensionamento flessibile
e dell’accesso dei più giovani al tessuto produttivo
1. Per le finalità di cui alla presente legge, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo nazionale a sostegno del pensionamento flessibile e della solidarietà intergenerazionale», di seguito denominato «Fondo», con la dotazione iniziale di 300 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione della stessa, con particolare riguardo alla determinazione, per ciascun tipo di incentivo di cui agli articoli 1, 2, e 3, del numero massimo dei soggetti ammessi alla concessione degli incentivi stessi, nel limite delle risorse disponibili a valere sul Fondo.
3. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio delle domande presentate dai soggetti che intendono avvalersi dei benefici di cui agli articoli 1, 2 e 3. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico determinato ai sensi del comma 1, lettera a), i predetti enti non prendono in esame ulteriori domande e sono tenuti a dare tempestiva comunicazione del raggiungimento del predetto limite per l’anno in corso.
4. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e agli altri rapporti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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Articolo 7
Copertura finanziaria

1. Sono abrogate le norme indicate nell’Allegato A.
2. Sono altresì abrogate, a far data dall’entrata in vigore dei regolamenti di cui al terso comma, le norme di fonte statale che determinino trasferimenti a imprese, correnti e in conto capitale, salvi i casi di cui ai commi 4 e 5 di questo articolo.
3. Il Governo adotta entro 30 giorni dall’emanazione della presente legge uno o più regolamenti, a norma dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari di cui il secondo comma prevede l’abrogazione.
4. Sono escluse dall’abrogazione di cui al secondo e terzo comma dell’articolo 8 le norme che prevedono incentivi
. a) suscettibili di essere finanziati con fondi europei;
. b) diretti a compensare l’adempimento di obblighi di servizio pubblico posti a carico di imprese private, con particolare riferimento ai settori dell’istruzione e della ricerca, della sanità, dell’assistenza sociale, dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell’Unione Europea.
5. Il Governo può escludere dall’abrogazione  di cui al secondo e terzo comma dell’articolo 8 le norme che prevedano incentivi destinati a:
. a) promuovere la realizzazione di progetti di primaria rilevanza di interesse europeo;
. b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico e ambientale;
. c) correggere disfunzioni che impediscono il normale funzionamento concorrenziale del mercato in cui operano le imprese beneficiarie.
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Articolo 8
Ripartizione delle risorse derivanti dall’applicazione dell’articolo 7
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 5 e 6, valutati in 700 milioni di euro per il 2013, 900 milioni di euro annui per il 2014, 2015 e 2016, si fa fronte con la corrispondente quota parte dei risparmi realizzati attraverso l’applicazione dell’articolo 8.
2. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 la quota dei risparmi realizzati attraverso l’applicazione dell’articolo 8 eccedente l’importo impegnato a norma del comma 1 è interamente destinata alla riduzione del costo del lavoro. Dopo l’esercizio 2016, tutti i risparmi sono destinati alla riduzione del costo del lavoro.
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Articolo 9
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel primo giorno del terzo mese successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
ALLEGATO A
Disposizioni abrogate direttamente in virtù della disposizione contenuta nell’articolo 7
1) legge 30 luglio 1959, n. 623 (Incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell’artigianato);
2) decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 (Credito agevolato al settore industriale);
3) articoli 3 e 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (Interventi per la ristrutturazione e la riconversione industriale);
4) articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (Eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981);
5) articoli 9 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 (Ricerca mineraria);
6) articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696 (Norme concernenti l’agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi);
7) legge 1° marzo 1986, n. 64 (Intervento straordinario nel Mezzogiorno);
8) articolo 3-octies decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9 convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 1987, n. 121 (Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio);
9) articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15 (Sostegno finanziario alle PMI dei settori commercio e turismo per l’acquisto di locali precedentemente in affitto);
10) legge 3 ottobre 1987, n. 399 (Agevolazioni della produzione industriale delle PMI);
11) articolo 15, commi 13, 14 e 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Centri per l’imprenditorialità nel Mezzogiorno; Compensi alle società finanziarie CFI e SOFICOOP per gestione partecipazioni assunte ai sensi della legge 49/1985);
12) articoli 4 e 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221;
13) articoli 5, 6, 8, 12, 17, 23, 27 e 34 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle PMI);
14) articolo 14 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Agevolazioni per l’innovazione e la riconversione produttiva relativamente all’utilizzo dell’amianto);
15) articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (Attività produttive nelle aree sottoutilizzate);
16) decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204 (Interventi urgenti a sostegno del settore minerario);
17) articolo 2 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481 (Contributi per dismissioni nel settore siderurgico);
18) articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 (Provvidenze per eventi alluvionali del 1994);
19) articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 (Agevolazioni in forma automatica per la realizzazione di nuovi investimenti effettuati dalle PMI industriali nelle aree depresse);
20) articolo 2, comma 42 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Cofinanziamento programmi regionali);
21) articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74 (Disposizioni integrative per precedenti interventi alluvionali);
22) articolo 2, comma 203, lettere e) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Contratti di programma e contratti d’area);
23) articolo 1 della legge 25 marzo 1997, n. 77 (Incentivi per l’acquisto di strumenti per pesare);
24) articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997 n. 140 (Misure fiscali a sostegno dell’innovazione nelle imprese industriali);
25) articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Aree di degrado urbano);
26) articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Estensione della legge 488/92 al settore del turismo; incentivi fiscali alle piccole e medie imprese dei settori del commercio e del turismo);
27) articolo 24, commi 4, 5 e 6 ed articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi; indennizzi a favore dei soggetti titolari di esercizi di vicinato);
28) all’articolo 10, coma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le parole “allegata al Documento di programmazione economico-finanziaria” sono soppresse;
29) legge 30 giugno 1998, n. 208 (Incubatori di impresa);
30) articolo 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Estensione della legge 488/92 al settore del commercio);
31) articolo 5 della legge 11 maggio 1999, n. 140 (Agevolazioni per i partecipanti al consorzio Infomercati per finanziamenti finalizzati alla connessione al sistema nazionale informatico dei mercati agroalimentari all’ingrosso);
32) articoli 4, commi 5, 6 e 7, e 13, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Rilievi geofisici condotti per la ricerca e la coltivazione di riserve di idrocarburi);
33) articoli 6, commi da 13 a 19, 103, commi 5 e 6, 106 e 114, commi 4 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Detassazione degli utili reinvestiti; credito d’imposta per il commercio elettronico; collegamento telematico “quick-response” fra imprese del settore tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero; promozione e sviluppo di nuove imprese innovative mediante partecipazione al capitale di rischio ripristino ambientale e sicurezza
dei lavoratori nei siti di cava);
34) articolo 14, commi 1 e 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Modalità semplificate di applicazione della legge 488/92 per le imprese artigiane);
35) articolo 52, commi 77 e 78, e articolo 59 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Contributi per il settore tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero; interventi per la formazione e valorizzazione degli stilisti);
36) articolo 2, commi 4 e 5, ed articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Agevolazioni per programmi di sviluppo e innovazione nelle PMI del settore tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero; incentivi per il settore delle fonderie);
37) articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Fondo per il salvataggio e la  ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
38) articolo 1, commi 280-283, commi 340-343, commi 847-850 e comma 853 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Credito d’imposta per le attività di ricerca industriale e sviluppo pre-competitivo; zone franche urbane; fondo per la finanza d’impresa; fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà);
39) articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Norma previgente sugli interventi di reindustrializzazione; Utilizzo delle economie legge 488/92; in particolare, interventi di sostegno, riqualificazione e reindustrializzazione dei sistemi di illuminazione del Veneto delle armi di Brescia, mediante accordi di programma);
40) articolo 7 del decreto legge 1 aprile 1989, n. 120 convertito con modificazioni nella legge 15 maggio 1989, n. 181.
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