UNA PICCOLA GALLERIA DEGLI ORRORI PRODOTTI DALLA NORMA ORA RISCRITTA DALLA LEGGE FORNERO, IN MATERIA DI LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
Capitolo a cura di Andrea Del Re, avvocato in Firenze, tratto dal libro Art. 18: la reintegrazione al lavoro, a cura di Bornengo e Orazi, edito da Esculapio, Bologna, luglio 2012 – Per completezza di informazione, va detto che in tutti i casi menzionati in questa rassegna di giurisprudenza in materia di recesso per colpa del lavoratore il giudice ha riconosciuto che una mancanza grave fosse effettivamente stata commessa, ma ha ritenuto comunque che essa non fosse tale da giustificare la perdita del posto: si tratta dunque di casi nei quali, secondo la nuova formulazione dell’articolo 18 dettata dalla legge Fornero – L. n. 92/2012 -, la reintegrazione non può essere disposta (perché la mancanza contestata è stata effettivamente commessa), e il giudice – se ciononostante ritiene che non sussista il giustificato motivo di licenziamento – può disporre soltanto un indennizzo di entità compresa tra il minimo di 12 e il massimo di 24 mensilità
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